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Notizie

Agevolazioni riacquisto “prima casa”

Revoca dei benefici del riacquisto "prima casa" se la stessa non diventa residenza principale entro l’anno dalla vendita della precedente "prima casa"

 

 

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della CTR del Lazio con la quale venivano revocate le agevolazioni concesse a una coppia di coniugi per il riacquisto della "prima casa", in quanto gli stessi non avevano adibito il nuovo immobile a propria abitazione principale entro un anno dall’acquisto e in considerazione del fatto che l’immobile era già locato a terzi in occasione del rogito.

Tale decisione è contenuta nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 30925 del 27 novembre 2019, consultabile in allegato.

La pronuncia della Corte risulta significativa in quanto chiarisce i presupposti per l’applicazione della normativa sui benefici fiscali connessi all’acquisto “prima casa” nell' ipotesi di riacquisto dell’abitazione entro un anno dalla vendita della precedente "prima casa".

In particolare, il giudice di legittimità specifica come interpretare le condizioni dettate per godere delle agevolazioni “prima casa”, previste nella nota II-bis) all'articolo 1 della Tariffa, Parte Primaallegata al Dpr 131/1986 e precisamente:

  • che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza (art.1, comma 1, lettera a della Tariffa sopra citata);
  • in caso di cessione dell’immobile acquistato con detti benefici, che entro un anno dall’alienazione si proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale (ipotesi di riacquisto "prima casa" prevista dall'art.1, comma 4, Tariffa sopra citata).

Con riferimento alla prima ipotesi (comma 1) risulta pacifico che il mancato rispetto del termine di 18 mesi comporta la revoca dei benefici fiscali e l’applicazione delle sanzioni.

Più problematica risulta invece  l’ipotesi del riacquisto “prima casa” dovuta alla mancanza nel 4 comma della disposizione da ultimo citata, di un riferimento preciso al termine entro il quale il contribuente, che riacquisti entro un anno una nuova «prima casa», debba adibire quest’ultima ad abitazione principale, per non perdere l’agevolazione.

La Cassazione ha risolto tale questione interpretando il 4 comma nel senso di condizionare il mantenimento dei benefici al fatto che l’acquirente non solo riacquisti la nuova “prima casa” entro 1 anno dalla vendita della precedente, ma anche che stabilisca la propria residenza anagrafica proprio nell’abitazione acquistata sempre entro il termine di 1 anno.

In aggiunta, il giudice di legittimità ha rilevato che, sebbene nel caso esaminato l’immobile fosse locato a terzi al momento dell’acquisto, tale circostanza non può esimere dalla revoca dei benefici in quanto gli acquirenti ne erano a conoscenza al momento del rogito.

La Cassazione ha pertanto confermato la sentenza dei giudici di merito che disponeva la revoca dei benefici fiscali goduti nel riacquisto “prima casa” da parte dei coniugi e l’applicazione delle sanzioni nei confronti degli stessi.

La decisione risulta infatti coerente con l’intento del legislatore sotteso alla disposizione in oggetto e cioè quello di tutelare l’acquisto di un bene primario costituzionalmente protetto evitando invece di incentivare intenzioni speculative.

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 22/01/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Riforma dell'IRPEF 2020: cosa cambia? Misure allo studio

Riforma IRPEF 2020: ecco le misure allo studio del Governo.

 

 

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri è al lavoro insieme al Governo per cercare di mandare in cantiere la legge delega di riforma dell'IRPEF già nel mese di aprile. Le aspettative sono alte così come alta è la difficoltà nel reperire tutte le risorse necessarie (si parla di circa 20 miliardi di euro strutturali). I punti chiavi ribaditi dal Ministero sono:

  • semplificazione
  • progressività
  • equità.

Quali mosse dunque potrebbero portare a questo risultato?

  1. Riduzione da 5 a 3 aliquote fiscali. Le misure allo studio prevedono un innalzamento della platea dei contribuenti rientranti nella cd. "no tax area" alzando il limite, e un accorpamento della prima aliquota (23%) e della seconda aliquota (27%) al ribasso. Per capire l'impatto che questa modifica avrebbe sulla tassazione ricordiamo le attuali aliquote
    • fino a 15.000 euro: aliquota al 23%
    • da 15.001 a 28.000 euro: aliquota al 27
  2. Rimodulazione delle detrazioni fiscali, deduzioni, regimi speciali e cedolari: le misure allo studio prevedono una rimodulazione di tutte le varie agevolazioni sul reddito delle persone fisiche andando verso una vera semplificazione fiscale
  3. Introduzione di un "coefficiente famigliare": tra le misure allo studio anche l'ipotesi di un coefficiente che riduca la tassazione per le famiglie.

