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Compensazioni 2020:obbligo F24 con i servizi telematici delle Entrate

Decreto fiscale 2020: previsto l'obbligo di presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Primi chiarimenti.

 

 

Sono numerose le novità sulle compensazioni introdotte dal collegato fiscale 2020 (si veda l'articolo Compensazioni 2020: impossibile compensare dal 1° gennaio) così l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 110 del 31 dicembre 2019 allegata a questo articolo con i primi chiarimenti sul tema.

In particolare il comma 2 dell'articolo 3 del DL 124/2019 amplia il novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.

La disposizione eliminando il riferimento ai titolari di partita IVA contenuto precedentemente estende alla generalità dei contribuenti l’obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta.
Inoltre, visto il riferimento ai “crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta”, aggiunto espressamente al citato articolo 37, comma 49-bis, del DL 223 del 2006, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio,

  • al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute,
  • del “bonus 80 euro”
  • dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.

Al riguardo, si rammenta che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 15 del  decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute In sintesi, tutti i contribuenti e sostituti d’imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, qualora esponga la compensazione dei crediti identificati dai codici riportati nella tabella allegata alla presente risoluzione, appartenenti alle seguenti categorie: imposte sostitutive; imposte sui redditi e addizionali; IRAP; IVA; agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e sostituti d’imposta.

Al riguardo, si evidenzia che il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate:

  • direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online;
  • avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Si segnala che l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate non sussiste qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24 .

Si ricorda che, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

 

 

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Pubblicato il 09/01/2020

Fonte: Fisco e Tasse

Resto al Sud 2019: via alle domande degli under 46

Ecco la modulistica per la domanda dal 9.12.2019 per l'agevolazione "Resto al Sud" 2019 ampliata a professionisti e imprenditori under 46; testo decreto e nuova circolare

 

 

Come noto nella legge di bilancio 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale come Legge n.145 del 30.12.2018  è stata  estesa la possibilità di fruire dell’agevolazione detta “Resto al Sud” introdotta dal DL  91/2017 e volta a favorire la nuova imprenditoria nelle regioni meridionali. Le novità riguardavano: 

  • l’ampliamento del limite di età  fino a 45 anni (compiuti)
  • l' accesso anche  per attività di liberi  professionisti

Per accedere è necessaria la residenza nelle regioni meridionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e nelle aree del Centro Italia colpite dai sismi del 2016 2017 .

E' possibile anche il  trasferimento in una delle Regioni citate entro 60 giorni dalla comunicazione  dell’accoglimento della domanda o entro 120 giorni se il richiedente era residente all’estero. La  residenza  deve essere mantenuta per tutta la durata del finanziamento.
Nello specifico , l’agevolazione consiste in un finanziamento, fino a 50.000 euro, suddiviso in:

  • 35 per cento a fondo perduto e
  • 65 per cento come  prestito a tasso zero da rimborsare  in otto anni. 

Il finanziamento può essere richiesto da chi intende avviare un'attività nelle forme giuridiche di impresa individuale o di società, anche cooperativa; in questo caso l'ammontare massimo arriva a 200 mila euro.  Sono escluse le  attività commerciali, a meno che non si tratti di vendita di beni prodotti dall'impresa.

Per  le attività professionali   inoltre restano esclusi i soggetti che  nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda,  fossero  titolari di partita IVA per l'esercizio della stessa attività.

Il decreto attuativo del Ministero atteso da mesi  da  under 46 e professionisti interessati a fruire delle agevolazioni  Resto al sud è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2019  n. 275  " Decreto 5 agosto 2019, n. 134: Modifiche al regolamento 9 novembre 2017, n. 174. concernente la misura incentivante «Resto al Sud», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123", a firma del ministro per il Sud  di concerto con il Ministro dell'Economia e  il Ministro per lo Sviluppo Economico.

In data 7 dicembre  è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale anche una circolare del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del consiglio che specifica alcuni punti del nuovo decreto

Il decreto entra in vigore l'8 dicembre 2019. A partire dalle ore 12.00 del 9 dicembre 2019 sarà possibile presentare domanda di agevolazione anche per i liberi professionisti e gli under 46, sia delle regioni del Mezzogiorno che delle aree colpite dai sismi 2016-2017.

Ricordiamo che la misura è gestita da INVITALIA   e le domande vanno presentate in forma telematica nella piattaforma dedicata, alla quale bisogna prima di tutto

  1. registrarsi  e
  2. scaricare poi la modulistica specifica.

Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento dei fondi disponibili che ammontano a un miliardo e 250 milioni di euro.

 

 

 

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Pubblicato il 10/12/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Reddito cittadinanza: controlli e maxisanzioni per lavoro irregolare

Indicazioni dell'Ispettorato sui controlli e sull'applicazione della maxisanzione maggiorata in caso di impiego irregolare di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza

 

Con la Nota n. 7964 dell’11 settembre 2019, l’Ispettorato  ha fornito precise indicazioni  sull'applicazione della maxisanzione maggiorata in caso di impiego irregolare di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza. Viene precisato  che la maggiorazione della sanzione è applicabile:

  • sia quando il lavoratore irregolare sia il diretto richiedente del beneficio,
  • che quanto il lavoratore faccia parte di un nucleo  familiare beneficiario del reddito di cittadinanza.

Sul tema era stata pubblicata anche la circolare N. 8 che riepiloga le irregolarità e i reati  e le sanzioni connessi con la fruizione del reddito di cittadinanza. Veniva specificato per quanto riguarda i datori di lavoro che:


"L’art. 7, comma 15 bis, prevede l’applicazione dell’aumento del 20% degli importi della c.d.maxisanzione, già previsto dall’art. 3, comma 3 quater, D.L. n. 12/2002, anche in caso di impiego di lavoratori beneficiari del Rdc.Tale illecito non è diffidabile  quindi,   ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n.  81/2008 il datore di lavoro dovrà procedere alla regolarizzazione amministrativa e contributiva del  periodo lavorativo “in nero” accertato."

In tema di controlli  nel mese di agosto  sono stati diffusi i dati sui controlli ispettivi della prima metà dell'anno:in questa prima fase di attuazione della misura, sono stati 185 i percettori indebiti del “reddito di cittadinanza” individuati. 

In generale l'ispettorato ha anche comunicato che  il tasso delle irregolarità riscontrate presso le imprese controllate è salito del 3% (dal 69 al 72% dei casi) come pure del 7,7% è aumentato il numero delle posizioni lavorative risultate irregolari (dalle 77.222 del 2018 alle attuali 83.191).

In crescita del 14% (da 20.398 a 23.300)il numero dei lavoratori “in nero” accertati ; inoltre è  più che raddoppiato (da 5.161 a 10.454) il numero dei lavoratori soggetti a forme di appalto e somministrazione illeciti e pressoché triplicato (da 150 a 413) quello  degli accertamenti in materia di distacco transnazionale illecito.
Le indagini svolte sul fronte della lotta al “caporalato” hanno altresì portato alla denuncia di 263 persone – 59 delle quali in stato d’arresto – in netto incremento rispetto alle 80 denunce dell’omologo periodo del 2018 e con una incidenza del fenomeno che si è confermata prevalente (147 denunce) nel settore agricolo.

 

 

 

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Pubblicato il 13/09/2019

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro