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Comunicati stampa

Per i soggetti che rispettano i requisiti di accesso ai contributi a fondo perduto del DL Sostegni.

Esenzione acconto IMU 2021 con il contributo a fondo perduto decreto  Sostegni

L'agevolazione è per gli immobili nei quali i soggetti esercitano attività e sono anche gestori ed è stata inserita nel testo della legge di conversione del DL Sostegni, trasmesso alla Camera.

L’esenzione IMU, con la cancellazione dell’acconto 2021, è una delle misure che è confluita nella legge di conversione del decreto Sostegni.

A prevedere l’esonero dal versamento della prima rata dell’imposta municipale unica è l’articolo 6-sexies del testo che è stato trasmesso alla Camera lo scorso 7 maggio.

Inizialmente l’intervento avrebbe potuto trovare spazio nel nuovo provvedimento da 40 miliardi di euro, il decreto Sostegni bis, che dovrebbe essere emanato la prossima settimana.

In attesa del testo definitivo che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la versione arrivata approvata dal Senato prevede che l’agevolazione spetti per immobili i cui possessori hanno i requisiti per ottenere i contributi a fondo perduto del decreto Sostegni.

 

Si può beneficiare dell’agevolazione solamente per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Esenzione IMU: cancellazione dell’acconto 2021 nella conversione del decreto Sostegni

L’esenzione IMU dall’acconto 2021 è stata inserita nella legge di conversione del primo decreto Sostegni.

Contrariamente alle ipotesi che prevedevano l’intervento nel decreto Sostegni bis, a prevedere l’intervento è l’articolo 6-sexies del testo che è arrivato alla Camera dei deputati e che dovrà concludere l’iter parlamentare entro il 21 maggio 2021.

Nel testo approvato dal Senato viene confermata la misura che prevede, per determinati soggetti, l’esclusione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria, in scadenza il prossimo 16 giugno.

Gli immobili per cui si potrà beneficiare dell’agevolazione sono quelli posseduti dai soggetti passivi che rispettano i requisiti per l’accesso ai contributi a fondo perduto previsti dal primo decreto Sostegni.

Sono infatti interessati gli immobili in possesso di soggetti passivi per i quali
ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Tra le altre condizioni, il testo specifica che l’esenzione:

“si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.”

La misura si inserisce sulla linea tracciata dagli altri interventi emergenziali del precedente governo Conte.

Misure simili erano state previste nella successione dei decreti Ristori, confluiti in fase di conversione in un unico testo.

Restano quindi da confermare i criteri per avere diritto all’agevolazione, criteri peraltro mutati più volte nel corso dei provvedimenti emergenziali, con estensione della platea dei beneficiari o limitazioni ai codici ATECO delle attività interessate dalle chiusure nelle regioni rosse.

L’agevolazione era già stata prevista per i settori del turismo e dello spettacolo nel decreto Agosto, in questo caso per la prima rata del 2020.

Esenzione IMU: ristori anche per le minori entrate dei comuni

Per compensare almeno in parte le minori entrate derivanti dall’esclusione dalla prima rata dell’IMU, prevista all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovvero la Legge di Bilancio 2020, viene inoltre previsto un ristoro per i comuni.

Stando a quanto inserito nella testo della legge di conversione del DL Sostegni, arrivato alla Camera, verrebbe istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per il 2021.

La ripartizione di tale fondo sarebbe decisa dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con un decreto da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del testo.

 

Se confermato al termine dell’iter parlamentare, la misura rientrerebbe inoltre nei limiti del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" e gli oneri complessivi dell’intervento si attesterebbero sui 216 milioni di euro per l’anno 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 14/05/2021

Fonte: Informazione fiscale 

Ecco la guida per compilare la dichiarazione dei redditi e beneficiare della detrazione del 90 per cento, relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2020.

BONUS FACCIATE * cafuilveneto

 

Bonus facciate nel modello 730/2021: il recupero della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi parte dell’anno in corso.

Il bonus facciate del 90 per cento, per chi non ha optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, dovrà essere inserito nel modello 730 a partire dal 2021, anno in cui parte il recupero delle 10 rate della detrazione fiscale per i lavori effettuati dal 1° gennaio 2020.

È nella Sezione III A del modello 730/2021 che bisognerà indicare le spese per lavori edilizi in casa, tra cui quelle ammesse al bonus per il recupero o il restauro della facciata degli edifici esistenti.

Per i lavori influenti dal punto di vista termico, nel rispetto di specifici requisiti e seguendo gli stessi adempimenti previsti per l’ecobonus, bisognerà invece compilare la Sezione IV del modello 730/2021.

 

Di seguito le istruzioni nel dettaglio per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

Bonus facciate nel modello 730/2021: le istruzioni per la detrazione fiscale. Sezione III A per i lavori di recupero, restauro e tinteggiatura

Anche per il bonus facciate, fino allo scorso 15 aprile 2021 era possibile comunicare di voler fruire dell’agevolazione mediante la cessione del credito. Spirato il termine ultimo per l’invio relativo ai lavori del 2020, il recupero della detrazione fiscale è demandato alla dichiarazione dei redditi 2021.

Nel modello 730/2021 i lavori ammessi al bonus facciate sono identificati con il codice 15, ma in merito alle istruzioni per la compilazione è necessario distinguere la tipologia di interventi eseguiti.

Sono due le sezioni dedicate al bonus facciate nel modello 730/2021:

  • nella Sezione III A, bisognerà indicare le spese ammesse in detrazione al 90 per cento in relazione ai lavori di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
  • nella Sezione IV entrano invece i lavori ammessi al bonus facciate che sono influenti anche dal punto di vista termico.

Partendo dalle istruzioni relative alla sezione III A, per i lavori di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ubicati in zona A o B, anche se di sola pulitura o tinteggiatura, bisognerà compilare i righi da E41 a E43, secondo le seguenti istruzioni:

  • nella colonna 1 bisognerà indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese. Nel caso in oggetto, bisognerà quindi inserire il 2020;
  • nella colonna 2 bisognerà indicare la tipologia di spesa detraibile, utilizzando il codice 15;
  • la colonna 3 dovrà essere compilata in caso di lavori in condominio, indicandone il codice fiscale;
  • nella colonna 8 bisognerà indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2020, nel caso specifico bisognerà indicare il numero 1;
  • nella colonna 9 andrà indicato l’importo della spesa sostenuta nell’anno;
  • nella colonna 10 (N. d’ordine immobile), per le spese sostenute nel 2020 devono essere compilate questa colonna e la successiva sezione III-B, relativa ai dati identificativi dell’immobile oggetto dei lavori.

Bonus facciate nella Sezione IV del modello 730/2021 per il cappotto termico

Le regole per la compilazione del modello 730/2021 sono differenti per i lavori ammessi al bonus facciate influenti anche dal punto di vista termico, che interessano più del 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio.

Si ricorda che la detrazione del 90 per cento si applica anche a tali tipologie di lavori, quale ad esempio il cappotto termico, nel rispetto dei seguenti ulteriori requisiti:

  • i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;
  • i valori limite di trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.

Inoltre, l’accesso all’agevolazione è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti per l’accesso all’ecobonus.

Sul fronte operativo, i contribuenti che beneficiano della detrazione fiscale dovranno compilare la Sezione IV - (righi da E61 a E62) del modello 730/2021, relativa per l’appunto alle spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio energetico.

Nella colonna 1 bisognerà indicare il codice 15, relativo anche ai lavori ammessi al bonus facciate influenti dal punto di vista termico.

 

Nella colonna 2 bisognerà indicare l’anno di sostenimento della spesa (2020) e nella colonna 7 il numero della rata che il contribuente utilizza, nel nostro caso la prima.
Nella colonna 8 bisognerà poi indicare l’importo della spesa sostenuta, pur non essendo previsti limiti specifici per quel che riguarda il bonus facciate.

Si ricorda che la detrazione fiscale si recupera in 10 rate annuali di pari importo. L’ultima rata del bonus facciate del 90 per cento verrà quindi riconosciuta nel 2031.

Per ulteriori indicazioni invitiamo i lettori a consultare le istruzioni per la compilazione del modello 730/2021 fornite dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 13/05/2021

Fonte: Informazione fiscale

Le Entrate chiariscono quando spetta il superbonus 110% per case antisismiche oggetto di demolizione e ricostruzione e acquistate da privati.

 

Superbonus 110% anche con il bonus mobili -

 

Con Risposta a interpello n 318 del 10 maggio 2021 le entrate forniscono un chiarimento in relazione al Superbonus e alle spese sostenute da proprietari di case antisismiche.

 

Viene innanzitutto premesso che in relazione agli interventi prospettati nell'istanza di interpello, la Circolare n. 24/E del 2020, ha precisato che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita

 

Ciò premesso, con riferimento alla possibilità per gli acquirenti persone fisiche degli immobili demoliti e ricostruiti, originariamente identificati con la categoria catastale A/1, di beneficiare del c.d. "Superbonus", viene specificato che: ai sensi del comma 15-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio «le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico». 

 

Per effetto di questa espressa disposizione gli acquirenti degli immobili demoliti e ricostruiti non potranno beneficiare del "Superbonus" nel caso in cui le unità immobiliari oggetto dei richiamati interventi appartengano alla categoria catastale A/1. 

 

L'agenzia ricorda inoltre che in una risposta ad una FAQ pubblicata nell'area tematica dedicata al "Superbonus 110%" del sito dell'Agenzia delle entrate è stato chiarito che, in linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, (art 16 del decreto legge n. 63 del 2013) sono ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. 

 

Tuttavia, questa possibilità è subordinata alla condizione che:

  • nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso del fabbricato in origine non abitativo
  • che sussistano tutte le altre condizioni 
  • e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa. 

 

Alla luce di quanto chiarito, si ritiene che nel caso di specie, nel presupposto che le nuove unità immobiliari apparterranno ad una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, gli acquirenti possono fruire della detrazione di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'articolo 119 del decreto rilancio). 

 

Con riferimento al subordinato quesito, posto in alternativa nell'istanza di interpello, avente ad oggetto la possibilità per gli acquirenti degli stessi immobili, oggetto degli interventi di demolizione e ricostruzione di beneficiare dell'agevolazione di cui all'articolo 16, comma 1-septies decreto legge n. 34 del 2020, si evidenzia quanto segue: il Consiglio dei lavori pubblici, con un parere reso in data 2 febbraio 2021, ha precisato che

«Resta fermo ... che la disciplina "ordinaria" del sismabonus ex articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, si applica in tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus»; 

«Con l'emanazione del "Super sismabonus" è stata introdotta una modifica al "Sismabonus" sostituendo le percentuali detraibili ivi previste con un'unica percentuale pari al 110% determinando così, in relazione all'ambito soggettivo previsto dal comma 9 dell'art. 119 del D.L. 34/2020, che nel periodo di valenza indicato all'interno dello stesso art. 119 non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare». 

 

Ciò premesso, al ricorrere di tutti gli altri requisiti richiamati dalla norma agevolativa gli acquirenti persone fisiche degli immobili demoliti e ricostruiti non potranno beneficiare dell'agevolazione disciplinata dall'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013, in quanto tale ultima agevolazione a far data dal 1° luglio 2020 resta assorbita dalla maggiore detrazione introdotta dal "Superbonus".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 12/05/2021

Fonte: Informazione fiscale