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Comunicati stampa

Il quadro RU e i crediti d'imposta introdotti a seguito dell'emergenza da covid 19. Ecco i codici specifici da utilizzare per le agevolazioni nella sezione I del quadro RU.

Le novità del Modello Redditi PF 2021: il quadro RU - FISCOeTASSE.com

Il quadro RU del Modello Redditi PF/2021 Fascicolo 3 deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese.

 

Le regole di carattere generale applicabili ai crediti d’imposta da indicare del quadro RU sono le seguenti:

  • salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati; 
  • possono essere utilizzati, secondo le modalità previste dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e/o in compensazione, in sede di dichiarazione, delle imposte e delle ritenute specificatamente individuate dalle norme istitutive.

 

Per la compensazione del credito d’imposta ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. (art. 3, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124).

 

L’importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato, unitamente ai relativi interessi, beneficiando della riduzione della sanzione (ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, come modificato da ultimo dall’art 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

 

Il quadro RU è composto da cinque sezioni vediamo la sezione I:

  • è riservata all’indicazione di tutti i crediti d’imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi, escluso il credito d’imposta “Caro petrolio” (da indicare nella sezione II). 
  • è “multi modulo” e va compilata tante volte quanti sono i crediti di cui il contribuente ha beneficiato nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi. In particolare, per ciascuna agevolazione fruita devono essere indicati nella sezione I il codice identificativo del credito (desumibile dalla tabella riportata in calce alle istruzioni del presente modello) ed i relativi dati. 
  • Inoltre, nella casella “Mod. N.” posta in alto a destra del quadro, va indicato il numero del modulo compilato. 
  • Si evidenzia che la sezione contiene le informazioni relative a tutti i crediti d’imposta da indicare nella medesima, con la conseguenza che alcuni righi e/o colonne possono essere compilati solamente con riferimento a taluni crediti d’imposta. Per ciascun credito d’imposta, le relative istruzioni contengono indicazioni sui campi da compilare

 

Per ciascuna agevolazione deve essere compilato un apposito modulo nel quale vanno esposti:

  • il codice identificativo del credito vantato (codice credito),
  • nonché i dati previsti nei righi da RU2 a RU12.

 

Il codice credito è indicato a fianco della descrizione di ciascun credito d’imposta e nella tabella riportata nelle istruzioniAlcuni righi e/o colonne possono essere compilati solo con riferimento a taluni crediti d’imposta.

 

Nella parte delle istruzioni relativa a ciascun credito sono indicati i righi e le colonne che possono o meno essere compilati e sono fornite dettagliate indicazioni sulla modalità di compilazione di alcuni righi. La modalità di compilazione della sezione deriva dalla disciplina di ciascuna agevolazione.

 

A fronte della emergenza da covid 19 sono stati introdotti dei crediti d'imposta che vanno indicati nella Sezione I al rigo RU 1.

 

n particolare nel rigo RU1 bisogna indicare: 

  • con il codice "I1" il credito d’imposta botteghe e negozi di cui all’art. 65, DL n. 18/2020 (codice tributo “6914”); 
  • con il codice "H8" il credito d’imposta canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28, DL n. 34/2020 (codice tributo “6920”); 
  • con il codice "I6" il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro di cui all’art. 120, DL n. 34/2020 e art. 1, commi 1098 e 1099, Legge n. 178/2020 (codice tributo “6918”); 
  • con il codice "I7" il credito per il recupero buoni vacanza di cui all’art. 176, DL n. 34/2020 e art. 5, commi 6 e 7, DL n. 137/2020 (codice tributo “6915”); 
  • con il codice "H9" il credito d’imposta sanificazione ambienti e acquisto dispositivi di protezione di cui all’art. 125, DL n. 34/2020 e art. 31, comma 4-ter, DL n. 104/2020 (codice tributo “6917”). 

