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Comunicati stampa

Bisogna seguire le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate.

Modello 730/2021 congiunto: come fare la dichiarazione dei redditi  precompilata

 

I vantaggi della presentazione di un'unica dichiarazione dei redditi, sia con modello ordinario, sia con modello precompilato.

 

Come si presenta il modello 730/2021 congiunto? Chi può inviare un’unica dichiarazione dei redditi?

Per presentare il modello 730 congiunto bisogna seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. Generalmente possono presentare la dichiarazione dei redditi congiunta i coniugi e le persone unite civilmente.

Per presentare tale dichiarazione si deve indicare come “dichiarante”, nel frontespizio del modello, il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure il partner che viene scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.

Il dichiarante, ovvero chi presenta il modello 730 precompilato 2021, potrà unire le due dichiarazioni nelle operazioni di invio.

 

Per farlo si devono seguire alcuni semplici passaggi, indicati nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Quando si può presentare la dichiarazione dei redditi modello 730/2021 in forma congiunta? Quali sono i dati e le informazioni da inserire? La guida con le istruzioni da seguire ed i chiarimenti necessari.

Modello 730/2021 congiunto: chi può presentarlo e istruzioni

Per poter presentare la dichiarazione dei redditi congiunta almeno uno dei coniugi o uniti civilmente deve essere soddisfare i requisiti per la presentazione del modello 730/2021.

In tali casi, entrambi i soggetti possono presentare la dichiarazione dei redditi insieme, attraverso l’invio di un unico modello 730.

I soggetti che possono presentare il 730 precompilato o ordinario congiunto sono:

  • coniugi;
  • uniti civilmente (Legge Cirinnà).

Non possono invece presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta le coppie conviventi, ossia i contribuenti che non sono sposati o uniti civilmente.

Ci sono anche ulteriori casi di esclusione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi con modello 730 congiunto.

Secondo quanto previsto dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, sono esclusi da questa possibilità i seguenti soggetti, in particolari situazioni:

  • quando si presenta il modello 730 per conto di persone incapaci e minori;
  • quando si sceglie - o si è obbligati - a presentare la dichiarazione modello Redditi Persone Fisiche (ex modello Unico);
  • quando si verifica il decesso del coniuge prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Come presentare il modello 730 congiunto 2021

La dichiarazione dei redditi congiunta può essere presentata attraverso la compilazione del modello 730/2021, indicando le informazioni richieste.

Per presentare la dichiarazione i soggetti possono fare riferimento all’Agenzia delle Entrate, a Poste Italiane o ad intermediari abilitati o Caf.

Si può indicare la scelta del 730 in forma congiunta nel nel frontespizio del modello.

Il dichiarante, coniuge o persona unita civilmente, dovrà barrare le caselle:

  • Dichiarante;
  • Dichiarazione congiunta.

L’altro soggetto, invece, dovrà soltanto barrare la seconda casella.

Oltre a questo adempimento, ai fini dei rimborsi fiscali e delle detrazioni, nella dichiarazione dei redditi congiunta dovranno essere indicati il sostituto d’imposta che dovrà erogarli e il Caf o il commercialista presso cui è stato presentato il modello 730/2021.

Modello 730/2021 precompilato congiunto

La dichiarazione in forma congiunta potrà essere inviata anche dai contribuenti che inviano il modello 730/2021 precompilato.

Secondo quanto riportato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, entrambi i coniugi o uniti civilmente devono essere in possesso delle credenziali per accedere al Cassetto Fiscale.

Nella dichiarazione congiunta chi presenta la dichiarazione è indicato come “dichiarante”, mentre l’altro contribuente è definito “coniuge”.

Uno dei due soggetti dovrà dunque qualificarsi come come dichiarante, l’altro come coniuge.

Bisogna sempre inserire il codice fiscale dell’altro soggetto nel prospetto dei familiari.

Ciascun contribuente deve compilare la propria dichiarazione dei redditi: in sede di trasmissione si devono unire i due modelli 730, selezionando una delle seguenti voci che verranno proposte sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Modello 730 precompilato congiunto: le istruzioni per il coniuge

Se si vuole presentare il modello 730 precompilato congiunto come “coniuge”, dopo aver completato la compilazione della propria dichiarazione dei redditi, bisognerà selezionare la voce “Sì, come coniuge” e salvare.

