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Notizie

Rottamazione-ter: annunciata la riapertura

Riapertura dei termini della definizione agevolata delle cartelle esattoriali: l'annuncio del sottosegretario all'Economia Bitonci

 

 

Il 30 aprile 2019 è scaduto il termine per aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali, la cd. Rottamazione-ter. Come spesso accade, a ridosso della scadenza è stata chiesta a gran voce la proroga del termine, richiesta suffragata anche dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti a causa dei disservizi sui siti internet dell'amministrazione e della presenza delle festività pasquali alle quali sono susseguiti una serie di ponti.

Il ministro Salvini aveva così annunciato la proroga, ma non era possibile in quanto una modifica del termine è possibile solo con una modifica alla norma primaria che ha istituito la rottamazione stessa. Arriva così l'annuncio del sottosegretario all'economia Massimo Bitonci in merito all'introduzione di un emendamento nella Legge di conversione del DL 34/2019, il cd. Decreto Crescita, il cui iter lungo e poco lineare ha chiesto ben due approvazioni in Consiglio dei Ministri. L'annuncio è arrivato durante la presentazione dei risultati della rottamazione ter, che sono stati molto positivi.

Il termine per la presentazione degli emendamenti alla Legge di conversione del Decreto crescita è il 15 maggio 2019, quindi entro la prossima settimana ne sapremo di più.

Tornando alla rottamazione-ter, stando agli annunci la data di riapertura dovrebbe essere prossima (probabilmente entro ottobre) mentre la data finale dovrebbe essere a ottobre 2019, così da terminare definitivamente la procedura nel mese di novembre, quando il Governo sarà alle prese con la Legge di bilancio 2020. La riapertura dei termini della rottamazione-ter consentirà ai ritardatari di sovrapporsi a coloro che hanno aderito nei termini, pertanto perderanno 1 rata o 2 dei 5 anni di rateizzazione previsti, in quanto già scadute.

 

Riapertura rottamazione-ter:

  • data inizio riapertura: probabilmente entro ottobre
  • data finale riapertura: ottobre 2019
  • sovrapposizione alla procedura in corso (quindi "perdita" di una o due rate scadute nel frattempo)
  • introdotta grazie ad un emendamento alla Legge di conversione del DL Crescita
  • studio di un modo per evitare l'avvio delle procedure morose per coloro che intendono aderire alla riapertura dei termini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 08/05/2019

Fonte: Il Sole 24 Ore

Autoliquidazione INAIL: chiesta una proroga della scadenza

I consulenti del lavoro chiedono la proroga della scadenza del 16 maggio . Nella circolare 7 2019 indicazioni sul nuovo sistema tariffario Inail 2019.

 

 

Il termine per l'autoliquidazione INAIL quest'anno è stato prorogato al 16 maggio a causa della sostanziale riforma con la riduzione delle tariffe inail definita dalla legge di stabilità 2019 e già in vigore dal 1.1.2019. Alla  norma  non sono seguiti pero , tempestivamente i decreti ministeriali e la Guida  INAIL per l'autoliquidazione è stata emanata con molto ritardo. L'Inail stessa non è riuscita a rispettare il termine prorogato al 31 marzo per la comunicazione alle aziende delle nuove basi di calcolo. L'inail ha fatto sapere infatti  il 95% dei datori di lavoro ha ricevuto le comunicazioni il 10 aprile  2019. Per molti dunque, è stata una corsa contro il tempo. 

Per questi motivi la Presidente del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, ha scritto al Ministro del Lavoro Di Maio per chiedere  una proroga del termine del 16 maggio , sulla quale si attende a breve una risposta.

Intanto la Fondazione studi dei consulenti del lavoro aveva  pubblicato  la circolare 7 2019  con  chiarimenti sul nuovo sistema tariffario Inail  introdotto dalla legge di stabilità 2019 . Nei quattro allegati  inoltre viene illustrato il confronto fra le gestioni tariffarie in vigore sino al 31 dicembre 2018 e le nuove tariffe in vigore dallo scorso 1° gennaio. 

