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Vigilanza contro il caporalato : Circolare INL

circolare 5 del 28 febbraio 2019 : Linee guida per l’attività di vigilanza in materia di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.

 

L'ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato la circolare 5 del 28 febbraio 2019 che fornisce agli uffici territoriali le Linee Guida in  tema di vigilanza  contro l'intermdiazione illecita e sfruttamento del lavoro ".

 

L'ispettorato ricorda innazitutto la distizione  tra due distinte figure di incriminazione:

  1. - quella della intermediazione illecita, che persegue chiunque “recluta” manodopera allo scopo di  destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  2. - quella dello sfruttamento lavorativo, con cui si punisce penalmente chiunque utilizza, assume o impiega  manodopera, anche mediante la citata attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di  sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.(art. 603 bis c.p. da parte della L. n. 199/2016).

 

La circolare specifica comunque che " Le Linee guida rappresentano un mero contributo alle attività di indagine svolte dal personale ispettivo che, in ogni caso, dovrà tenere preliminarmente conto delle eventuali diverse indicazioni fornite dalle competenti Procure della Repubblica, sia sugli elementi utili alla configurazione del reato, sia sulle metodologie per l’acquisizione dei relativi elementi di prova. Trattasi infatti di attività di polizia giudiziaria che, fatta salva una prima fase di indagine, va svolta in stretto coordinamento con le competenti Procure e i Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro".

 

Le Aggravanti speciali per questi  reati : l’art. 603 bis c.p. prevede che “se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun  lavoratore reclutato” (comma 2) e che “costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo  alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro” (comma 3).

 

Interessante sottolineare la trattazione riguardante  il coinvolgimenti di terzi che abbiano consentito o agevolato la realizzazione del reato di cui all’art. 603 bis c.p., pur non qualificabili espressamente come intermediari. L'ispettorato sottolinea infatti che " lo sfruttamento del lavoro può realizzarsi anche nell’ambito di rapporti commerciali tra imprese, in particolare nell’ambito di una prestazione di servizi oggetto di un contratto di appalto, laddove l’impresa appaltatrice, nel garantire forti risparmi ai committenti, approfitti dello stato di bisogno dei avoratori abbattendo considerevolmente i costi del lavoro attraverso la corresponsione di retribuzioni “in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato”. In tale contesto andrà ad esempio valutato il comportamento del personale incaricato dalla società appaltatrice di offrire i servizi ai futuri committenti sottoscrivendo i relativi preventivi, il quale potrà rendersi anch’esso responsabile di un comportamento penalmente rilevante.

 

"Le indagini andranno estese anche alle imprese (indipendentemente dal possesso della personalità giuridica) utilizzate come mezzo per la consumazione dei delitti in questione, considerato che le condotte di cui all’art. 603 bis c.p.sono valutate anche ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi
del D.Lgs. n. 231/2001.
Indagini patrimoniali
È sempre necessario effettuare un calcolo, anche approssimativo, dei guadagni ottenuti  dall’intermediario in forza di quanto corrisposto dagli utilizzatori (e talvolta dai lavoratori stessi) e di quelli
ottenuti dagli utilizzatori a seguito del mancato o ridotto versamento di retribuzione, contribuzione ed imposte  sui rapporti di lavoro.
Tali somme dovranno essere sequestrate, a fine di confisca, ai responsabili dei reati anche ai sensi dell’art. 603 bis 2 c.p. quale profitto del reato; dovranno inoltre essere cercati, in assenza di denaro liquido, anche beni di pari importo, considerato che tale disposizione consente la confisca per equivalente."

 

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 04/03/2019

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro

La fattura è solo elettronica. Ecco cosa cambia da oggi

 

È scattato l'obbligo per quasi tre milioni di imprese: ecco tutte le nuove regole per chi ha la partita Iva.

 

Con lo scoccare della mezzanotte, oltre al nuovo anno è arrivata la fattura elettronica. L'obbligo coinvolge circa 2,8 milioni di imprese, il 56% delle partite Iva in Italia che - si stima - emetteranno e-fatture per circa 3 miliardi di euro nel solo 2019.

L'obbligo introdotto dalla manovra vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (il cosiddetto B2B), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (B2C). Finora era necessaria solo per le operazioni che coinvolgevano la Pubblica amministrazione, ma da oggi il nuovo sistema digitale diventerà obbligatorio anche per i professionisti e le aziende.