Dopo la verifica del prospetto di liquidazione, si dovrà entrare nella sezione stampa e conferma per:

  • vedere l’esito del 730 (se a debito o a credito);
  • visualizzare e stampare il modello pdf provvisorio;
  • confermare la dichiarazione come coniuge selezionando l’apposito pulsante.

Gli utenti Fisconline dovranno inoltre confermare l’operazione inserendo il proprio Codice Pin.

Quando l’altro soggetto, coniuge o unito civilmente, sceglierà a sua volta la dichiarazione congiunta e si qualificherà come dichiarante, le informazioni della precompilata saranno accorpate in un unico modello 730 congiunto.

Tale modello verrà messo a disposizione nell’area riservata del dichiarante.

Il soggetto dichiarante è l’unico che potrà effettuare l’invio della dichiarazione congiunta. Tuttavia non potrà visualizzare le scelte dell’8, 5 e 2 per mille dell’altro contribuente.

Modello 730 precompilato congiunto: le istruzioni per il dichiarante

Il soggetto “dichiarante”, dopo aver completato la compilazione del proprio modello 730, dovrà selezionare l’apposita voce nella sezione “Dichiarazione congiunta” e salvare.

Dopo aver verificato il prospetto di liquidazione della dichiarazione dei redditi, sarà necessario entrare nella sezione stampa e invia per le seguenti operazioni:

  • verificare l’esito del calcolo della dichiarazione congiunta. L’esito è disponibile solo se il coniuge ha completato la sua dichiarazione;
  • visualizzare e stampare il modello pdf provvisorio contenente i propri dati e quelli del coniuge;
  • inviare la dichiarazione congiunta selezionando "Invia". Gli utenti Fisconline devono, inoltre, inserire il Codice Pin. Se sei utente SPID o Inps non devi inserire il Codice Pin;
  • verificare la ricevuta relativa all’invio.

È possibile cambiare idea e non presentare il modello 730 congiunto in ogni momento, finché la dichiarazione non è stata trasmessa.

Dopo aver descritto i punti principali su come presentare un’unica dichiarazione dei redditi, vediamo perché conviene e quali sono i vantaggi del modello 730/2021 congiunto.

Tutti i vantaggi del modello 730 congiunto

I coniugi o uniti civilmente che presentano la dichiarazione dei redditi modello 730/2021 in forma congiunta possono beneficiare di importanti vantaggi.

Scegliendo tale opzione, in sostanza, viene elaborato un unico modello 730/2021, contenente i redditi di entrambi i contribuenti.

I soggetti sono comunque considerati distinti dal punto di vista fiscale.

In altre parole, i redditi dichiarati non formano un unico reddito ma restano separati e tassati separatamente.

La possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi e il modello 730/2021 congiunto è particolarmente vantaggiosa nel caso in cui uno dei coniugi o degli uniti civilmente non abbia sostituto d’imposta.

In questo caso è possibile avvalersi del datore di lavoro del partner per scaricare e detrarre spese mediche, scolastiche, universitarie e le altre detrazioni.

Eventuali rimborsi verranno erogati dal sostituto d’imposta del contribuente dichiarante direttamente in busta paga.

Per ulteriori informazioni, è possibile legge l’approfondimento sulle istruzioni e sulle scadenze del modello 730/2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 19/05/2021

Fonte: Informazione fiscale 

 

Breve guida ai codici utilizzabili nella fattura elettronica per definire le operazioni di inversione contabile.

CONTABILITÀ Archivi - Gestione CRI

Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28/02/2020 e successivamente modificato dal Provvedimento n. 166579 del 20/04/2020 è stata approvata una nuova versione del tracciato “XML” della fatturazione elettronica e ciò ha comportato anche l’introduzione di nuovi codici, più specifici, da indicare nel campo “Tipo di Documento”. 

 

Tali codici, utilizzati in via facoltativa a partire dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, sono divenuti obbligatori a partire dal 1° gennaio 2021

La motivazione principale, che ha spinto l’Amministrazione finanziaria a modificare il sistema di fatturazione elettronica, è stata la necessità di far transitare, attraverso il Sistema d’Interscambio, maggiori informazioni riguardo le tipologie di documenti creati e la natura delle operazioni messe in essere, al fine di predisporre in maniera automatica i registri IVA e le dichiarazioni IVA precompilate.

 

Particolare attenzione è stata riservata poi alla gestione delle operazioni in reverse charge previste dall’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, infatti, non solo è stata ampliata la platea di codici in relazione al tipo di documento da cui si origina un’inversione contabile dell’IVA, ma sono stati implementati pure i codici relativi alla natura dell’operazione messa in essere, creando numerose sotto categorie in luogo del codice generico “N6 - Inversione contabile”.

 

1) Disciplina giuridica del reverse charge

Nella disciplina IVA, la regola generale prevede che il debitore dell’imposta sia colui che, nell’esercizio dell’attività d’impresa, di arte o di professioni, metta in essere delle operazioni imponibili ai fini IVA, mediante la cessione di beni o di servizi, all’interno del territorio dello Stato, tuttavia, in deroga a questo principio, esistono delle operazioni che prevedono il metodo dell’inversione contabile IVA, le c.d. operazioni in reverse charge.

Il reverse charge si configura come un meccanismo molto singolare che è stato introdotto in Italia per contrastare l’evasione fiscale in materia di IVA.

Questo meccanismo, detto anche di inversione contabile, prevede che l’applicazione dell’imposta ricada direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione del servizio, anziché sul cedente. In sostanza l’operazione in reverse charge comporta una deviazione alla normale disciplina IVA, in quanto il carico dell’onere fiscale ricade sempre sull’acquirente, in luogo del venditore.

Le operazioni che prevedono l’utilizzo di questo meccanismo sono descritte all’interno dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 e si suddividono in operazioni di reverse charge interno, ossia realizzate tra soggetti economici nazionali e operazioni di reverse charge esterno che, al contrario, prevedono una transazione economica tra un soggetto residente nel territorio dello Stato italiano e un soggetto estero.

Le operazioni di reverse charge interno previste sono le seguenti:

  • le cessioni di oro e di argento puro;
  • le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali;
  • le prestazioni di subappalto nel settore edilizio;
  • le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione, di impianti e di completamento relative ad edifici;
  • le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alle tasse di concessione governative, nonché dei loro componenti ed accessori;
  • le cessioni di console da gioco, tablet, personal computer e dei loro componenti ed accessori;
  • le cessioni dei telefonini e dei loro componenti ed accessori;
  • i trasferimenti di quote di emissioni di gas ad effetto serra;
  • le cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore;
  • le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati e dei discount alimentari.

Le operazioni di reverse charge esterno, invece, prevedono che le prestazioni di servizio siano rese a favore di soggetti non residenti nel territorio dello Stato, quindi nei confronti di soggetti che possono essere sia comunitari che extracomunitari.

 

2) I nuovi codici previsti per le operazioni di reverse charge

Prima dell’introduzione delle nuove specifiche tecniche del tracciato previsto per le fatture elettroniche, per l’emissione dell’autofattura o per l’integrazione contabile nelle operazioni in inversione contabile dell’IVA, era previsto il codice generico “TD20 – Autofattura”.

L’inserimento di nuovi codici, più specifici per le operazioni in reverse charge, ha reso obsoleto il citato codice, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2021, è stato mutato in “TD20 – Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, comma 8 e 9 bis del D. Lgs. n. 471/1997 o art. 46, comma 5 del D.L. n. 331/1993)” e in aggiunta sono stati creati i seguenti nuovi codici per definire meglio le operazioni che generano un’inversione contabile dell’IVA:

  • TD16 – Integrazione fattura reverse charge interno;
  • TD17 – Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 – Integrazione/Autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.

Come abbiamo già esaminato poc’anzi, l’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 prevede differenti tipologie di applicazione del reverse charge, di seguito andiamo a delineare la “Tipologia di documento” corretta da applicare a seconda dei vari casi specifici.

TD16 – Integrazione fattura reverse charge interno

Questo codice viene utilizzato per tutti i casi di reverse charge previsti dall’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 che si verificano tra operatori residenti nel territorio dello Stato.

Quindi il “cedente-prestatore” ha emesso una fattura elettronica (utilizzando, ad esempio, i codici TD01, TD02 oppure TD24), indicando come causale IVA uno dei sottocodici di N6 (vedi paragrafo successivo), mentre il “cessionario-committente” deve provvedere ad integrare la fattura indicando l’aliquota IVA da applicare e l’imposta dovuta, infine la deve inviare al Sistema d’Interscambio, il quale la farà recapitare soltanto a quest’ultimo soggetto.

