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COVID: Linee guida studi professionali per la Fase 2

Riepilogo da Confprofessioni per gli studi professionali delle azioni per garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti

 

 

 

 Le principali azioni   per garantire la salute e la sicurezza dei  dipendenti degli studi professionali e ottemperare  alle misure previste dall’Autorità sono state riepilogate da un documento pubblicato  da Confprofessioni , che alleghiamo in  fondo a questo articolo.

Gli obblighi si possono suddividere in due aspetti principali: l'informazione ai dipendenti clienti sugli obblighi  per la protezione dal Coronavirus e la realizzazione degli obblighi stessi. In sintesi :

1. Informazione a dipendenti e utenti:   Il datore di lavoro è tenuto con l’affissione in un luogo  visibile dello studio  per  chiunque entri e  la consegna di un documento informativo ai lavoratori .  In caso di chiusura, per i dipendenti rimasti a casa puo essere raccomandabile inviarlo  prima del rientro per mail. L'informativa deve chiarire le disposizioni delle Autorità in merito a :

  • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria competente per Regione,  e di non poter rimanere in ufficio  se tali condizioni emergano dopo l'ingresso . 
  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro  nell’accesso allo studio e per l'organizzazione del lavoro (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le  regole di igiene delle mani , utilizzare i DPI ecc.)

2.   Predisposizione  delle misure per il rispetto delle norme: 

  • fornitura dei dispositivi di protezione individuale, detergenti/ disinfettanti in entrata. I controlli della temperatura  in entrata non  sono obbligatori ma permessi , sempre nel rispetto della privacy del dipendente. 
  • Sanificazione  e aerazione degli ambienti  almeno giornaliera . Puo essere utile richiedere all'impresa di pulizie un documento che certifichi l'utilizzo di  prodotti conformi alla circolare del ministero della Salute  n. 5443-2020 e al Rapporto dell'Istituto superiore di sanità ("Utilizzare  panni in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni saponi sapone e/o con alcool etilico con una soluzione di alcool etilico con un contenuto minimo del 70% v/v o con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. la candeggina sul mercato è generalmente al  5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutte le altre superfici da pulire, tenendo in  considerazione la compatibilità con il materiale da detergere, l’uso e l’ambiente ".
  • Per i fornitori  procedure di ingresso, transito e uscita,  con percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale. Consigliabile concordare gli orari delle consegne in anticipo  e  limitare l’accesso dei corrieri .
  • Organizzazione del lavoro con spostamenti minimi del personale dal proprio posto, formazione a distanza, riunioni  in presenza solo ove assolutamente necessario.

 Particolare attenzione deve essere posta sul reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19:  il medico competente, previa presentazione di certificazione di  negativizzazione del tampone secondo le modalità previste dalle singole Regioni  deve effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, in caso di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione o per valutare profili specifici di rischio.

 

 

 

 

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Pubblicato il 12/05/2020

Fonte:Fisco e Tasse

 

Come compilare il modello RLI sulle locazioni immobiliari

Con risposta on-line l’Agenzia detta istruzioni operative per il quadro C dell' l’RLI per la Registrazione delle Locazioni degli immobili

 

 

L’Agenzia delle Entrate con risposta a faq on-line supporta un contribuente che con visura catastale relativa al proprio immobile, deve provvedere a compilare il “quadro C dati degli immobili” del modello RLI ossia il modello denominato Registrazione Locazioni Immobili

che serve a:

  • richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili
  • comunicarne eventuali proroghe
  • cessioni del contratto
  • risoluzioni o subentri

 

In particolare, l’Agenzia supporta punto per punto il contribuente dicendo, con visura catastale di fronte, di compilare nel modo seguente:

  • Numero immobile: Inserire il numero progressivo degli immobili locati nel contratto. In caso di una sola unità immobiliare indicare 1. In presenza di un immobile principale con una o più pertinenze, indicare prima l'immobile principale e poi le relative pertinenze.
  • Immobile / Pertinenza: In caso di immobile principale indicare 1, in caso invece di pertinenze indicare uno dei codici riportati nelle istruzioni relativo ai vari casi previsti.
  • Codice comune: Indicare il codice catastale del comune che può essere, a seconda dei casi, di 4 o 5 caratteri come riportato nella visura catastale. Ad esempio, D969 per la città di Genova; D969Q ove è presente una lettera aggiuntiva che individua catastalmente una particolare sezione censuaria della stessa città.
  • T/U (Terreni/Urbano): Indicare 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni, 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.
  • I/P (Intero/Porzione): Indicare 'I' se si tratta di immobile intero (particella o unità immobiliare), 'P' se si tratta di porzione di immobile.
  • Sezione urbana/Comune catastale: Compilare questo particolare campo solo se nel documento catastale è presente il relativo dato ricordando che può essere composto sia da lettere che da numeri. La Sezione urbana può essere presente per alcuni immobili censiti nel catasto ordinario, mentre il codice del Comune catastale (da non confondere con il Codice Comune), riguarda esclusivamente gli immobili siti in alcune zone in cui vige il sistema tavolare (ad esempio nella provincia di Bolzano).
  • Foglio: Riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.
  • Particella: Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Nel caso in cui la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice. Nel caso di immobile graffato, riportare solo la prima particella corrispondente all'immobile principale.
  • Subalterno: Riportare se presente il numero di subalterno indicato nel documento catastale.
  • In via di accatastamento: Barrare la casella se l'immobile è in via di accatastamento. In questo caso, inserire solo i dati conosciuti dell'immobile e la rendita presunta.
  • Comune e Provincia: Indicare la denominazione del comune amministrativo dove si trova esattamente l'immobile e la sigla della provincia (in caso di recenti modifiche territoriali o di comuni di nuova istituzione, il dato potrebbe essere diverso da quanto riportato nel documento catastale). Nel caso di immobile situato all'estero riportare lo Stato estero, la sigla EE nel campo relativo alla provincia, nonché l'indirizzo completo.
  • Categoria catastale: Riportare la categoria indicata nel documento catastale (ad esempio A3).
  • Rendita catastale: Riportare la rendita indicata nel documento catastale. Se l'immobile è in via di accatastamento indicare la rendita proposta o quella attribuita a fabbricati simili già censiti (c.d. rendita presunta). Per gli immobili iscritti al catasto terreni deve essere indicato il reddito dominicale.
  • Indirizzo e numero civico: Indicare dove si trova esattamente l'immobile, riportando tipologia (via, viale, piazza, largo, ecc.), indirizzo e numero civico.

In allegato il modello RLI esempio completo di compilazione

 

 

 

 

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Pubblicato il 11/05/2020

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

 

 

Bonus 600 euro per nuove categorie di lavoratori: novità del decreto maggio

Previsioni del Decreto Maggio: Indennità anche per dipendenti e autonomi che hanno ridotto o cessato l'attività

 

 

Il tanto atteso decreto aprile, divenuto decreto maggio, non è ancora stato approvato. Dalla bozza in esame al Consiglio dei Ministri tuttavia si prevede l’intenzione di rinnovare per il mese di aprile il bonus di 600 euro già concesso a favore dei soggetti di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, nel mese di marzo e di estendere questa indennità a nuovi beneficiari non contemplati precedentemente nel “Cura Italia”.

Si tratta di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Ai nuovi beneficiari verrebbe quindi concessa un’ indennità pari a 600 euro per ciascun mese di aprile e di maggio.

Vediamo nello specifico quali sono  le categorie dei nuovi lavoratori e i rispettivi requisiti, indicati nell'art. 20 della bozza di decreto maggio:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti (art. 13-18 del D. Lgs. 81/15), che abbiano lavorato almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • lavoratori autonomiprivi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie diverse dalla G. S. INPS, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali ex art. 2222 del c.c., e non avessero un contratto in essere al 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti al 23 febbraio 2020 alla Gestione Separata, con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio con relativo reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS al 23 febbraio 2020.

 

Le nuove categorie di lavoratori contemplate non potranno comunque percepire il bonus nel caso in cui:

- risultino titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;

- siano titolari di pensione.

 

La medesima indennità (600 euro per ciascun mese di aprile e maggio) verrebbe inoltre riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 15 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro, e non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

Si specificano inoltre alcune importanti previsioni contenute nella bozza di decreto:

  • le indennità che verranno erogate dall’INPS non concorrono alla formazione del reddito;
  • si intende riconoscere il bonus (diversamente rispetto a quanto stabilito nel Cura Italia) anche ai percettori di reddito di cittadinanza (purchè la somma complessiva erogata non superi i 600 euro);
  • i bonus previsti nella bozza di decreto non dovrebbero essere cumulabili tra loro e neppure con il cd. reddito di ultima istanza (art.44 del Cura Italia);
  • le indennità potrebbero invece essere compatibili con la percezione dell’assegno ordinario di invalidità.

 

Da ultimo si segnala l’incertezza nelle misure che verranno adottate nei confronti dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza professionale (verso i quali era stato previsto un bonus una tantum per il mese di marzo di 600 euro, a carico del Ministero del Lavoro). E’ auspicabile che venga integrato il fondo stanziato in origine, quantomeno al fine di consentire l’erogazione del bonus relativo al mese di marzo ai soggetti che avevano fatto domanda ma che non lo hanno ricevuto a causa dell’esaurimento delle risorse previste. Si attende pertanto il relativo decreto interministeriale attuativo.

Non resta che aspettare il varo del Decreto Maggio che definisca le misure in esame.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 06/05/2020

Fonte: Fisco e Tasse