Layout Type

Presets Color

Background Image

Notizie

 Patent box 2020: al via la consultazione pubblica

L'Agenzia delle Entrate pubblica lo schema di circolare che contiene chiarimenti sulle nuove modalità di fruizione dell’agevolazione prevista dal regime Patent box

 

 

Al via la consultazione pubblica per acquisire le osservazioni da parte di operatori economici, ordini professionali ed esperti sullo schema di Circolare dell’Agenzia delle Entrate che contiene chiarimenti e soluzioni interpretative sulle nuove modalità di fruizione dell’agevolazione prevista dal regime opzionale di tassazione sui redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali, c. d. “Patent box”.

I suggerimenti e le osservazioni dovranno essere inviati all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 17 febbraio 2020, esprimendo eventualmente il consenso alla pubblicazione sul sito dell’Agenzia del contributo fornito e del soggetto proponente.

Ricordiamo che il Decreto crescita (art. 4 DL 30 aprile 2019 n. 34) ha modificato il regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. Patent Box) dei redditi derivanti dall’utilizzo di alcuni beni immateriali, introdotto dall’art. 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 2014, n.190.

In particolare, ha revisionato la disciplina vigente in materia di Patent box, prevedendo una generale facoltà di “autoliquidazione” del relativo beneficio e quindi la possibilità da parte del contribuente di determinare in maniera autonoma e indicare direttamente in dichiarazione l’agevolazione spettante.

L’obiettivo è quello di facilitare e rendere più celere la fruizione dell’agevolazione Patent box da parte dei contribuenti, ponendoli in condizione, a prescindere dalle modalità di utilizzo del bene immateriale, di liquidare autonomamente il beneficio.

In allegato la bozza della Circolare.

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
del 11/02/2020
Fonte: Agenzia delle Entrate

 

Reati tributari: la società può ottenere il risarcimento dal suo amministratore

La Cassazione stabilisce che l’amministratore risponde dei danni per dichiarazione fraudolenta nei confronti della società che è parte civile nel processo penale

 

 

L’amministratore che ha agito in nome e per conto di una società, risponde dei danni cagionati a quest’ultima, come conseguenza dei reati tributari commessi dallo stesso.

Anche se la persona offesa dai reati tributari (cioè il titolare dell’interesse protetto) è l’Agenzia delle Entratela società, che sia stata a sua volta danneggiata dalle condotte poste in essere dall'amministratore, può costituirsi parte civile nel processo penale e ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con il principio di diritto espresso nella recente Sentenza n. 3458 del 18.11.2019 (consultabile nel file allegato).

Nella vicenda in esame, il presidente del cda di una Spa, viene condannato in primo grado e in appello al risarcimento dei danni nei confronti della società, per aver commesso i reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (cfr. artt. 2 e 8, D.Lgs. 74/2000).

La Corte di Cassazione, ha poi confermato la condanna dell’imputato rigettando il ricorso avanzato dallo stesso nella parte in cui lamentava l’illegittimità della società a costituirsi in giudizio come parte civile.

Per meglio comprendere la vicenda, si ricorda che i reati tributari commessi dall’amministratore tutelano la trasparenza fiscale e la corretta percezione dei tributi.

Conseguentemente l’imputato ha sostenuto che nessun danno poteva ravvisarsi in capo alla società a seguito delle proprie condotte e che solo l’Agenzia delle Entrate potesse agire in giudizio nei suoi confronti.

Tale ricostruzione è stata ritenuta errata da parte dei giudici di merito e anche dalla Suprema Corte che, al contrario hanno ritenuto che l’Agenzia delle Entrate:

  • è la persona offesa dai reati tributari commessi, in quanto titolare dell’interesse protetto;
  • è titolare effettivo del rapporto dedotto in causa, che attiene al merito della lite;

nonostante ciò, la società è titolare del potere di promuovere un giudizio con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in causa e sulla base dei fatti idonei a fondare il diritto azionato.

Ciò significa che, anche altri soggetti, a prescindere dall’Agenzia delle Entrate possono aver subito danni come conseguenza dei reati commessi dall’amministratore.

In particolare la società è vittima di:

  • un danno patrimoniale dovuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi per la commissione delle condotte illecite da parte del proprio legale rappresentante;
  • un potenziale danno all’immagine a seguito delle azioni commesse in nome e per conto della stessa che ne compromettono l'affidabilità e la reputazione.

L’amministratore è colpevole e risponde (anche a titolo extracontrattuale) per:

  • non aver rispettato i propri obblighi stabiliti nel contratto di mandato;
  • non aver agito con la diligenza del buon padre di famiglia:
  • non aver chiesto il consenso degli azionisti prima di agire.

Le conseguenze dannose delle sue condotte sono quindi ricadute sul patrimonio della società che ha subito un illecito ed è quindi pienamente legittimata ad agire in giudizio (come parte civile) per ottenere il risarcimento.

 

 

 

 
1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 30/01/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Versamenti del professionista sul c/c equiparati a ricavi: a dirlo la Cassazione

Versamenti del lavoratore autonomo sul proprio conto corrente o su quello dei familiari: necessario provare che sono estranei all'attività professionale.

 

 

Con riferimento agli accertamenti effettuati dall’Agenzia delle Entrate, sui movimenti del conto corrente bancario intestato al professionista (o ai suoi familiari), i versamenti da quest’ultimo effettuati si presumono come ricavi conseguiti nell’attività libero professionale. A ribadire questo concetto la Corte di Cassazione che con ordinanza n. 32427 dell' 11 dicembre 2019 ha evidenziato che, per superare tale presunzione, spetta al contribuente fornire la prova del fatto che i versamenti siano estranei alla propria attività.

In particolare la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello che aveva escluso che le somme  rinvenute (versamenti) su conto corrente riferibile al contribuente (in quanto intestato alla moglie dello stesso ma con sua delega ad operare), riguardassero ricavi conseguiti dal medesimo nell’esercizio della propria attività.

Secondo il giudice di legittimità infatti, il ricorso per Cassazione effettuato dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di una controversia in cui questa aveva emesso un avviso di accertamento di un maggior reddito di lavoro autonomo a carico di un avvocato, doveva essere accolto.

L’ordinanza in esame e di seguito allegata, richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, con riferimento ai versamenti effettuati sul conto corrente di un professionista, vi è una presunzione legale tale per cui quest’ultimo deve provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, ai sensi dell’art. 32 D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte sui redditi (cfr. da ultimo Cass., Ord. n. 22931 del 26.09.18). 

Allo stesso modo, l’art. 51, comma 2, n.2, D.P.R. n.633 del 1972, con riferimento all’ iva, consente di riferire a redditi imponibili conseguiti nell’attività economica svolta dal contribuente, tutti i movimenti bancari rilevati dal conto, qualificando gli accrediti come ricavi.

Particolare attenzione viene posta sulla prova che il contribuente deve fornire che

  1. deve essere analitica
  2. deve indicare in maniera specifica a cosa si riferisce ogni versamento bancario, in modo tale da escludere che riguardino fatti imponibili.

 

 

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 14/01/2020

Fonte: Fisco e Tasse