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Effetto Covid sul fisco: nei primi 4 mesi 5.600 miliardi in meno di entrate

I dati del Mef: "La variazione negativa riflette le misure adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria. La sensibile diminuzione di gettito si è accentuata nel mese di aprile (-22,1%)".

 

 

Nel periodo gennaio-aprile 2020, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 123,730 miliardi di euro, segnando una riduzione di 5,651 miliardi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-4,4%). E' quanto riferisce il Mef. 

 

La variazione negativa - spiega il ministero dell'Economia - riflette le misure adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria. La sensibile diminuzione di gettito, già riscontrata nel mese di marzo (-7,3%), si e' accentuata nel mese di aprile (-22,1%) per gli effetti del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 23, che ha disposto il rinvio dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti esercenti attivita' di impresa, arte o professione, fiscalmente domiciliati nelle zone colpite dall'emergenza.

In particolare, nel mese di aprile, le imposte indirette hanno fatto segnare complessivamente una variazione negativa pari a -36,3% imputabile principalmente al risultato dell'IVA sugli scambi interni (-2.941 milioni di euro), dovuto sia al complessivo peggioramento congiunturale, sia al rinvio dei versamenti Iva per i soggetti, fiscalmente domiciliate nelle zone colpite dall'emergenza, con ricavi e compensi non superiori a due milioni di euro.

Nel dettaglio, le imposte dirette ammontano a 71,687 miliardi di euro, con una crescita di 2,654 miliardi (+3,8%) rispetto allo stesso periodo del 2019. Il gettito Irpef si e' attestato a 63,025 miliardi di euro (-0,6%). La flessione e' riconducibile principalmente all'andamento delle ritenute sui redditi dei dipendenti del settore privato (-3,9%) e delle ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi (-6,6%), mentre le ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico registrano un incremento pari al 3,6%.

 

Tra le altre imposte dirette vanno segnalati gli incrementi dell'imposta sostitutiva sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale (+1,064 miliardi di euro), dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (+815 milioni di euro) che riflettono le performance positive dei mercati finanziari nel corso del 2019 e dell'imposta sostitutiva dei fondi pensione (+1.129 milioni di euro), il cui incremento e' determinato dai risultati positivi dei rendimenti medi ottenuti nel 2019 dalle diverse tipologie di forme pensionistiche complementari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 05 giugno 2020

Fonte: AGI Agenzia Italia

 

Mobilità eco-sostenibile, bonus bici e monopattini Decreto Rilancio

Non solo bonus bici e monopattini come misure anti covid ma anche disposizioni a vantaggio di traffico e ambiente nel Decreto Rilancio

 

 

All’art 229 il Decreto Rilancio (Decreto Legge n 34) in vigore dal 19 maggio scorso, parla di “Misure per incentivare la mobilità sostenibile” alternative al trasporto pubblico locale che di sicuro recano intenzioni anti covid, viste le regole di distanziamento sociale che ci hanno interessato in questi mesi, ma anche provvedimenti a più ampio spettro e a vantaggio dell’ambiente.

 

Vediamole nel dettaglio:

  • il buono mobilità utilizzabile dal 4 maggio al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di biciclette, veicoli a propulsione elettrica e servizi di mobilità condivisa. Per sapere come beneficiarne si legga l’articolo “Bonus mobilità bici e monopattini: sconto del 60%”
  • estensione alla riseistemazione delle piste ciclabili di uno stanziamento già previsto ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DL n 11/2019.
  • 50 milioni di euro per il 2020 sul fondo denominato Programma sperimentale buono mobilità istituito per finanziare il bonus mobilità riducendo le missioni climalteranti
  • modifiche al codice della strada in merito alla circolazione delle biciclette con anche l'introduzione della definizione di corsia ciclabile e la introduzione finalmente della “casa avanzata” ossia una linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto a quella di tutti gli altri veicoli (questo al fine di rendere più sicure le strade per gli utilizzatori di biciclette)
  • l’adozione da parte delle imprese o pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti in una singola unità locali e ubicate nelle aree urbane (ossia capoluogo di regione, città metropolitana, capoluogo di provincia ovvero comune con più di 50.000 abitanti) di un piano degli spostamenti casa-lavoro del personale (da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno) e la nomina di un mobility manager che possa poi provvedere alla sua attuazione.

 

Attenzione va prestata al fatto che tale piano ha lo scopo di ridurre l’utilizzo del mezzo privato individuale favorendo decongestionamento del traffico e riducendo inquinamento.

Secondo quanto dichiarato dal Coordinamento ANCI (Associazione nazionale Comuni italiani) degli assessori alla mobilità e al trasporto pubblico si chiede proprio alla luce della bontà di questi interventi inseriti nel Decreto Rilancio uno “sforzo straordinario” al Governo in vista della conversione in legge del decreto in oggetto perché occorre aiutare i cittadini che scelgono di muoversi rispettando le regole per contrastare l’emergenza sanitaria, ma anche evitando il traffico e l’inquinamento.