TD17 – Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall’estero

Questo è il caso del reverse charge esterno, dove abbiamo il prestatore del servizio che è un soggetto estero (intracomunitario, extracomunitario, residente nella Repubblica di San Marino, oppure residente nella Città del Vaticano) mentre il committente è un soggetto passivo residente nel territorio dello Stato. Il prestatore del servizio estero emette una fattura in formato analogico indicando solo l’imponibile, mentre il committente dovrà effettuare un’autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972, nel caso in cui il fornitore sia extracomunitario, mentre dovrà operare un’integrazione ai sensi dell’art. 46 del D.L. n. 331/1993 se il fornitore del sevizio è residente in uno Stato membro della Comunità Europea. In entrambi i casi dovrà indicare l’aliquota IVA applicata sul servizio e l’importo dell’imposta da versare.

TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

Questo codice si utilizza nel caso in cui un soggetto passivo italiano acquisti dei beni da un soggetto residente in uno dei Paesi della Comunità Europea e di conseguenza l’IVA non risulta imponibile per quest’ultimo, ma deve essere assolta dal cessionario in Italia. Come nel precedente caso, anche in questa situazione, la fattura viene ricevuta dal soggetto italiano in formato analogico e questi deve procedere a fare l’integrazione della stessa ai sensi dell’art. 46 del D.L. n. 331/1993, indicando l’aliquota IVA applicata sul bene e la relativa imposta da versare. Il codice TD18 va anche utilizzato per gli acquisti intracomunitari che prevedono l’introduzione dei beni in un deposito IVA.

TD19 – Integrazione/Autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972

Questo è il codice che viene utilizzato quando il “cedente-prestatore” estero emette una fattura per la vendita di beni che si trovano già in Italia, quindi non sono né importazioni e né acquisti intracomunitari, nei confronti di un “cessionario-committente” residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta, in quanto l’operazione, vista dal lato dell’emittente, non risulta imponibile ai fini IVA, che invece va assolta dal cessionario. Quest’ultimo, come nei casi precedenti, dovrà integrare il documento ricevuto (nel caso di “cedente-prestatore” intracomunitario), oppure emettere un’autofattura (nel caso di “cedente-prestatore” extracomunitario), indicando l’aliquota e l’imposta IVA da versare.

TD20 – Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, comma 8 e 9 bis del D. Lgs. n. 471/1997 o art. 46, comma 5 del D.L. n. 331/1993)

La nuova formulazione del codice TD20 si utilizza per l’emissione di autofattura, ai sensi dell’art. 6, comma 8 del D. Lgs. n. 471/1997, da parte del “cessionario-committente”, nel caso di omessa fattura da parte del “cedente-prestatore” o di ricezione di una fattura irregolare, previo versamento dell’IVA con Modello F24 ove richiesto. In tal caso si dovrà indicare come “cedente-prestatore” l’effettivo fornitore e come “cessionario-committente” l’acquirente stesso che ha emesso l’autofattura.

Altri casi che prevedono l’applicazione di questo codice sono quelli previsti dall’art. 46, comma 5 del D.L. n. 331/1993, ossia quando si verifica un acquisto intracomunitario, ai sensi dell’art. 38, commi 2 e 3, lettere b) e c) del D.L. n. 331/1993, da parte di un soggetto passivo italiano e quest’ultimo non abbia ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale. In entrambi i casi l’acquirente deve emettere un’autofattura indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’IVA. Anche in queste fattispecie dovrà essere indicato come “cedente-prestatore” l’effettivo cedente, mentre come “cessionario-committente” l’acquirente indicherà se stesso.

 

3) I nuovi codici previsti per la natura dell’operazione ai fini iva

Con l’introduzione del nuovo tracciato della fatturazione elettronica, non sono stati solo previsti l’ampliamento e la diversificazione dei documenti da inviare al Sistema d’Interscambio, ma sono stati modificati anche i codici relativi alle causali per definire meglio l’operazione ai fini IVA.

Per quanto riguarda le operazioni in inversione contabile IVA, in luogo del generico codice N.6, previsto precedentemente e che non risulta più applicabile a partire dal 1° gennaio 2021, sono stati previsti codici più dettagliati che vanno a ricoprire tutte le casistiche di reverse charge interno.

Di seguito andremo ad analizzare i nuovi codici che sono stati creati per le operazioni in reverse charge interno.

N6.1 – Operazioni in inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

Il codice N6.1 va utilizzato per indicare le cessioni all’interno dello Stato Italiano di rottami e altri materiali di recupero di cui all’art. 74, commi 7 e 8 del D.P.R. n. 633/1972. Il valore di tali operazioni va a confluire poi nel rigo 35, colonna 2, della Dichiarazione IVA precompilata.

N6.2 – Operazioni in inversione contabile – cessione di oro e argento puro

Il codice N6.2 si utilizza per indicare le operazioni di cessione di oro e di argento puro all’interno del territorio nazionale e va a confluire poi nel rigo VE35, colonna 3, della Dichiarazione IVA precompilata.

N6.3 – Operazioni in inversione contabile – subappalto nel settore edile

Il codice N6.3 va adoperato per le prestazioni rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972. All’interno della Dichiarazione IVA precompilata, il valore di tali operazioni va a confluire nel rigo VE35, colonna 4.

N6.4 – Operazioni in inversione contabile – cessione cessione di fabbricati

Il codice N6.4 viene impiegato per le operazioni relative alle cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera a-bis) del D.P.R. n. 633/1972. Il valore di tali operazioni va a confluire poi nel rigo VE35, colonna 5, della Dichiarazione IVA precompilata.

N6.5 – Operazioni in inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

Il codice N6.5 si utilizza per le cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera b) del D.P.R. n. 633/1972. Il valore di tali operazioni va poi a confluire nel rigo VE35, colonna 6, della Dichiarazione IVA precompilata.

N6.6 – Operazioni in inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

Il codice N6.6 si adopera per le cessioni di console da gioco, tablet PC, laptop, nonché dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati poi a consumatori finali. Per questo tipo di operazioni, l’art. 17, comma 6, lettera c) del D.P.R. n. 633,1972 prevede che l’IVA sia assolta dal cessionario. La destinazione poi di questi valori è nel rigo VE35, colonna 7, della Dichiarazione IVA precompilata.

N6.7 – Operazioni in inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi 

Il codice N6.7 viene impiegato per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’IVA risulta sempre a carico del cessionario ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera a-ter) del D.P.R. n. 633/1972. Nella Dichiarazione IVA precompilata, questi valori vanno a confluire nel rigo VE35, colonna 8.

N6.8 – Operazioni in inversione contabile – operazioni settore energetico

Il codice N6.8 si utilizza per le operazioni nel settore energetico che richiedono l’applicazione dell’imposta a carico del cessionario ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettere d-bis), d-ter), e d-quater) del D.P.R. n. 633/1972. Nella Dichiarazione IVA precompilata, questi valori vanno a confluire nel rigo VE35, colonna 9.

N6.9 – Operazioni in inversione contabile – altri casi

Il codice N6.9 presenta una natura residuale e deve essere impiegato per eventuali nuove tipologie di operazioni che prevedono il regime di inversione contabile dell’IVA. Tale codice, però, non deve essere utilizzato per le prestazioni di servizi nei confronti di un committente soggetto passivo residente in uno Stato membro della Comunità Europea, oppure residente in uno Stato extracomunitario, poiché la causale corretta da applicare è N2.1 - Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7 septies del D.P.R. n. 633/1972. Non viene utilizzato neppure per le cessioni di beni nei confronti di un soggetto passivo comunitario, in quanto il codice corretto da inserire è N3.2 - Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie.

 

4) Conclusioni

Il nuovo tracciato “XML” introdotto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28/02/2020 non solo porterà una maggiore precisione dei dati comunicati al Sistema d’Interscambio ai fini fiscali, ma permetterà anche all’Agenzia delle Entrate di predisporre in maniera automatica la Dichiarazione IVA dei contribuenti. 

Riguardo poi alle operazioni in reverse charge, si verranno a compilare in maniera automatica il rigo VE35 per il cedente e il quadro VJ per il cessionario, dando modo così all’Amministrazione finanziaria di venire a conoscenza del reale debitore dell’IVA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 18/05/2021

Fonte: Informazione fiscale 

A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la circolare numero 5 del 14 maggio 2021.

