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Notizie

Credito imposta beni strumentali anche per forfettari e professionisti

Legge di bilancio 2020, credito di imposta invece che iper e super ammortamento per professioni e forfettari: ecco l'elenco dei beni agevolabili

 

 

A prevedere il credito di imposta anche per i contribuenti forfettari è la Legge di Bilancio 2020 che prevede la spettanza del credito di imposta indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito di impresa.

Recita infatti il c. 186 della Legge di Bilancio 2020 che “Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.”

Escluse solo le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuita' aziendale, altre procedure concorsuali, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per i forfettari quindi una piacevole notizia che renderà ancora piu’ leggero il carico fiscale.

Ma non solo per i forfettari, anche per i professionisti al comma 194 è previsto che possono beneficiare del credito di imposta per gli investimenti aventi per oggetto beni diversi  da quelli ad alto valore tecnologico (allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232) riservati solo alle imprese.

Ma vediamo in sintesi:

Nel 2020 vanno in soffitta  superammortamenti e iperammortamenti, e al loro posto la Legge di Bilancio prevede un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, compresi quelli immateriali.

In pratica, al posto delle attuali deduzioni dall’imponibile nell’arco del periodo di ammortamento, si avra' un credito di imposta, da utilizzare in compensazione nel modello F24 a partire dall'anno successivo all'entrata in funzione del bene.

La misura del credito si ottiene applicando al costo dell’investimento percentuali differenziate a seconda della tipologia del bene.

Il credito d'imposta viene riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, o entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre, ma in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento, in particolare:

per gli investimenti in beni ricompresi nell'all. A annesso alla legge di bilancio 2017 (beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”) è previsto un bonus pari a:

  •    40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  •    20% per la quota oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

per gli investimenti in beni strumentali diversi:

  •   6% nel limite massimo di 2 milioni di euro;

per gli investimenti in software compresi nell'allegato B alla legge di bilancio 2017:

  • 15% del costo, nel limite massimo di 700.000 euro.


I professionisti potranno beneficiare pertanto del credito di imposta del 6% nel limite massimo di 2 milioni di euro sui beni diversi da quelli ad alto valore tecnologico, sia che siano in regime ordinario che forfettario, mentre le imprese potranno accedere a tutte le agevolazioni sempre prescindendo dal regime contabile adottato.

Ad esempio saranno agevolabili gli acquisti di beni strumentali nuovi quali:  Computer, stampanti, scanner, fotocopiatrici, mobili e arredi, cellulari, telefoni.
Sono esclusi gli automezzi e gli immobili.

L'agevolazione è pari al 6% del costo di acquisto compensabile nel modello F24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 15/01/2020

Fonte: Fisco e Tasse

Esterometro 2020: ecco le scadenze

Legge di bilancio 2020: modificata la cadenza dell'esterometro che diventa trimestrale. Ecco le scadenze

 

 

Com'è noto, dal 1° gennaio 2019 in concomitanza con l’introduzione della fattura elettronica è stata introdotta la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. “esterometro”). In pratica consiste nell’obbligo di comunicare in via telematica tutte le operazioni attive e passive intercorse con soggetti residenti in paesi UE o extraUE, con una modalità analoga a quanto previsto in precedenza dallo spesometro. Tali operazioni infatti in generale non sono documentate dalla fattura elettronica e pertanto i dati in esse contenute non vengono automaticamente acquisiti dall’amministrazione finanziaria.

L’obbligo di invio dell’esterometro riguarda tutti i soggetti passivi Iva stabiliti in Italia (professionisti/imprese residenti in Italia o soggetti esteri con stabile organizzazione in Italia) per le operazioni rese o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, indifferentemente che si tratti di operatori economici o di soggetti privati (ivi inclusi gli enti non commerciali).

, in sede di conversione in legge del D.L. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020) è stato previsto che:

“La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento”.

Pertanto, dal 2020, la tempistica di invio diventa meno serrata in quanto la trasmissione da mensile passa a:

  • trimestrale
  • entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Si passerà quindi da un numero di invii potenzialmente almeno pari a dodici a un massimo di quattro trasmissioni, sempre che nel trimestre di riferimento siano state effettuate e registrate operazioni da e verso l’estero.

Di fatto, la modifica prevede un allineamento con il termine di trasmissione delle liquidazioni periodiche Iva (lipe) che deve essere effettuato trimestralmente, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre solare, fatta eccezione per i dati relativi al secondo trimestre, per i quali la comunicazione è fissata al 16 settembre.

 

SCADENZE ESTEROMETRO 2020
Gennaio - Febbraio - Marzo 2020 31 Maggio 2020
Aprile - Maggio - Giugno 2020 31 Agosto 2020
Luglio - Agosto - Settembre 2020 31 Novembre 2020
Ottobre - Novembre - Dicembe 2020 28 Febbraio 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 10/01/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Proroga dell’allerta nel Codice della Crisi per le micro imprese

Novità per il Codice della Crisi d’Impresa nella bozza di decreto correttivo in fase di presentazione al Consiglio dei Ministri.

 

 

La prima bozza del decreto correttivo al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (che entrerà in vigore il prossimo agosto), verrà discusso e approvato entro la primavera del 2020.

Le modifiche più rilevanti riguardano le piccole imprese e in particolare il rinvio di 6 mesi (dall'agosto 2020 a febbraio 2021) delle procedure di allerta e degli obblighi di segnalazione applicabili alle stesse.

In aggiunta, vengono apportati dei correttivi con riguardo alle soglie che fanno scattare l'intervento dell'amministrazione finanziaria nonchè alle modalità di nomina dei componenti dell'organismo destinato a gestire le procedure di allerta (OCRI).

Rilevanti modifiche anche con riguardo all'Albo Nazionale dei curatori e dei professionisti destinati a gestire la crisi delle imprese.

L'articolo completo: "Rinvio dell'allerta per le piccole imprese. Modifiche al codice della crisi" lo puoi leggere su www.crisieinsolvenza.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 27/12/2019

 

Fonte: Fisco e Tasse