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Finanziamenti bancari per le PMI di 25.000 euro: come fare

Come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25.000 euro e come si compila il modulo per richiedere la garanzia del 100%

 

 

In favore delle piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, il Decreto Liquidità (art. 13 comma 1, lett. m), ha previsto garanzie statali gratuite fino al 100% dell’importo del finanziamento richiesto, purchè sussistano determinati requisiti:

  • inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione
  • durata del finanziamento fino a 72 mesi
  • importo concesso non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.

 

Il 16 aprile, l'ABI ha diffuso una Circolare con le indicazioni su come accedere a questa tipologia di finanziamenti bancari per la liquidità fino ad un importo massimo di 25 mila euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del soggetto richiedente, con garanzia pubblica pari al 100% e nessuna valutazione del merito creditizio, a favore di micro, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, così come previsto dalla lettera m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità.

Il Modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, disponibile sul sito www.fondodigaranzia.it e che qui alleghiamo, dovrà essere compilato dal beneficiario richiedente e inviato via email (anche non certificata) alla Banca o al Confidi, o altro intermediario finanziario, al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento. 

Vediamo come deve essere compilato il Modulo in questione.

 

 

I passaggi da seguire per la richiesta del finanziamento

Come suggerito dall’ABI, le Banche dovrebbero prevedere all’interno del loro sito un’apposita sezione dedicata al finanziamento in questione, con le informazioni e la modulistica necessaria alla presentazione delle domande di finanziamento nonché le modalità di acquisizione di tali domande da parte della banca, evitando così, che i soggetti beneficiari si debbano necessariamente recarsi presso la filiale bancaria.

Innanzitutto, le PMI e i lavoratori autonomi e professionisti, devono inviare alla propria Banca:

Entrambi dovranno essere compilati e sottoscritti, e inviati alla banca tramite e-mail o Posta Elettronica Certificata (PEC), con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, o con altra modalità definita dalla stessa banca (ad esempio compilando i moduli direttamente sul sito della banca).

 

 

Come si compila il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro

Per la compilazione del modulo di garanzia, vediamo alcuni punti principali.

Dopo aver inserito i dati anagrafici dell’impresa (inclusi quelli del legale rappresentante che sottoscrive il modulo) o quelli della persona fisica beneficiaria, nel caso di domanda da parte di professionista o lavoratore autonomo, è necessario inserire:

  • al punto 12, il codice di classificazione ATECO 2007 dell’attività esercitata
  • al punto 13, la finalità per la quale viene richiesto il finanziamento, ad es. acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture, o semplicemente per “liquidità”.
  • al punto 15l’ammontare dei ricavi del soggetto richiedente che si desume dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia.

Per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 è necessario presentare:

  • un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28/12/2002, n. 455
  • o idonea documentazione (quale ad esempio la dichiarazione annuale IVA) comprovante l’ammontare di tali ricavi.

Il punto 17 va compilato solo se l’impresa ha già beneficiato di “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)” attivati dal nostro Paese nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza COVID-19 (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni). Non devono invece essere indicati eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo PMI.

Una volta che la Banca ha acquisito i documenti procede ad inserire tali informazioni sul portale del Fondo di Garanzia, che a sua volta darà riscontro della presa in carico della pratica, e procede all’erogazione del finanziamento senza attendere l’ammissione della domanda al Fondo di garanzia PMI.

Qualora si trattasse della prima richiesta di garanzia del Fondo, successivamente alla presentazione della domanda da parte della banca, il Fondo provvederà ad inviare le credenziali all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’impresa/professionista nel modulo di richiesta, per poter accedere al Portale del Fondo e visualizzare lo stato di lavorazione della richiesta di garanzia ed evadere, in una fase successiva, eventuali adempimenti a proprio carico a seguito di controlli documentali e/o di escussioni della garanzia.

Le istruzioni per accedere e le principali funzioni della procedura on line sono descritte nella Guida per le imprese all'utilizzo del Portale FdG.

Per recuperare le credenziali per l’accesso, qualora il soggetto beneficiario abbia già usufruito in passato di garanzie del Fondo, occorre seguire le Istruzioni per l’accesso al Portale FdG.

Nel caso vengano presentate più domande di finanziamento da parte di banche diverse in relazione allo stesso soggetto richiedente, il Fondo rilascerà la propria garanzia con riferimento alle prime domande presentate fino a concorrenza dell’importo massimo garantibile.

 

 

 

 

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Speciale: Pubblicato il 17/04/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Decreto Liquidità 2020: nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate

Decreto “Liquidità” emergenza Coronavirus: le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate tramite risposte alle FAQ

 

 

 

Con la circolare n. 9/E di ieri 13 aprile 2020, allegata a questo articolo, l’Agenzia delle entrate ha fornito tramite risposte alle FAQ i primi chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte sul decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, (cd. “Decreto liquidità”) fornendo anche risposta ai quesiti proposti da associazioni di categoria, operatori e stampa specializzata. Tra i principali chiarimenti forniti:

  • il trattamento fiscale della cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole: le cessioni gratuite di farmaci ad uso compassionevole danno diritto alla detrazione dell’Iva e alla deduzione del costo sostenuto. In particolare le cessioni a titolo gratuito di farmaci autorizzati per indicazioni terapeutiche nell’ambito di studi clinici (oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione rientranti nei predetti programmi) sono equiparate ai fini IVA alla loro distruzione e non tassabili ai fini delle imposte dirette.
  • la disciplina del credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro: l'agevolazione fiscale è riconosciuta per le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi), comprendendosi anche i detergenti per le mani e i disinfettanti.
  • l’ambito soggettivo di applicazione e le condizioni di accesso al regime di sospensione dei versamenti tributari dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020. Con riferimento all’ambito di applicazione della sospensione, viene chiarito che:
    • vi rientrano anche le imprese agricole, qualunque sia la loro natura giuridica ed il criterio utilizzato ai fini della determinazione del loro reddito imponibile. In particolare, viene precisato che possono fruire della sospensione dei versamenti anche le imprese agricole che calcolano il loro reddito su base catastale.
    • in attesa dell’operatività del registro del terzo settore, possono beneficiare della sospensione gli enti non commerciali, che svolgono attività istituzionali di interesse generale (non in regime d’impresa), anche se svolgono attività commerciale non prevalente.
    • per quanto riguarda la verifica delle condizioni per poter fruire della sospensione dei versamenti, occorre verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi, secondo le percentuali previste dalla norma, in modo separato, per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Ai fini della determinazione del fatturato o dei corrispettivi, viene precisato che è necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione, sicché in caso di fattura differita, ai fini dell’imputazione dell’operazione ai mesi di marzo o aprile, rileva la data dei documenti di trasporto. Tale regola trova applicazione anche nei riguardi delle imprese di autotrasporto, a nulla rilevando, per queste ultime, la circostanza che le fatture emesse per le prestazioni possano essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione;
  • l’applicazione del metodo previsionale per il versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive: possono beneficiare della speciale disciplina fiscale introdotta per incentivare il calcolo degli acconti con metodo previsionale gli  acconti dovuti complessivamente per il 2020 e, quindi, entrambe le rate dovute per tale annualità;
  • la gestione “a distanza”  dell’attività di assistenza fiscale per la predisposizione del modello 730:e  l’autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del Caf o del professionista abilitato.

 

 

 

 

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Pubblicato il 14/04/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Indennità 600 euro INPS: procedura aperta

Come fare per richiedere l'indennità agli autonomi INPS e subordinati atipici. Il sito dell'istituto è quasi fermo ma c'è tempo anche nei prossimi giorni

 

 

Come annunciato la scorsa settimana e ribadito ieri sera dal Presidente dell'INPS, la procedura per la richiesta dell'Indennità di 600 euro per autonomi e alcune categorie di lavoratori a termine  per fronteggiare l'emergenza economica causata dal Covid 19 , è disponibile sul sito dell'Inps. Come prevedibile pero, il sito dell'istituto risponde con grande lentezza alle richieste.  Necessario armarsi di pazienza . 

Il presidente ha anche specificato che non si tratta di un click day e che   tutte saranno le domande saranno soddisfatte, e non  nell'ordine cronologico di presentazione, come riporta in realtà la norma del decreto Legge 18 2020.

Anche il Governo rassicura sul fatto che stanno per essere messe in campo nuove risorse  per cui le domande possono essere presentate nei prossimi giorni e il bonus di 600 euro arriverà a tutti 

Nella  circolare INPS n. 49  del 30 marzo 2020  erano stati riepilogati i dettagli sulle indennità di sostegno al reddito, nonché istruzioni relative alla proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione.

Ricordiamo che non si tratta del bonus per i professionisti iscritti agli ordini ( art 44 del dl 18-2020) per i quali la procedura passa attraverso le relative  Casse previdenziali. Quasi tutte le Casse hanno reso disponibili sui propri siti i moduli per la richiesta.

Vediamo più in dettaglio le categorie di lavoratori  che hanno diritto al Bonus 600 euro (artt. 27-30 e 38 del dl 18/2020) 

  • liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa : con partita IVA o rapporto di collaborazione attivo alla data del 23 febbraio 2020  iscritti alla Gestione Separata INPS
  • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO: 
    • artigiani e commercianti,  compresi collaboratori e coadiutori  ,
    •  imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola,
    •  soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco
  • lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali  che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.(Nella circolare la tabella con i codici ATECO delle attività  economiche comprese)
  • operai agricoli a tempo determinato.  Rientrano anche le figure equiparate: piccoli coloni e compartecipanti familiari.
  •  lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro.

In tutti i casi sono esclusi i lavoratori già titolari di rapporti pensionistici diretti  comprese le pensioni di invalidità.

 

MODALITA' PER LA DOMANDA

I lavoratori dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. Data la situazione di emergenza è possibile  accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate (cfr. il messaggio n. 1381/2020) ovvero con :

  • PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo) anche solo la prima parte fornita immediatamente dopo la richiesta sul sito 
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, le indennità si possono richiedere tramite  Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

Le predette indennità sono incumulabili tra loro .  Le indennità  sono invece cumulabili con:

  • trattamenti di disoccupazione  DIS COLL e NASPI 
  • borse lavoro, stage e tirocini professionali, 
  • premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale,
  • premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e
  • con le prestazioni di lavoro occasionale,  nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

 

 

 

 

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Pubblicato il 01/04/2020

Fonte: Inps