Va redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone - un software ad hoc e deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il Sistema di Interscambio (SdI), una sorta di "postino digitale" che controlla che i dati (partita iva e codice fiscale) di mittente e destinatario siano esistenti e "certifica" lo scambio. Questo per perseguire un doppio scopo: quello di semplificare le operazioni e quello di contrastare l'evasione fiscale. Doppio lo scopo che si vuole perseguire: da una parte è quello di semplificare, dall'altra si cerca anche di contrastare l'evasione fiscale. Anche per questo chi emette fattura ha bisogno di un "Codice Univoco", che permette l'identificazione.

Novità anche per i consumatori: perché la fattura sia valida, deve essere necessariamente predisposta ed emessa in formato elettronico XML. In caso contrario il fornitore sarà sanzionato e il cliente non potrà eventualmente detrarre l'Iva. Inoltre sarà fondamentale per i privati senza partita Iva assicurarsi che sulla fattura sia specificato il Codice fiscale e il numero 0000000 nel campo destinato al Codice univoco perché finisca nel proprio "Cassetto fiscale". Chi emetterà la fattura ad un privato, poi, avrà anche l'onere di stamparla in formato cartaceo.

 

 

 

La guida per inviare e ricevere la fattura elettronica.

Bisogna innanzitutto dotarsi di un pc o di un tablet o di uno smartphone che abbia un software che consenta la compilazione del file della fattura nel formato Xml. Viene quindi firmata digitalmente (tramite firma elettronica qualificata) dal soggetto che emette la fattura o dal suo intermediario in modo da garantire origine e contenuto; chi emette la fattura dovrà poi inviarla al destinatario tramite il Sistema di interscambio che, per legge, è il punto di passaggio obbligato per tutte le fatture elettroniche emesse verso la pubblica amministrazione e verso i privati; dopo i controlli tecnici automatici, il Sistema di interscambio provvede a recapitare il documento alla pubblica amministrazione o al soggetto privato a cui è indirizzato.

 

 

Le sanzioni

 Nei primi sei mesi di applicazione la normativa ha previsto un avvio soft con le fatture elettroniche che dovranno essere predisposte entro la scadenza della liquidazione periodica dell'Iva (che sia mensile o trimestrale). Nei sei mesi successivi la fattura potrà essere emessa e trasmessa allo Sdi entro dieci giorni dall'operazione. Anche le sanzioni saranno ridotte al minimo nel primo periodo di applicazione. Il periodo entro il quale la tardiva predisposizione e trasmissione della fattura elettronica non sarà soggetta a sanzione è stato esteso fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili, a condizione che l'emissione della stessa avvenga entro il termine di liquidazione dell'IVA relativa al periodo in cui l'operazione si considera realizzata. L'emissione della fattura oltre la data di liquidazione dell'Iva comporterà l'applicazione di una sanzione ridotta al 20% .

 

 

 

01/01/2019

Fonte: il Giornale.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica previste nel DDL della legge di bilancio 2018 rientrano tra le misure mirate ad aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA.

Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti IVA, ad esclusione dei forfettari, e scatterà dal 1° gennaio 2019.n In particolare l’articolo 77 introduce un sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria (la cd. e-fattura), prevedendo la fine dello spesometro quando il sistema sarà pienamente operante. Per le fatture elettroniche è necessario utilizzare la piattaforma SDL dell’Agenzia delle Entrate.

Saranno escluse solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti di soggetti che non sono stabili in Italia, che devono inviare i dati telematicamente all’Agenzia entro 5 giorni del mese successivo.

Le modifiche apportate dal DDL al decreto legislativo 127/2015 prevedono inoltre:

– che l’emissione di fatture con modalità diverse da quelle elettronica sarà considerata non emessa e come tale sarà sanzionata.
– l’utilizzo della fattura elettronica riduca di due anni i termini per l’accertamento per i soggetti che garantiscono tracciabilità dei pagamenti ricevuti e effettuati sopra i 500 euro.

Le imprese e i professionisti in contabilità semplificata che opteranno per la fatturazione elettronica per la comunicazione di acquisti e compensi avranno diritto a semplificazioni come la predisposizione dall’agenzia della dichiarazione precompilata, della dichiarazione Iva e le bozze f24.