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Errori formali: l’Agenzia pubblica la circolare con i chiarimenti.

Circolare 11/E: l’Entrate pubblicano i chiarimenti due settimane prima della scadenza per la definizione agevolata degli errori formali.

 

 

Pubblicata nella serata di ieri la circolare n°11/E sulla definizione agevolata degli errori formali. L’Agenzia ha esplicitato l’Ok alla definizione anche se non sono state corrette tutte le irregolarità. Più tempo rispetto al termine del 2 marzo 2020 per chi riceve un invito da parte dell’ufficio, che potrà usufruire, in presenza di un giustificato motivo (per esempio se non è riuscito a individuare tutte le violazioni formali commesse) di ulteriori 30 giorni dalla ricezione, ad esempio, di una lettera di compliance per mettersi in regola; la condizione necessaria è che si sia provveduto, entro il termine del 31 maggio 2019, al versamento della prima o unica rata. 

La circolare sulla definizione agevolata delle irregolarità formali si unisce al provvedimento del 15 marzo 2019 e alla risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019 (con cui è stato istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento).

Il documento di prassi si sofferma, in particolare, sull’ambito oggettivo di applicazione della misura, elencando le infrazioni, inosservanze e omissioni di natura formale ammesse alla definizione e quelle che - così come le violazioni sostanziali - restano fuori dalla definizione agevolata.

Nei giorni scorsi, sullo stesso tema si era espresso anche il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili in collaborazione con la stessa Agenzia delle Entrate e non è possibile sottacere il fatto che la circolare per alcuni aspetti si pone in contrasto con quanto era stato detto in quella circostanza, così come evidenziato giustamente dai più della stampa specializzata.

 

 

 

 

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Pubblicato il 16/05/2019

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

Regime forfetario 2019: una nuova Circolare dell'Agenzia scioglie i dubbi

I titolari di partita Iva che nel 2018 hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65.000 euro rientrano nel nuovo regime forfetario; chiarimenti nella Circolare n. 9/2019

 

 

L'Agenzia delle Entrate, con la nuova Circolare del 10 aprile 2019 n. 9, fornisce indicazioni sulle modalità applicative del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 e chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi, tenendo presente che i contribuenti che, prima della pubblicazione della circolare odierna, pur avendone i requisiti non hanno seguito le regole del regime forfetario ed hanno applicato l’Iva con le modalità ordinarie, possono emettere una nota di variazione per correggere gli errori commessi in fattura, da conservare, ma senza obbligo di registrazione.

 

 

Requisiti di applicazione del regime forfetario

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso del requisito stabilito dal comma 54, ovvero nuovo limite di ricavi/compensi di 65.000 euro, e non incorrano in una delle cause ostative previste dal successivo comma 57 della legge n. 190 del 2014 come modificato dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 145 del 2018 e dall’articolo 1-bis, comma 3, del D.L. n. 135 del 2018.

Il regime forfetario si applica sia ai soggetti già in attività sia a coloro che intraprendono una nuova attività e non prevede una scadenza legata a un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica.

Il nuovo limite di ricavi/compensi di 65.000 euro va verificato, come si evince dall’espressa previsione normativa, con riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario.

Da ciò consegue che, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia superato la soglia di 30.000 euro di ricavi/compensi al 31 dicembre 2018, ma abbia conseguito/percepito, nel medesimo periodo d’imposta, ricavi/compensi non superiori alla soglia di 65.000 euro (quindi superiori ai limiti imposti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati dalla nuova previsione della legge di bilancio 2019), può rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019.

 

Per la verifica dell’eventuale superamento del limite, si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento:

  • perciò, ad esempio, coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza;
  • e coloro che hanno applicato il regime semplificato di cui al comma 1 dell’articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973 devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa.

Il predetto limite deve essere ragguagliato all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno.

 

 

 

 

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 Normativa del 11/04/2019

Forma Giuridica: Prassi - Circolare 
Numero 9 del 10/04/2019 
Fonte: Agenzia delle Entrate

Pace fiscale 2019: la Circolare dell'Agenzia delle Entrate

Definizione agevolata delle controversie tributarie: finalmente pubblicata la circolare con i chiarimenti ufficiali sulle liti pendenti

 

 

 

Pubblicata una delle tanto attese circolari dell’Agenzia delle Entrate, questa volta con i chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dal collegato fiscale alla Legge di bilancio 2019 (DL 119/2018). In generale, come ripreso nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.6 del 1° aprile 2019, rientrano nel perimetro della definizione

  • i contenziosi sugli avvisi di accertamento,
  • i provvedimenti di irrogazione di sanzioni,
  • gli atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati e in generale sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile.

La procedura infatti è ammessa esclusivamente per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio - compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio - nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.

Entro il 31 maggio 2019 i contribuenti interessati devono trasmettere in via telematica la domanda e pagare l’intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro). L’importo da versare è pari al 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, mentre è pari al 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018. Sono previsti inoltre pagamenti ridotti, pari al 40% e 15%, in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo e secondo grado di giudizio, e pari al 5% del valore della controversia in caso di giudizio pendente in Cassazione nel caso in cui l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Attenzione va prestata al fatto che non possono essere definite le liti che hanno ad oggetto ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione. Quindi, in linea generale non possono essere definite le controversie che hanno ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate in dichiarazione, risultano non versate poiché in questi casi al recupero delle imposte non versate si provvede attraverso un atto di mera riscossione. Rientrano nel perimetro della definizione agevolata, invece, i ruoli che scaturiscono dalla rettifica di alcuni dati indicati in dichiarazione, per esempio in caso di riduzione o esclusione delle deduzioni e detrazioni non spettanti sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti.

Per quanto concerne la definizione delle liti che riguardano sanzioni non collegate al tributo, il documento di prassi precisa che questa particolare disciplina si applica a tutti i casi di pendenza delle controversie relative, incluse quelli pendenti in Cassazione. Invece, le liti che riguardano esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi ai quali fanno riferimento, in cui manca però la definizione dell’importo relativo agli stessi, sono definibili in base alle percentuali fissate dal decreto relativamente allo stato e al grado della controversia (100%, 90%, 40%, 15% e 5%).

 

Il documento di prassi è allegato a questo articolo. 

 

 
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Pubblicato il 02/04/2019

Fonte: Fisco e Tasse

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