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Notizie

Aliquota TASI 2019: dove posso verificarla?

Acconto aliquota TASI giugno 2019: le dlibere aliquote applicate sugli immobili disponibili sul sito del MEF

 

 

La scadenza per il versamento dell'acconto IMU e TASI per il 2019 è lunedì' 17 giugno 2019 in quanto l'ordinaria scadenza del 16 cade di domenica. In occasione di questo adempimento facciamo un riepilogo della disciplina TASI.
Si ricorda che IMU- TASI e TARI formano la IUC, l'imposta unica comunale che si basa su due presupposti impositivi:
  • il possesso degli immobili
  • l’erogazione/fruizione di servizi comunali.
Per quanto riguarda la TASI  (Tributo per i servizi indivisibili)il suo presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte edificabili e non, a qualunque uso adibiti. Sono esclusi i terreni agricoli e le aree edificabili possedute e/o condotte da coltivatori diretti e IAP.

Dal 2016 sono escluse anche le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di lusso. Per poter usufruire dell’esenzione dal pagamento della TASI, l’immobile:

  • non deve essere “di lusso” (quindi non accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9);
  • deve essere adibito ad abitazione principale, come definita ai fini IMU, dal possessore oppure dall’utilizzatore, nelle ipotesi di immobile dato in comodato o locazione. In quest'ultimo caso, se l’immobile costituisce abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90%, se il regolamento/delibera comunale non disciplina tale aspetto. L'esenzione si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale come definite ai fini IMU, e ai casi di assimilazione all’abitazione principale previsti dall’articolo 13, D.L. n. 201/2011.
 
Nel merito, l'aliquota della Tasi viene decisa dal Comune con delibera che è consultabile nell'albo pretorio e nel sito del Ministero delle Finanze.
I cittadini possono verificare le delibere comunali che sono state pubblicate sul sito del ministero delle Finanze MEF a questo link:
 
 

Si ricorda brevemente che in merito ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, i coefficienti sono stata aggiornati con la pubblicazione del decreto MEF del 6 maggio 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 13/06/2019

Fonte: Fisco e Tasse

Invio telematico dei corrispettivi: niente sanzioni fino ad agosto

Corrispettivi: dal 1° luglio 2019 invio obbligatorio dei dati. Molte le modifiche approvate negli emendamenti al decreto crescita

 

 

Non trova pace il Decreto Crescita che subisce ancora modifiche sostanziali a ormai 10 giorni dalla scadenza per la conversione in legge. In particolare, l'emendamento 12.0.29 presentato alla Camera e approvato dalle Commissioni, propone alcune modifiche alla disciplina dei corrispettivi. Si ricorda che come regola generale dal 1° luglio scatterà l'obbligo telematico di invio dei corrispettivi per gli esercenti con volume d'affari maggiore a 400.000 euro, mentre per gli altri scatterà dal 1° gennaio 2020.

L'emendamento in discussione contiene alcune previsioni a cui prestare attenzione:

  • devono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione i dati relativi ai corrispettivi giornalieri dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • rimarranno fermi la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto.
  • nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di invio telematico decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, non si applicano le sanzioni previste dal comma 6 in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto. Quindi per coloro che rientrano nell'obbligo di invio telematico dal 1° luglio 2019 non si applicano le sanzioni fino a dicembre 2019 nel caso in cui i dati siano trasmessi entro il mese successivo di effettuazione, mentre per gli altri soggetti il periodo privo di sanzioni (sempre in caso di trasmissione dei dati entro il mese successivo) va fino a giugno 2020.

Ovviamente, si tratta per ora di un'emendamento. Per conoscere il testo definitivo dello stesso e di tutte le novità contenute nel Decreto Crescita occorre aspettare la conversione in legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 12/06/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Fatturazione elettronica: consultazione disponibile da oggi 31 maggio

Adesione al servizio di consultazione online fatture elettroniche: servizio disponibile da oggi 31 maggio 2019

 

 

 

Possibile da oggi aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

A prevederlo è il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 107524 del 29 aprile 2019che ha previsto che al fine di strutturare la funzionalità di adesione e consentire ai contribuenti che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità dei file delle fatture emesse/ricevute, fino al 31 maggio 2019, data di disponibilità della funzionalità di adesione, e per il periodo previsto per effettuare l’adesione stessa (dal 31 maggio 2019 al 2 settembre 2019), l’Agenzia delle entrate procede alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi delegati”.

Si ricorda che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 sono state modificate le modalità, previste dal provvedimento del 30 aprile 2018, con cui l’Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture ricevute.
In particolare, è stata prevista l’introduzione di una specifica funzionalità, da rendere disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per consentire agli operatori IVA - o un intermediario appositamente delegato - ovvero al consumatore finale di aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

 

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 31/05/2019

Fonte: Fisco e Tasse