Ovviamente non sarà facile reperire le risorse per ridurre le tasse.

Sul tema è intervenuto anche il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Massimo Miani. “Il dibattito di queste settimane sull’IRPEF è molto importante. La politica ha oggi la grande opportunità di ridisegnare finalmente le aliquote, puntando a quella complessiva riforma fiscale che il Paese attende da molto tempo. Ma si tratta di un passaggio estremamente complesso. In questo senso condividiamo le posizioni di quanti nell’esecutivo ragionano in termini di riforma strutturale, avendo come stella polare la semplificazione e la riduzione del carico fiscale”. La sua proposta è quella di estendere l'aliquota del 27% fino ai 55 mila euro di reddito (oggi tra i 28 mila e i 55 mila euro c'è un'aliquota del 38%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 17/01/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Autoliquidazione INAIL 2020: istruzioni e scadenze

Istruzioni operative e calendario degli adempimenti 2020 per l'autoliquidazione INAIL a saldo 2019 e anticipo 2020. Coefficienti di interesse e riduzioni di tariffa in vigore

 

 

Sono state pubblicate dall'Inail il 13 gennaio le istruzioni operative e il calendario degli  adempimenti  per l' autoliquidazione del premio a saldo 2019 e in anticipo 2020.  Vengono anche elencate le riduzioni di premio attualmente  in vigore, modificate dalla precedente legge di bilancio 2019.


Le scadenze per effettuare l'autoliquidazione sono le seguenti:

17 febbraio 2020: 

  • versamento del premio Inail  a saldo 2019 e anticipo 2020; il versamento può essere eseguito in unica soluzione oppure in forma rateale ognuna pari al 25% del premio annuale,  quindi in questa data va versata la prima  rata .  La rateizzazione non è possibile per i contributi associativi . Va utilizzato il modello di pagamento unificato F24 o F24EP.
  • richiesta di riduzione delle retribuzioni presunte con relativa motivazione  con il servizio Riduzione  Presuntoindicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2020 (l'Istituto può disporre  controlli in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte) 

 
2 marzo 2020: obbligo di  dichiarazione telematica delle retribuzioni   per i datori di lavoro titolari di Pat  e Pan (posizioni assicurative navigazione), con le seguenti modalità:

  • I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I online, che  calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2019/2020 da indicare nel modello F24 è  902020.
  • I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”. Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento. 

18 maggio 2020: versamento della seconda rata, maggiorata applicando il coefficiente di interesse pari a 0,00226767;

20 agosto 2020: versamento della terza rata, applicando il coefficiente di interesse  pari a 0,00461178.
16 novembre 2020: versamento della quarta ed ultima rata, maggiorata applicando il coefficiente di interesse  pari a 0,00695589.

 

Nella tabella si riepilogano le date di scadenza e delle date effettive di pagamento tenendo conto di giorni festivi e dell' interruzione  feriale degli adempimenti:

 

Rate  

Data scadenza

Data utile per il pagamento

 Coefficienti per calcolo interessi

16 febbraio 2020

17 febbraio 2020

0

16 maggio 2020

18 maggio 2020

0,00226767

16 agosto 2020

20 agosto 2020

0,00461178

16 novembre 2020

16 novembre 2020

0,0069558

 

Le riduzioni del premio di cui tenere conto nell'autoliquidazione 2019/2020  in vigore  sono le  seguenti 

  • riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, nella misura del 45,07% in regolazione e 44,32% in rata
  • sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (Pan)
  • sgravio per il Registro Internazionale (Pan)
  • incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo, con riduzione del premio nella misura del 50%
  • riduzione per le imprese artigiane da valersi solo in sede di regolazione nella misura del 7,38%
  • riduzione per Campione d'Italia nella misura del 50% su regolazione e rata
  • riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate
  • riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci
  • incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi con riduzione del 50% dei premi.

Le riduzioni relative al Registro Internazionale e alle assunzioni di cui alla legge 92/2012  costituiscono aiuti di Stato. Pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non  rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare. Le verifiche sono effettuate tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 16/01/2020

Fonte: Inail