Molti Comuni, secondo quando dichiarato sul sito ANCI dallo stesso cordinamento degli assessori, stanno già provvedendo a realizzare ulteriori piste ciclabili dando concretezza alle misure del Decreto Rilancio e i cittadini le stanno utilizzando perciò si auspicano ulteriori misure concrete affinché la bicicletta, mezzo di trasporto che nelle città permette di mantenere la sicurezza per il COVID-19 ma nello stesso tempo di togliere traffico e non inquinare, possa essere al massimo incentivata creando quartieri a mobilità dolce e sicura (zone trenta e strade residenziali).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 03/06/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

 Bonus 110% per lavori energetici e sismici trasformabile in credito di imposta cedibile

 

 

 

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

L’art. 119 del Decreto prevede un sostanziale incremento delle agevolazioni attualmente esistenti che ricadono generalmente nella definizione di detrazioni per la Riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013.

In via generale viene incrementato al 110% l’importo dell’aliquota della detrazione spettante per determinate tipologie di intervento destinate al risparmio energetico (in luogo degli usuali importi del 65%).

La detrazione interessa le spese documentate e sostenute per il periodo intercorrente dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021 ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo (in luogo della consueta ripartizione in dieci quote annuali).

Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni)  dalle case popolari, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per gli interventi realizzati su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci).

Con riferimento agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari la norma limita l’intervento alle sole prime case, lasciando invece aperta la possibilità di effettuare i lavori su immobili che non siano prima casa purchè non unifamiliari.

Per quanto attiene alla tipologia di interventi agevolabili, la norma precisa che trattasi di:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (cappotto termico) per un ammontare di spese complessivo non superiore a Euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione per un ammontare di spese complessivo non superiore a Euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione per un ammontare di spese complessivo non superiore a Euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • tutti gli ulteriori tipi di intervento di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013 (tipicamente la sostituzione di infissi esterni e schermature solari) nei limiti di spesa per ciascun intervento previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai punti precedenti.

I requisiti tecnici per fruire della detrazione impongono il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se ciò non risulta possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) rilasciato da un perito abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Possono altresì godere della suddetta detrazione al 110% anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021 in cinque quote annuali di pari importo per interventi:

  • relativi all’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione, oltre alle spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
  • di installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici per un ammontare di spese complessivo non superiore a Euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di Euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico da ripartire tra gli aventi diritto, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di Riqualificazione energetica o di adozione di misure antisismiche precedentemente citati. L’agevolazione è estesa anche all’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici suddetti.
  • di installazione di infrastrutture per la ricarica di autoveicoli elettrici negli edifici tra gli aventi diritto, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di Riqualificazione energetica precedentemente citati.

Art. 121 – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

L’art. 121 del Decreto prevede, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della usuali detrazioni, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, sino ad un importo massimo corrispondente al corrispettivo dovuto stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la trasformazione del corrispondete importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tale opzione può essere esercitata in relazione alle spese sostenute per interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia);
  • efficienza energetica (cfr. apposito paragrafo del presente documento);
  • adozione di misure antisismiche (cfr. apposito paragrafo del presente documento);
  • recupero e restauro della facciata di edifici esistenti, ivi inclusa quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  • installazione di impianti fotovoltaici (cfr. apposito paragrafo del presente documento);
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (cfr. apposito paragrafo del presente documento).

Tale possibilità è generalmente fruibile dai medesimi soggetti che godono della specifica agevolazione citata, quindi anche dalle società commerciali per le agevolazioni loro spettanti.

Con riguardo alla trasformazione in credito d’imposta (fruibile in capo al fornitore o cedibile ad un istituto di credito) viene prevista la possibilità di utilizzo in compensazione da parte del cessionario sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal cedente e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dal cedente medesimo. In linea generale la trasformazione in credito d’imposta ha l’obiettivo di risolvere il problema dei cosiddetti “incapienti” che perderebbero l’agevolazione per carenza di imposte da versare.

Si segnala tuttavia che la conversione della detrazione in sconto da parte del fornitore trova una difficoltà applicativa nella disposizione che prevede che il cessionario (fornitore) debba recuperare la quota di credito nell’anno di cessione senza possibilità di riportarlo agli anni successivi ovvero di chiederlo a rimborso, di fatto trasferendo il problema dell’incapienza sul fornitore. Tale criticità probabilmente renderà più verosimile l’ipotesi di cessione del credito a istituti finanziari.

Si segnala che i fornitori o gli altri soggetti cessionari rispondono solamente per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto; ad ogni modo l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito degli ordinari poteri di controllo previsti dal DPR 600/1973, procederà alla verifica documentale della sussistenza del presupposti che danno diritto alla detrazione.   

La definizione delle modalità attuative delle suddette opzioni viene rimandata ad un emanando provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto, precisando comunque che l’opzione per la cessione del credito dovrà esercitarsi in via telematica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DI ALESSANDRO PEGORARO SISTEMASSOCIATI 

di Fisco e tasse

pubblicato il 28/05/2020