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Regime forfettario: ecco come ripartire la detrazione per figli a carico

Ripartizione della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario: nuova risoluzione dell'Agenzia delle Entrate

 

 

L’istante è un lavoratore dipendente coniugato con una libera professionista che applica il regime forfetario, in forza del quale deduce solo i contributi previdenziali. Com'è noto, in generale, la detrazione per figli a carico è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. L’istante ha così chiesto all'amministrazione di poter fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100%, per evitare che il 50% spettante alla moglie vada "perso". 

La risposta è arrivata nella Risoluzione 69 del 22 luglio 2019 dell'Agenzia delle Entrate.

Nel documento è stato chiarito che il criterio secondo cui la detrazione è attribuita ai genitori in egual percentuale può essere derogato nella sola ipotesi in cui i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. È possibile dar corso all’accordo anche in assenza della condizione “di incapienza” poiché la norma, nel consentire l’attribuzione dell’intera detrazione al genitore con il maggior reddito, non vi fa espresso riferimento.

Le detrazioni per carichi di famiglia non spettano, invece, ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario i cui ricavi o compensi sono assoggettati ad imposta sostitutiva e non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

In particolare il contribuente che aderisce al regime forfetario determina il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un  coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività svolta. Da tale reddito è possibile dedurre solo i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

Con specifico riferimento alle detrazioni per familiari a carico la norma prevede che il reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario rileva, unitamente al reddito complessivo, ai fini della determinazione del limite di euro 2.840,51 per considerare i familiari fiscalmente a carico. Analogamente, si ritiene che il reddito determinato in misura forfettaria al lordo dei contributi previdenziali, rilevi anche ai fini della comparazione del reddito più elevato richiesta dall’articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir, per stabilire quale genitore possa fruire della detrazione per figli a carico per l’intero importo.

Nel caso di specie, l’istante può fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100% nella sola ipotesi in cui possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito della moglie.

Il reddito prodotto dalla moglie rileverà al lordo dei contributi previdenziali unitamente agli altri redditi eventualmente conseguiti dalla stessa.

Si fa presente, infine, che resta ferma la possibilità per la professionista di optare per il regime ordinario di tassazione, laddove l’applicazione di detto regime risulti più conveniente rispetto a quello forfetario.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 23/07/2019

Fonte: Fisco e Tasse

730/2019: domani 23 luglio ultimo termine per l'invio

Dichiarazione dei redditi 730/2019: domani scade il termine per la dichiarazione dei redditi

 

 

Domani, martedì 23 luglio 2019 scade il termine ultimo la presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il modello 730/2019 e della busta contenente la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille (mod. 730/1) da parte

  • dei contribuenti che provvedono direttamente all'invio utilizzando le credenziali di accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate
  • dei contribuenti che si rivolgono a un Caf o a un professionista.

Ultime ore quindi di controlli e invio dei documenti, per mandare la dichiarazione 730/2019 nei termini.

Pertanto entro tale data, Caf e professionisti abilitati devono trasmettere, in via telematica, all'Agenzia delle entrate:

  • le dichiarazioni elaborate,
  • i prospetti di liquidazione (mod. 730-3),
  • il risultato contabile (mod. 730-4)
  • e le buste con le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, relativi ai modelli 730/2019 presentati dai contribuenti dal 1° al 23 luglio 2019.

Inoltre, devono rilasciare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 22/07/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Deposito telematico contratti: nuova funzione dal 17.7

Procedura semplificata per il deposito dei contratti collettivi dal 17 luglio 2019. Tra il 15 e il 17.7 procedura sospesa per l'aggiornamento tecnico

 

 

Il Ministero del lavoro comunica una novità in tema di procedura per il Deposito telematico dei  contratti collettivi: dal 17 luglio la procedura sarà disponibile in una versione completamente rivista e semplificata.

Il Ministero spiega che "non sarà  più necessario selezionare preventivamente la funzionalità - detassazione, decontribuzione per le misure di conciliazione tra i tempi di vita lavoro e credito d'imposta per la formazione 4.0 - per cui si intende effettuare il deposito online.

Dopo l'aggiornamento, l'utente dovrà inserire alcune informazioni basiche (dati del datore di lavoro/associazione di categoria che realizza il deposito, tipologia di contratto, data di sottoscrizione e periodo di validità) e procedere con il caricamento del file in formato pdf. In un secondo momento, eventualmente potrà essere selezionata l'agevolazione, inserendo poi dei dati aggiuntivi richiesti dal sistema. Inoltre, l'utente potrà aggiungere delle informazioni specifiche nel campo testuale "Altro".

Per consentire lo svolgimento delle attività tecniche di rinnovamento, la procedura  vigente non sarà disponibile a partire dalle ore 17.00 del 15 luglio fino alle ore 9.00 del 17 luglio. "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 11/07/2019

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali