Notizie

Adeguamento statuto di Srl e Cooperative: manca un mese

Manca 1 mese alla scadenza per l’adeguamento dell’atto costitutivo delle Srl e dello statuto delle Cooperative

 

 

Non ci saranno proroghe per l'adeguamento degli statuti, la conferma arriva dal capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia durante un convegno a Roma.

Il 16 dicembre 2019 è l’ultimo giorno utile per l’adeguamento dell’atto costitutivo delle Srl e dello statuto delle Cooperative, come richiede l’art. 379, comma 3, del D.Lgs. 14/2019, contenente il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Si tratta di una novità conseguente alle nuove procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, introdotte dalla riforma delle procedure concorsuali, prevista dalla legge 155/2017, che assegnano un ruolo importante all’organo di controllo e/o al revisore dei conti delle società di capitali.

Infatti, è previsto che spetti anche all’organo di controllo attivare la procedura di allerta, che ha l’obiettivo di consentire l’individuazione di soluzioni alla crisi di impresa prima che questa si aggravi, e il cui riferimento istituzionale non è il Tribunale, bensì l’Ocri, l’Organismo di composizione della crisi di impresa, che deve essere costituito presso le Camere di Commercio.

Anche nel caso di procedura di composizione assistita della crisi, l’organo di controllo è il soggetto destinatario dell’informativa da parte dell’Ocri sull’esito della procedura.

Per questo motivo il legislatore ha ampliato i casi in cui le Srl e le Cooperative devono avere un organo di controllo. Più precisamente ha previsto che l’organo di controllo (o il revisore legale) sia nominato quando si superano soglie per l’obbligatorietà di questo organo che sono più basse di quelle precedenti, per effetto della modifica del comma 2, dell’art. 2477, del codice civile, operata dall’art. 379, comma 1, del D.Lgs. 14/2019.

Le nuove soglie, ai sensi del citato art. 2477, comma 2, modificato da ultimo dal DL 32/2019 (Sblocca Cantieri), sono le seguenti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

E’ sufficiente che sia superata anche una sola soglia, ma per 2 esercizi consecutivi, perché scatti l’obbligo dell’istituzione dell’organo di controllo.

Pertanto, Srl e Cooperative sono chiamate ad un duplice adempimento:

  1. nominare gli organi di controllo o il revisore alla luce delle nuove soglie;
  2. uniformare l’atto costitutivo e lo statuto, se contiene regole difformi alle nuove disposizioni.

La scadenza per questi adempimenti è 9 mesi dall’entrata in vigore dell’art. 379 del D.Lgs. 14/2019, per il quale l’art. 389, comma 2, del D.Lgs. 14/2019, stabilisce 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale. Dato che questa pubblicazione ha avuto luogo il 14 febbraio, mese costituito da 28 giorni, la data di entrata in vigore dell’art. 379 è il 16 marzo, e quindi i 9 mesi scadono il 16 dicembre.

 

Testo articolo 2477. (Sindaco e revisione legale dei conti).

L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo e' costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria se la societa':

a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unita'.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le societa' per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i ((limiti indicati al secondo comma)) deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la societa' e' priva di organo di controllo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 15/11/2019

Fonte: Fisco e Tasse

Tassa sulla plastica: cosa prevede la Legge di bilancio 2020

Legge di bilancio 2020: introdotti una tassa sulla plastica monouso e incentivi sulla plastica biodegradabile. Le norme allo studio del Governo

 

 

La Legge di bilancio 2020, istituisce una imposta sul consumo dei Manufatti Con Singolo Impiego (MACSI) che

  • hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari.
  • in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l’impiego anche parziale di materie plastiche, sono costituite da polimeri organici di origine sintetica
  • non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono ideati.

La norma chiarisce subito che l’imposta non è dovuta sui MACSI compostabili e sulle siringhe rientranti tra i dispositivi medici.

Il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria corrisponde al momento della produzione, dell'importazione o introduzione definitiva nel territorio nazionale del manufatto. In pratica l'imposta diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale. Il soggetto passivo dell'imposta è:

  • il fabbricante per i manufatti realizzati sul territorio nazionale;
  • il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio della propria attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato per i manufatti provenienti da altri Paesi dell'Unione europea;
  • l'importatore per i manufatti provenienti da paesi terzi.

L'ammontare dell'imposta sul consumo è pari ad 1 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI. L'accertamento dell'imposta avviene sulla base di dichiarazioni trimestrali presentate all'Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce; entro il medesimo termine viene effettuato il versamento dell'imposta dovuta. La norma inoltre prevede che l'imposta sia pagata con F24 e che sia possibile la compensazione con altre imposte e contributi nonché il rimborso qualora l'imposta risulti indebitamente pagata.

Attenzione però, non tutto il male viene per nuocere. La disposizione infatti prevede per le imprese produttrici di MACSI, un credito di imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nell'anno 2020 per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili. Il credito d'imposta

  • ha un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e può essere concesso entro il limite complessivo di 30 mln di euro per l'anno 2021.
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.
  • non applica i limiti annuali di utilizzo di 250.000 euro e il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili.

Le disposizioni in esame potranno avere effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia dogane e monopoli previsto per febbraio 2020.

Il Governo, dopo le polemiche ricevute, è allo studio di una disposizione più soft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 14/11/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Reddito d'impresa: anche il principio di competenza è derogabile

Possibile deroga al principio di competenza . Un commento alla Corte di Cassazione sentenza n. 15343/2019

 

 

L'indeterminabilità delle componenti negative del reddito d'impresa che, ai sensi del co. 1 dell’art. 75 del D.P.R. 917/1986 (ante D.Lgs. 344/2003, attualmente art. 109 Tuir), consente al contribuente di derogare al generale principio per cui le suddette componenti devono essere imputate all'esercizio di competenza, sussiste non già per il solo fatto che il creditore del contribuente non abbia quantificato la propria pretesa ovvero non abbia emesso la fattura per le prestazioni erogate, ma solo allorché tale quantificazione sia stata impedita da circostanze obiettive, la cui indicazione è posta a carico del contribuente, sul quale incombe l'onere di fornire la prova della certezza e della determinabilità delle componenti negative del reddito.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso la sentenza n. 15343/2019.(in allegato a questo articolo)

 

Principio di competenza e debiti/crediti indeterminati

Il co. 1 dell’art. 109 del D.P.R. 917/1986 stabilisce che i componenti positivi e negativi del reddito d’impresa, salvo diversa disposizione, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza. Tuttavia, rispetto ai componenti per i quali, nel periodo di imposta, non sia ancora certa l’esistenza o determinabile l’ammontare in maniera equanime, concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano le menzionate condizioni.
Proprio in forza del dettato normativo è possibile, pertanto, sostenere che certezza e obiettiva determinabilità non rappresentano postulati indipendenti che presiedono al conteggio del reddito d’impresa, possedendo altresì una mera natura correttiva del principio di competenza temporale.
Quantunque i due criteri siano connessi dalla congiunzione separativa “o”, si ritiene che gli stessi siano complementari, ovvero debbano sussistere ambedue simultaneamente.
La certezza fa riferimento all’esistenza giuridica del credito o del debito e, tale requisito, non ha nulla a che vedere, pertanto, con la certezza economica rivelata dal pagamento in quanto, differentemente, il criterio di competenza giungerebbe a trasformarsi nel dissimile criterio di cassa. La competenza si alligna nel momento in cui, al termine dell’esercizio, sussista un titolo giuridico certo, in merito al credito o al debito, che genera il componente reddituale.
L’obiettiva determinabilità esclude la rilevanza delle stime, delle valutazioni e delle congetture in quanto devono sussistere parametri certi che rendano astrattamente quantificabile il componente reddituale e, di conseguenza, se i criteri oggettivi di determinazione non sono presenti al termine dell’esercizio, il costo o il ricavo devono essere sospesi e la relativa imputazione rinviata agli esercizi seguenti.
L’art. 109 del D.P.R. 917/1986 si pone l’obiettivo di specificare, in relazione all’imputazione temporale dei componenti del reddito d’impresa che, in termini generali, vale il criterio della competenza, come corretta dai sotto requisiti della certezza e della obiettiva determinabilità (co. 1 dell’art 109 del D.P.R. 917/1986), e che sussistono inoltre delle avvertenze specifiche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (co. 2 dell’art 109 del D.P.R. 917/1986).
Rimangono tuttavia sprovviste di una disciplina enunciata le componenti reddituali differenti da quelle che scaturiscono dalle cessioni di beni o dalle prestazioni di servizi.
Per tutto ciò, il criterio dirimente che deve guidare l’esegeta è, indubbiamente, quello del necessario riferimento alla maturazione piuttosto che alla percezione del componente reddituale.

 

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 11/11/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Layout Type

Presets Color

Background Image