Calcolo nuovi contributi a fondo perduto: chiarimenti dalle Entrate su aiuti  esclusi e inclusi

I contributi a fondo perduto già ricevuti non si considerano nel calcolo dei ricavi da effettuare per valutare il rispetto della soglia stabilita dal Decreto Sostegni e non risultano rilevanti neanche per stabilire il calo del fatturato e l'importo da ricevere. Una regola che vale anche per altre agevolazioni, come il bonus affitto.

contributi a fondo perduto ricevuti nel corso del 2020 sono irrilevanti per l’accesso ai nuovi aiuti. Sia per valutare il rispetto della soglia dei ricavi e dei compensi pari a 10 milioni di euro stabilita dal Decreto Sostegni che per calcolare il calo del fatturato e l’importo a cui si ha diritto non devono essere mai considerati.

La regola, strettamente connessa alla natura degli aiuti, si applica anche ad altre agevolazioni simili. Un esempio su tutti? Il bonus affitto.

È questo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 4 del 14 maggio 2021 sulla fruizione dei contributi a fondo perduto previsti dai commi da 1 a 9 dell’articolo 1 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 e da altri provvedimenti.

Contributi a fondo perduto già ricevuti: esclusi dal calcolo dei ricavi per accedere ai nuovi aiuti

 

Mentre si attendono le novità del Decreto Sostegni bis, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcune regole sui contributi a fondo perduto previsti dal precedente provvedimento omonimo.

Tra le indicazioni fornite, si chiarisce anche la rilevanza delle tranche di aiuti ricevute in precedenza ai fini della determinazione dei requisiti di accesso al “CFP COVID-19 decreto sostegni”.

Come devono essere considerate le somme ricevute nel corso del 2020 nei diversi calcoli da effettuare?

La risposta è chiara e non lascia spazio a dubbi: sono irrilevanti. In particolar modo si chiariscono tre punti:

  • non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi stabilita dal Decreto Sostegni;
  • non si considerano per il calcolo della riduzione del fatturato medio mensile;
  • non devono essere inclusi tra i ricavi per individuare le soglie dimensionali a cui fanno riferimento le diverse percentuali per il calcolo del contributo a fondo perduto.

Il motivo di questo trattamento sta nella natura stessa dei contributi a fondo perduto che nascono per “compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19”.

E, con la circolare numero 5 del 2021, l’Agenzia delle Entrate estende la regola ben oltre il perimetro della misura prevista dall’articolo 1 del DL numero 41 del 2021:

“Per le medesime ragioni, si ritiene che l’esclusione dai parametri di calcolo sia applicabile anche a tutte le ulteriori misure agevolative finalizzate al contrasto della pandemia COVID-19 (quali, ad esempio, il bonus affitto di cui all’articolo 28 del decreto rilancio, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (articoli 120 e 125 del decreto rilancio)”.

Contributi a fondo perduto già ricevuti: non entrano nel calcolo dei nuovi aiuti

Il documento, inoltre, spiega nel dettaglio come si arriva alla conclusione di escludere dai diversi calcoli i contributi a fondo perduto già ricevuti nel corso del 2020.

Si parte dalle voci incluse nella definizione di ricavi contenuta nell’articolo 85 del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi: costituiscono ricavi i contributi spettanti in base a disposizioni contrattuali e quelli “spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge”.

contributi in conto esercizio sono, generalmente, destinati ad integrare i ricavi o a ridurre i costi e gli oneri di gestione e sono rilevati in bilancio sulla base del principio di competenza.

La finalità dell’erogazione costituisce l’elemento distintivo dei contributi stessi:

  • contributi in conto esercizio sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione;
  • contributi in conto capitale incrementano i mezzi patrimoniali dell’impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all’obbligo di effettuare uno specifico investimento;
  • contributi in conto impianti sono vincolati all’acquisizione o alla realizzazione di beni strumentali ammortizzabili, ai quali vengono parametrati.

“Con la circolare n. 15/E del 2020, è stato precisato che, sul piano contabile tale contributo a fondo perduto costituisce un contributo in conto esercizio in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del COVID-19. In considerazione di ciò, in applicazione del principio contabile OIC 12, il contributo sarà rilevato nella voce A5 del conto economico”.

Si legge nel documento delle Entrate.

In linea generale questa tipologia di aiuti viene concessa per fronteggiare esigenze specifiche di un settore economico in crisi o di una zona economica non sviluppate adeguatamente.

I contributi a fondo perduto del 2020 hanno una platea di beneficiari diversa ma nascono per compensare, almeno in parte, gli effetti della pandemia subiti da determinate categorie di operatori: un’eccezione che, in ogni caso, conferma la regola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 17/05/2021

Fonte: Informazione fiscale