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Notizie

Decreto fiscale 2020: cosa cambia nella dichiarazione dei redditi 730

Decreto fiscale 2020: 730 da presentare entro il 30 settembre, i rimborsi se previsti ci saranno dalla prima retribuzione utile

 

 

Il testo del decreto fiscale, la cui versione definitiva approvata dalla Commissione finanze, è in discussione in queste ore, sembra uscire dal confronto parlamentare abbastanza stravolto. Una delle modifiche, riguarda l'ampliamento della platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e il riordino dei termini dell’assistenza fiscale previsto nell'articolo 16-bis introdotto in sede di conversione in Legge.

In particolare dal 1° gennaio 2020 posso utilizzare il modello di dichiarazione dei redditi 730 "i titolari dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati indicati agli articoli 49 e 50 TUIR e degli altri redditi diversi da quelli di lavoro autonomo e d’impresa di cui agli articoli 53, comma 1, e 55 del medesimo testo unico. Inoltre , i CAF (Centri di assistenza fiscale) offriranno il loro supporto anche a questi lavoratori.

Dal 1° gennaio 2021, slittano i termini per la presentazione del modello 730 (e delle schede di destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille ) al 30 settembre. Inoltre, i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un CAFdipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio. 

I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative concludono le attività di controllo e trasmissione nonché la consegna, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche all'Agenzia delle Entrate entro:

  • a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  • b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
  • c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
  • d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
  • e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;

Attenzione va prestata al fatto che la data della trasmissione della certificazione unica all'Agenzia delle Entrate per i sostituti d'imposta guadagna qualche giorno slittando dal 7 marzo (scadenza attuale) al 16 marzo.

Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d’imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell’importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d’imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.

Infine si segnala che la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi dell’articolo 3, comma 4  del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 16 marzo.

Ovviamente queste novità non sono ancora approvate definitivamente, sarà necessaria l'approvazione del Parlamento per renderle esecutive.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 04/12/2019

Fonte: Fisco e Tasse

Trasformazione di Sas in Srl: la plusvalenza tassata al 24% non è elusione

La trasformazione di una società in accomandita semplice in Srl per tassare la plusvalenza da cessione di immobile al 24%, non è considerata operazione elusiva

 

 

Non costituisce abuso o elusione fiscale la trasformazione di una società di persone in Srl, seppur in prossimità della vendita di un immobile sociale fatiscente, allo stato non utilizzato né utilizzabile, che determina una plusvalenza tassabile, corrispondente all'intero corrispettivo da cessione, con aliquota del 24% anziché con le aliquote Irpef progressive dei soci.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con risposta all'istanza di interpello del 28.11.2019 n. 503.

L'operazione di riorganizzazione descritta nell'istanza, consistente nella trasformazione di una società di persone in società a responsabilità limitata, ha come principale e dichiarato fine quello di cedere un immobile fatiscente e plusvalente nell'ambito del regime fiscale della Srl anziché di una società di persone, per poter così fruire di un'aliquota impositiva in misura proporzionale (24%) rispetto ad aliquote progressive in capo ai soci in conseguenza dell'applicazione del principio della trasparenza.

L’Agenzia non ritiene che tale vantaggio fiscale risulti indebito, dal momento che non risulta violata alcuna ratio legis impositiva riguardante le plusvalenze sui beni immobili. Che la cessione dell'immobile sia effettuata nell'ambito di una società trasparente ai fini fiscali (società di persone) o nell'ambito di una società opaca (società di capitali), non muta la base imponibile su cui calcolare l'imposta.

È la scelta del regime impositivo (trasparente o opaco) che comporta, nello specifico caso in esame, un risparmio di aliquota di imposta, scelta che non appare sindacabile in ottica anti-abuso risultando posta dall'ordinamento tributario su un piano di pari dignità.

Qualora, invece, a seguito della trasformazione da società di persone a società di capitali, fosse deliberata la ri-trasformazione da società di capitali a società di persone, si avrebbe un indebito risparmio d'imposta, risultando la momentanea trasformazione in società di capitali meramente strumentale al conseguimento dello stesso.

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 29/11/2019

Fonte: Agenzia delle Entrate

ISEE 2020: parte il precompilato

Dal 1° gennaio 2020 ISEE precompilato. Chi e come potrà utilizzarlo. Le modalità di accesso. I dati già inseriti e quelli da autodichiarare

 

 

Dal 1 gennaio 2020 entrerà in funzione l'ISEE precompilato, come già succede per il 730. In pratica l'INPS provvederà a precompilare parzialmente, al posto del cittadino,   la DSU  che consente di calcolare il valore dell'ISEE , necessario  ad ottenere talune agevolazioni. 

La DSU precompilata dovrà essere completata con ulteriori informazioni. Vediamo  come si realizzerà il  nuovo sistema :

Richiesta dell'ISEE  potrà essere  effettuata in modalità Fai da te con :

  • il PIN dispositivo INPS oppure
  • i PIN dell'Agenzia delle Entrate o
  • SPID almeno di livello 2

oppure rivolgendosi da un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o un patronato

(Sarà ancora possibile compilare e  presentare la DSU  all'INPS ai CAF o direttamente al Comune al quale si richiedere la prestazione agevolata)

I dati  già inseriti  da parte dell'INPS nella DSU precompilata saranno  quelli contenuti nell'Anagrafe tributaria e nel Catasto ovvero:

  • medie dei conti correnti, titoli, libretti bancari e postali
  • redditi 
  • immobili posseduti

​I dati da dichiarare saranno invece i seguenti :

  • Composizione del nucleo familiare
  • condizioni di disabilità
  • identificazione della casa di abitazione
  • dati su immobili e redditi all'estero
  • Redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta d'acconto
  • Proventi di attività agricole
  • assegni  di mantenimento dei figli e del coniuge separato
  • partecipazioni in società
  • mutui
  • proprietà di auto moto e imbarcazioni
  • prestazioni assistenziali non INPS ( ad es. assegno famiglie dei Comuni)

Riguardo le informazioni sui familiari  chi accede al sistema della DSU precompilata dovrà indicare i seguenti dati:

  • dati redditi 
  • patrimonio mobiliare e immobiliare .
  • Chi non fosse in grado di indicare questi dati dovrà far presentare le DSU ordinarie a ciascun componente maggiorenne della famiglia

L'ISEE cosi ottenuto  avrà una durata dalla presentazione della DSU al 31 dicembre successivo  Sarà sempre possibile anche richiedere l'ISEE corrente, (che da quest'anno ha una durata i 6 mesi e non piu 2)  per situazioni di modifica sostanziale della situazione  economica, come la perdita del lavoro.  

Si ricorda che già con la riforma del 2015 è stato possibile per l'INPS ottenere i dati dell'Agenzia delle entrate sui contribuenti  ma solo per il  controllo di quanto dichiarato dai richiedenti. Questo ha fatto  crollare le false dichiarazioni in tema di giacenze in conto corrente e patrimoni mobiliare ini genere: pin banca rima del 2015 il il 67% dei contribuenti dichiarava di non avere alcun patrimonio  in Banca,   mentre oggi la percentuale è scesa al 4,3%. 

Il nuovo ISEE precompilato quindi non solo sarà  una semplificazione per gli utilizzatori che non devono riportare dati già piu volte dichiarati allo Stato, ma soprattutto annullerà la possibilità  per i soliti furbi di dichiarare il falso e ottenere senza averne diritto agevolazioni in tema di rette universitarie,  asili nido, case popolari eccetera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 20/11/2019

Fonte: Il Sole 24 Ore