I consulenti del lavoro evidenziano che le novità riguardano soprattutto le modalità di determinazione delle tariffe mentre non si riscontrano particolari  modifiche  per quanto concerne l'inquadramento dei datori di lavoro, la classificazione delle lavorazioni, gli adempimenti datoriali, l'accentramento delle posizioni e il contenzioso normativo. L'inquadramento della gestione tariffaria  per le aziende soggette alla gestione INPS resta  fondato su quanto previsto dalla legge 88/1989 , mentre se il datore non è soggetto all'istituto di previdenza la classificazione  viene definita direttamente dall'Inail.

La Fondazione  sottolinea che l'INAIL, consapevole della difficoltà di coordinare le vecchie tariffe con quelle nuove, ha precisato che, ove si riscontrassero incongruenze nelle basi di calcolo, i datori di lavoro e i loro intermediari potranno inviare la segnalazione via PEC alla sede competente, che verificherà tali incongruenze, apportando eventuali variazioni e rielaborando le basi di calcolo del premio. Se la sistemazione delle incongruenze  giungesse dopo la scadenza dell’autoliquidazione, la sede rideterminerà il premio attraverso la funzione “Rettifica autoliquidazione” e il datore di lavoro dovrà pagare il premio considerando gli elementi riportati nelle basi di calcolo precedentemente comunicate. 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 07/05/2019

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

 

Rottamazione: delega cartacea per i titolari di partita IVA per i servizi online

Rottamazione cartelle 2019: possibile presentare la delega cartacea per autorizzare l'intermediario ai servizi online di Equipro. Ecco come fare

 

 

Da oggi anche i soggetti dotati di partita IVA possono utilizzare la delega cartacea per autorizzare un intermediario fiscale a effettuare online, per loro conto, numerose attività, inclusa la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata delle cartelle. La modalità di delega cartacea, finora riservata alle persone fisiche, si affianca così alla procedura di delega online, venendo incontro, grazie alle sinergie con l’Agenzia delle entrate, alle esigenze manifestate all’Agente della riscossione dal mondo professionale e di categoria.

 

A dare questo chiarimento è il comunicato stampa di Agenzia delle Entrate-Riscossione dell'11 aprile 2019.

In particolare, come si legge nel comunicato la delega consente al professionista delegato di gestire la posizione del suo cliente mediante l’utilizzo di tutti i servizi web disponibili su Equipro, la piattaforma digitale riservata agli intermediari fiscali, che possono così

  • controllare la situazione debitoria del delegante
  • chiedere una rateizzazione e la sospensione delle cartelle,
  • presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata il cui termine è fissato al prossimo 30 aprile.

 

Per procedere alla delega cartacea è necessario che il titolare di partita Iva compili e consegni al proprio consulente l’apposito modello DP1. La delega conferita dal contribuente viene trasmessa dall’intermediario all’Agenzia delle entrate attraverso il servizio telematico Entratel insieme alla copia del documento d’identità del rappresentante legale. Se il delegante è una persona fisica va, invece, allegato il documento di identità.

L’Agenzia delle entrate, effettuate le opportune verifiche, trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione i dati che attestano l’effettivo conferimento della delega all’intermediario, il quale ha l’obbligo di conservare la documentazione ricevuta dal delegante in un apposito registro cronologico. Il consulente fiscale per poter operare per conto dei clienti che gli hanno conferito la delega (che ha la durata di due anni), deve preliminarmente prendere visione e accettare le nuove “Condizioni generali di adesione ai servizi web” che sono state modificate per recepire la nuova modalità di delega cartacea.
Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una lettera al contribuente interessato per informarlo di aver ricevuto la richiesta di delega da parte dell’intermediario invitandolo a contattare il numero 060101 qualora non avesse conferito alcuna delega.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 12/04/2019

Fonte: Agenzia delle Entrate-Riscossione