Layout Type

Presets Color

Background Image

Notizie

Saldo e stralcio delle cartelle 2019 dal 1° marzo domanda online

 Saldo e stralcio delle cartelle: disponibile dal 1° marzo il servizio per presentare la domanda di adesione online

 

Il “saldo e stralcio” delle cartelle da ieri 1° marzo 2019 si può fare online, direttamente dal sito web di Agenzia delle entrate-Riscossione. Parte il nuovo servizio “Fai da te”, accessibile da pc, smartphone o tablet, per presentare la domanda di adesione al provvedimento contenuto nella Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) che ad oggi ha fatto registrare circa 22 mila richieste inviate tramite posta elettronica certificata o presentate allo sportello.

 

Il “saldo e stralcio” è riservato alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica e consente di pagare in forma ridotta i debiti fiscali e contributivi, affidati alla riscossione dal 2000 al 2017, con una percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.  Il termine entro il quale va presentata la domanda è fissato al 30 aprile 2019.

 

Secondo la legge versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento.

 

In generale, per utilizzare il servizio “Fai da te” bisogna

  1. accedere alla home page del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it
  2. entrare nella pagina dedicata al “Saldo e stralcio”. In questa sezione, cliccando sul collegamento “Presenta la domanda online con il servizio web “Fai da te” si può compilare direttamente sullo schermo il modulo di adesione (modello SA-ST).
    • riportare i dati personali, di domiciliazione, di contatto e indicare un indirizzo email di riferimento dove si desidera ricevere la convalida della richiesta.
    • indicare le cartelle o gli avvisi per i quali ci si vuole avvalere del provvedimento di “saldo e stralcio”
    • allegare la documentazione di riconoscimento secondo le indicazioni riportate nel sito.
  3. scegliere se si aderisce in base al valore dell’ISEE oppure in presenza di una procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento. Nel primo caso, bisogna attestare di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportare i riferimenti della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata ai fini ISEE (numero di protocollo, data di presentazione e data di scadenza), indicare il valore ISEE del proprio nucleo familiare. Nel caso di procedura di liquidazione, invece, è necessario allegare la copia conforme del relativo decreto. Infine, dopo aver verificato il riepilogo dei dati inseriti, il contribuente deve specificare se intende procedere al versamento della somma dovuta in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate.

 

Attenzione va prestata al fatto che l’Agenzia trasmetterà una prima e-mail contenente un link per la convalida della richiesta che dovrà essere effettuata entro le 72 ore successive dalla ricezione. Successivamente, a seguito della verifica e della validazione della documentazione di riconoscimento, il contribuente riceverà una seconda e-mail di presa in carico della domanda con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.

 

“Fai D.A. te” è presente anche nell’area riservata del portale dove, accedendo con le proprie credenziali (codice fiscale, pin e password), non è necessario allegare alcuna documentazione di riconoscimento ed è possibile inviare la domanda di adesione al “saldo e stralcio”.  In alternativa, il modello di domanda SA-ST può essere trasmesso tramite posta elettronica certificata (pec), all'indirizzo email della direzione regionale di riferimento indicata sul modulo oppure presentato agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

Qualora venisse richiesto l’accesso al saldo e stralcio per debiti non rientranti nella misura agevolativa o, in assenza dei requisiti che attestano lo stato di grave e comprovata difficoltà economica, la presentazione della domanda di adesione al saldo e stralcio sarà considerata in automatico, per i debiti definibili, come richiesta di accesso alla definizione agevolata prevista dall'art. 3 del DL n. 119/2018, la cosiddetta rottamazione-ter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agenzia delle Entrate-Riscossione

Semplificazioni fiscali 2019: nuova legge con nuove date

Dichiarazioni dei redditi, comunicazioni, F24: le principali modifiche previste dalla Legge sulle semplificazioni fiscali

 

 

 

Per ora è solo una proposta di legge ferma in Commissione Finanze alla Camera ma l'intento del Governo è dare una stretta sui tempi e portare il testo in discussione alla Camera il prossimo mese. E' la nuova legge sulle semplificazioni fiscali, che stravolge il calendario e gli adempimenti dichiarativi e comunicativi. Ecco un elenco delle novità:

  • abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) in concomitanza con l’avvio a regime dell’obbligo di fatturazione elettronica tra operatori economici residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. 
  • spesometro a cadenza annuale.
  • divieto all’amministrazione finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, dati e informazioni già in possesso della stessa
  • slittamento dal 31 ottobre al 31 dicembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive.
  • ampliamento dell’ambito operativo del versamento unitario F24 con le conseguenti possibilità di compensazione, estendendone l’applicazione all’imposta sulle successioni e donazioni, all’imposta di registro, all’imposta ipotecaria, all’imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all’imposta di bollo, ai tributi speciali e ai tributi locali (comprese le tariffe per la prestazione di servizi), nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l’inosservanza della normativa catastale.
  • determinazione delle modalità attuative dell’estensione del versamento unitario ai tributi locali è demandata a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
  • adozione di provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate per la semplificazione dei modelli dichiarativi, con cadenza annuale.
  • eliminazione dell’obbligo per i contribuenti di riportare dati e informazioni relativi a contratti di locazione non necessari ai fini della liquidazione dell’imposta e già in possesso dell’amministrazione finanziaria e,
  • soppressione del modello dichiarativo 770 mediante integrazione del modello F24 con l’indicazione del codice fiscale del contribuente che subisce la ritenuta d’acconto.
  • semplificazioni in merito all’autodichiarazione del rispetto del limite di franchigia da parte del percipiente, a vario titolo, di compensi, rimborsi, premi e indennità erogati da associazioni sportive dilettantistiche. Viene introdotto un meccanismo sanzionatorio per l’ipotesi in cui il dichiarante ometta di comunicare il successivo superamento della franchigia, impedendo all’associazione sportiva di effettuare le dovute ritenute.
  • regime alternativo al rilascio delle dichiarazioni d’intento relative all’IVA, volto a semplificare gli adempimenti degli operatori. Si prevede che l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta debba risultare da un’apposita dichiarazione trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrata anche cumulativamente per più operazioni.
  • versamento dell’addizionale comunale all’IRPEFeffettuato dai sostituti d’imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento.
  • l’amministrazione finanziaria è tenuta a diffondere gli applicativi informatici, i modelli, le istruzioni e in genere gli strumenti necessari ad assolvere correttamente gli adempimenti richiesti ai contribuenti con congruo anticipo, prima dell’inizio del periodo d’imposta interessato e comunque non oltre sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l’adempimento. Viene inoltre richiamata l’esimente che ricorre in caso di inadempimento non imputabile al contribuente per irregolarità, malfunzionamento, disservizio o ritardo dell’amministrazione finanziaria.
  • contraddittorio tra il contribuente e l’ufficio finanziario come fase endoprocedimentale obbligatoria in tutti i procedimenti di controllo fiscale.
  • anche agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici, oggi esclusi, si applichino le disposizioni riguardanti la compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi. La disciplina in argomento stabilisce che negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi di carattere generale che regolano l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefìci, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale.

 


Appare proprio uno stravolgimento dei termini fiscali attualmente vigenti e se tutto ciò venisse approvato, non mancherebbero le modifiche al lavoro degli operatori, che non hanno pace, tra proroghe annunciate, novità e continui mutamenti. Come sempre in questi casi, è probabile che molte novità siano destinate a non vedere la luce o a essere completamente stravolte nel corso dell'iter parlamentare. Non resta che aspettare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 27/02/2019

Fonte: Fisco e Tasse

Fattura elettronica: attenzione alla liquidazione di oggi 18 febbraio 2019

Liquidazione mensile di gennaio 2019 in scadenza oggi 18 febbraio, la prima dopo l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato della fattura elettronica

 

 

Lunedì 18 febbraio , oggi, è un banco di prova per la fattura elettronica, che incappa nella prima liquidazione periodica mensile 2019. Ecco che professionisti e imprese si trovano ad avere a che fare con documenti per la maggior parte emessi in formato elettronico, dopo il discusso obbligo di entrata in vigore della fattura elettronica nelle operazioni IVA dal 1° gennaio 2019. Nonostante i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sia sul proprio sito che nelle occasioni di incontro con la stampa specializzata, come nel caso di Telefisco, non mancano dubbi e quesiti. 

 

Si ricorda infatti che grazie alla moratoria concessa dal decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019 (DL 119/2018) confluiscono nella scadenza del 18 febbraio le fatture trasmesse al sistema di interscambio(SDI), il postino virtuale della fatturazione elettronica:

  • nel mese di gennaio 2019
  • nel periodo di febbraio 2019 prima della liquidazione del 18 febbraio se inerenti però operazioni riferite al mese di gennaio. Si precisa infatti che le fatture arrivate in febbraio per operazioni corrisposte nel mese di febbraio devono confluire nella liquidazione IVA mensile di tale mese, in scadenza il 18 marzo 2019. 

 

Il decreto fiscale prevede infatti che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 non siano applicate le sanzioni previste qualora la fattura elettronica sia emessa oltre il termine di legge ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20%, quando la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.

 

Per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile, è stata prevista una piccola dilazione dei termini entro i quali si applicheranno le sanzioni ridotte al 20%: l’originaria scadenza del 30 giugno è stata infatti prorogata 30 settembre.

 

CONTRIBUENTE

Emissione tardiva ma entro la liquidazione periodica del periodo in cui è stata effettuata l’operazione

Emissione tardiva ma oltre la liquidazione periodica del periodo in cui è stata effettuata l’operazione

Trimestrale

Nessuna sanzione

(fino al 30-06-2019)

20% della sanzione

(fino al 30-06-2019)

Mensile

Nessuna sanzione

(fino al 30-06-2019)

20% della sanzione

(fino al 30-09-2019)

 

 

Attenzione va prestata al fatto che eventuali errori nella liquidazione possono determinare omesso/carente versamento d'imposta. Alcuni casi ad esempio possono essere le fatture ricevute il 16 febbraio,in quanto la ricezione è successiva al termine del 15 del mese successivo previsto dall'articolo 1, DPR 100 del 1998 ma precedente alla data della liquidazione (il 16 febbraio 2019 è un sabato e pertanto slitta a lunedì 18 febbraio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 18/02/2019

Fonte: Il Sole 24 Ore