 

Oltre ai crediti da Covid 19 relativi suddetti, nel quadro RU sono previsti i nuovi seguenti codici: 

 

  • L1 per il credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative di cui all’art. 1, commi da 198 a 206, Legge n. 160/2019 e art. 1, commi 185, 186 e 1064, lett. a), Legge n. 178/2020;
  • F7 per il credito d’imposta formazione 4.0 (codice tributo “6897”); 
  • H4 per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 188, Legge n. 160/2019, ossia beni diversi da quelli ricompresi nelle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6932”); 
  • 2H per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 189, Legge n. 160/2019, ossia beni di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6933”); 
  • 3H per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 190, Legge n. 160/2019, ossia beni di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6934”); 
  • L3 per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all’art. 1, comma 1054, Legge n. 178/2020, ossia beni diversi da quelli ricompresi nelle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6935”);
  • 2L per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1056, Legge n. 178/2020, ossia beni di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6936”); 
  • 3L per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020, ossia beni di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6937”); 
  • H1 per il monitoraggio degli immobili di cui all’art. 1, comma 118, Legge n. 160/2019;
  • H2 per la partecipazione di PMI a fiere internazionali di cui all’art. 49, DL n. 34/2019; art. 1, comma 300, Legge n. 160/2019; art. 12-bis, DL n. 23/2020 e art. 46-bis, DL n. 34/2020; 
  • H3 per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili (codice tributo “6916”); 
  • H5 per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate di cui all’art. 1, comma 313, Legge n. 160/2019; 
  • H7 per le attività di formazione connesse all’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili di cui all’art. 1, comma 656, Legge n. 160/2019; 
  • H8 per i canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28, DL n. 34/2020; art. 77, comma 1, lett. b) e b-bis), DL n. 104/2020; art. 8, DL n. 137/2020; art. 4, DL n. 149/2020; art. 1, comma 602, Legge n. 178/2020 (codice tributo “6920”); 
  • I2 per i conferimenti in denaro per l’aumento del capitale sociale di cui all’art. 26, comma 4, DL n. 34/2020 (è necessario presentare l’apposita domanda dal 12.4 al 3.5.2021); 
  • I5 per le rimanenze di magazzino di cui all’art. 48-bis, comma 4, DL n. 34/2020; 
  • I8 per le imprese editrici di quotidiani o periodici iscritte al ROC per l’acquisizione di servizi digitali di cui all’art. 190, DL n. 34/2020 e art. 1, comma 610, Legge n. 178/2020 (codice tributo “6919”); 
  • I9 per gli investimenti in campagne pubblicitarie affidate a leghe e società sportive di cui all’art. 81, DL n. 104/2020; 
  • L2 per gli investimenti nel Comune di Campione d’Italia di cui all’art. 1, commi da 577 a 579, Legge n. 160/2019 e art. 129-bis, DL n. 34/2020; 
  • L7 per l’acquisto carta dei giornali di cui all’art. 188, DL n. 34/2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 11/05/021

Fonte: Informazione fiscale 

Focus sulle istruzioni per compilare la dichiarazione dei redditi, dall'importo massimo alle regole relative alla prima casa e ad immobili diversi.

Detrazione 730 interessi mutuo 2020: prima casa e ristrutturazione - The  Italian Times

Detrazione interessi del mutuo nel modello 730/2021: dagli importi alle istruzioni di compilazione, analizziamo di seguito le regole relative alla dichiarazione dei redditi.

Gli interessi passivi sono una delle voci che i contribuenti possono visualizzare all’interno del modello 730 precompilato, accessibile dal 10 maggio 2021. In caso di errori, sarà possibile integrare e modificare la dichiarazione dei redditi da mercoledì 19 maggio, stesso giorno in cui sarà possibile effettuare l’invio telematico.

Pur trattandosi di un dato già presente nella precompilata, è bene soffermarsi sulle istruzioni e sulle regole da tenere a mente.

Gli interessi passivi relativi al mutuo possono essere portati in detrazione al 19 per cento con il modello 730/2021, secondo regole diverse in caso di acquisto della prima casa o di mutui contratti per altre finalità.

 

Analizziamo quindi punto per punto le istruzioni per la detrazione degli interessi nel modello 730/2021.

Detrazione interessi mutuo nel modello 730/2021: istruzioni, importi e quando spetta

La detrazione degli interessi passivi sul mutuo nel modello 730/2021 è pari al 19 per cento della spesa sostenuta, secondo limiti differenziati in relazione alla tipologia ed alla finalità del mutuo contratto.

Quando spetta il rimborso e, soprattutto, quali sono le tipologie di mutuo che consentono al contribuente di beneficare della detrazione fiscale?

 

Le regole sono riassunte nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello 730/2021.

Sono detraibili gli interessi relativi a:

  • mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (rigo E7, codice 7);
  • mutui ipotecari stipulati prima del 1993 (righi da E8 a E10 codice 8);
  • mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 9);
  • mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 10);
  • prestiti e mutui agrari di ogni specie (righi da E8 a E10 codice 11).

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

  • mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
  • mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto della seconda casa). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.

Detrazione interessi mutuo prima casa nel modello 730/2021

Gli interessi passivi del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale sono uno dei dati già presenti nel modello 730 precompilato 2021 e possono essere portati in detrazione per un importo massimo pari a 4.000 euro, dai quali è possibile detrarre dall’imposta lorda una quota pari al 19 per cento del costo sostenuto.

Si intende abitazione principale la cosiddetta prima casa, ossia l’immobile in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

Per i soli contratti di mutuo stipulati prima del 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.

Come già chiarito in precedenza, la detrazione fiscale spetta anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale non di chi ha contratto il mutuo ma di un suo familiare (ad esempio, la casa acquistata per il figlio).

Ai fini del calcolo del limite massimo, in caso di contitolarità del contratto di mutuo bisognerà suddividere l’importo in base al numero di cointestatari. Nel caso ad esempio di mutuo contratto da moglie e marito non fiscalmente a carico l’uno dell’altro, ciascuno dei coniugi potrà detrarre un massimo di 2.000 euro ciascuno.

Se invece uno dei coniugi è a carico dell’altro, il dichiarante potrà detrarre tutte e due le quote di interessi passivi.

Detrazione interessi passivi mutuo seconda casa e altri immobili, limiti e istruzioni modello 730/2021

Per gli interessi passivi di mutui contratti prima del 1993, anche per l’acquisto di immobili diversi dalla prima casa, è ammessa la detrazione con il modello 730/2021 entro il limite di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per l’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale e per i quali non sia variata tale condizione (per esempio se l’immobile viene dato in affitto).

Il contribuente dovrà indicare nel rigo E7 o nei righi da E8 ad E10 con codice 8 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

Detrazione interessi passivi mutuo per ristrutturazione o costruzione della prima casa nel modello 730/2021

Per la detrazione degli interessi passivi di mutui contratti per ristrutturazione o per costruire la prima casa è necessario distinguere due diversi casi.

Nel caso di mutuo contratto nel 1997, la detrazione spetta esclusivamente per i contratti aventi ad oggetto opere di ristrutturazione, manutenzione o restauro di edifici esistenti. L’importo massimo detraibile al 19 per cento è pari a 2.582,28 euro.

Per mutui contratti a partire dal 1998, la detrazione degli interessi passivi spetta sia per i mutui finalizzati a ristrutturazioni che alla costruzione della prima casa.

Anche in questo caso il limite di spesa è pari a 2.582,28 euro e si può beneficiare di un rimborso pari al 19 per cento.

Detrazione interessi passivi di prestiti o mutui agrari nel modello 730/2021

La detrazione degli interessi passivi con il modello 730/2021 è ammessa anche per prestiti e mutui agrari.

La detrazione è ammessa per un importo complessivo non superiore alla somma del reddito domenicale e agrario dichiarati e consente di beneficiare di un rimborso fiscale del 19 per cento della spesa sostenuta in relazione a interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 10/05/2021

Fonte: Informazione fiscale 

 

L'Agenzia delle Entrate fornisce tutte le istruzioni da seguire per l'accesso.

730 precompilato: scadenza e novità, le istruzioni - PMI.it

Modello 730/2021 precompilato, modifica e invio dei dati dal 19 maggio: con il provvedimento numero 113064 del 7 maggio 2021, l'Agenzia delle Entrate fornisce tutte le istruzioni da seguire per l'accesso, l'integrazione e la trasmissione della dichiarazione dei redditi pronta all'uso entro la scadenza del 30 settembre.

Modello 730/2021 precompilato, modifica e invio dei dati dal 19 maggio alla scadenza del 30 settembre: il debutto online è atteso per lunedì 10 maggio, con il provvedimento numero 113064 del 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni per procedere correttamente con l’accettazione o l’integrazione delle informazioni inserite.

Spesso, infatti, per i contribuenti non basta un clic per procedere con la trasmissione della dichiarazione dei redditi pronta all’uso, ma è necessario intervenire per correggere errori o integrare le voci inserite.

Dalle spese che danno diritto alle detrazioni già inserite alle indicazioni sulla protezione dei dati personali e misure di sicurezza, il documento rappresenta un manuale di istruzioni per tutti i contribuenti interessati.

 

Possono utilizzare il modello 730/2021 precompilato i soggetti che hanno percepito, nel corso del 2020, redditi di lavoro dipendente e assimilati e i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Modello 730/2021 precompilato, come accedere per la modifica dei dati: istruzioni AdE

Accedere al portale della precompilata è il primo passo per intervenire sul modello 730/2021.

Per farlo è possibile utilizzare le seguenti credenziali:

  • Fisconline;
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID;
  • Carta d’identità elettronica (CIE);
  • credenziali dispositive rilasciate dall’INPS o dalla Guardia di Finanza;
  • credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

L’accesso al portale permette di effettuare diverse operazioni:

  • visualizzazione e stampa del modello 730/2021;
  • accettazione o modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;
  • versamento delle somme eventualmente dovute tramite modello F24, anche questo precompilato, con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale nei casi in cui è possibile;
  • indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso;
  • consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
  • consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

Come di consueto, anche CAF e professionisti abilitati possono intervenire sui dati seguendo le regole e le istruzioni contenute nel provvedimento numero 113064/2021, dopo aver ottenuto specifica delega dagli interessati.

Modello 730/2021 precompilato, modifica e invio dei dati dal 19 maggio

Il contribuente che opera in prima persona può inviare telematicamente il modello 730/2021 precompilato a partire dal 19 maggio 2019.

Dopo aver effettuato l’accesso, possibile da lunedì 10 maggio, ha la possibilità di visualizzare tutti i dati già inseriti dall’Agenzia delle Entrate:

  • se la dichiarazione dei redditi risulta completa e priva di errori, può accettarla e inviarla senza alcun intervento;
  • se, invece, è necessario correggere o integrare le informazioni inserite, può intervenire direttamente online apportando le modifiche.

Le informazioni, trasmesse da soggetti terzi, che vengono inserite nel modello 730/2021 precompilato sono le seguenti:

  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per
  • assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o
  • familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
  • spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • spese veterinarie;
  • spese universitarie e relativi rimborsi;
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • spese funebri;
  • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi
  • finalizzati al risparmio energetico;
  • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
  • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione
  • sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la
  • tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e
  • paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo
  • statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
  • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
  • spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
  • detrazioni spettanti a titolo di Bonus vacanze.

E inoltre vengono inseriti i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

Accade spesso, però, che sia necessario intervenire sull’elaborazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate non solo per errori, ma anche per la necessità di arricchire il pacchetto di dati rilevanti.

Un esempio su tutti? Chi si è opposto all’utilizzo dei dati sanitari, e quindi alla trasmissione dei costi sostenuti all’Amministrazione finanziaria, ha la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi pronta all’uso e inserire le informazioni per usufruire delle detrazioni a cui ha diritto.

Per questo, prima di inviare, è sempre necessario verificare la completezza e l’adeguatezza del modello 730/2021 precompilato.

Lo scorso anno circa l’80 per cento dei contribuenti che hanno trasmesso in autonomia la dichiarazione dei redditi online, in totale 3,9 milioni, ha avuto l’esigenza di correggere il tiro.

Dopo l’invio, che in ogni caso deve essere effettuato entro la scadenza del 30 settembre 2021, l’Agenzia delle entrate fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico, rilasciato dall’Agenzia stessa, del file di presentazione che contiene:

 

  • il giorno in cui è stata presentata;
  • il riepilogo dei principali dati contabili.

Tutti i dettagli e le istruzioni su accesso, modifica e invio del modello 730/2021 precompilato sono contenuti nel testo integrale del provvedimento numero 113064/2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 07/05/2021

Fonte: Informazione fiscale