Layout Type

Presets Color

Background Image

Notizie

 

Bonus Vacanze 2020 nel Decreto rilancio: come funziona e a chi spetta

Per dare sostegno al settore del turismo in Italia, il Governo ha previsto un bonus vacanze di 500,00 euro per le famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro; vediamo come funziona

 

 

Nel Decreto Rilancio, approvato il 13 maggio, è previsto per il 2020 il riconoscimento di un credito (Tax credit vacanze) nella misura massima di 500,00 euro in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale:

  • dalle imprese turistico ricettive,
  • nonché dagli agriturismo
  • e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Il credito è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare, ed è attribuito nella misura massima di 500,00 euro per ogni nucleo familiare, l'importo del quale diminuisce per nuclei familiari più ristretti, ovvero:

  • per nuclei familiari composti da due persone il credito scende a 300,00 euro
  • per nuclei familiari composti da una persona il credito scende a 150,00 euro

 

Le condizioni per usufruirne

Il credito è riconosciuto, a pena di decadenza alle seguenti condizioni:

  1. le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  2. il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  3. il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

 

Modalità di utilizzo

Il credito è fruibile:

  • nella misura dell’80%, d’intesa con la struttura presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto
  • e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi

Lo sconto viene poi rimborsato alla struttura ricettiva che ha fornito i servizi, sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con la possibilità di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 15/05/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 Da ieri possibile l’invio del 730 precompilato

730 precompilato dall’Agenzia o integrabile, operativo da ieri per più di un milione di contribuenti.

 

 

Stando a quanto dichiarato con comunicato stampa di ieri dell’Agenzia delle Entrate, più di un milione di contribuenti potrà utilizzare da casa attraverso pc, tablet o smartphone il servizio online per il modello 730 precompilato.

La scadenza per l’invio del 730 è il 30 settembre 2020.

Per quanto riguarda il modello Redditi ok alle modifiche ma l’invio sarà possibile dal 19 maggio al 30 novembre prossimo.

Da ieri 14 maggio i contribuenti possono accettare, integrare o modificare il proprio 730, già compilato dall’Agenzia delle Entrate, e trasmetterlo direttamente dal computer di casa, oppure da tablet e smartphone.

Per farlo è necessario avere alternativamente:

  • le credenziali dell’Agenzia (nome utente, password e pin dei servizi online)
  • le credenziali dell’INPS,
  • Spid o Carta Nazionale dei Servizi.

Sempre da ieri l’Agenzia ha messo a disposizione una giuda con tutti i passi da seguire per inviare la propria dichiarazione e contenente informazioni su come richiedere le abilitazioni necessarie e come verificare il rimborso spettante.

 

SCARICA QUI LA GUIDA SUL 730 PRECOMPILATO

Dettagli disponibili anche su come annullare un 730 già inviato, in caso sia stato commesso un errore, e su come predisporre una dichiarazione congiunta.

Nella guida sono indicate tutte le scadenze e le novità di quest’anno oltre ai vantaggi del “fai da te”.

Attenzione va prestata al fatto che inviando tempestivamente il 730 si potrà avere un rimborso se spettante già nella prossima busta paga di luglio o sulla pensione di agosto.

Vista la crisi di liquidità da covid di molti datori di lavoro il Decreto Rilancio prevede di optare nel 730 la possibilità di ricevere questo rimborso dall’Agenzia delle Entrate.

In questo caso il rimborso arriverà, secondo quanto dicono le istruzioni, entro 6 mesi dalla richiesta ossia entro marzo 2021.

 

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 15/05/2020

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

Decreto Rilancio e credito di imposta 60% per gli affitti fino a maggio

Il Decreto rilancio estende il credito di imposta a tutti gli immobili non abitativi nella misura del 60% per i mesi di marzo aprile e maggio

 

 

Il Decreto Rilancio riprende il credito di imposta per le locazioni previsto dal decreto Cura Italia e lo estende a tutti gli immobili non abitativi, non solo quindi C/1, a tutte le attività di impresa e professionali che hanno subito un calo di fatturato, per i mesi di marzo aprile e maggio. Il credito di imposta torna ad essere del 60% e non del 100% come era stato annunciato nel giorni passati dal ministro Gualtieri.

Ma vediamo nel dettaglio:

stando a quanto previsto dalla bozza del nuovo decreto anti covid denominato Decreto Rilancio sarà istituito un credito di imposta per i canoni di locazione, leasing, o concessione pagati da:

  • esercenti attività di impresa
  • esercenti attività di arti e professioni

che abbiano ricavi e compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente all'uscita del decreto in oggetto (ossia nell'anno 2019).

I canoni di locazione devono riguardare immobili ad uso non abitativo e destinati ad attività:

  • industriale
  • commerciale
  • artigianale
  • agricola
  • di interesse turistico
  • o riguardare l’esercizio di abituale attività di lavoro autonomo.

La misura del credito del credito dovrebbe spettare ai soggetti suddetti per un ammontare pari al 60% del canone totale corrisposto.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetterà nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Va prestata attenzione al fatto che per fruire del credito d’imposta commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (comma 5), requisito non necessario per le strutture alberghiere alle quali il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.

Va precisato che al fine di evitare duplicazioni del beneficio si prevede una non cumulabilità del credito in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), che ricordiamo prevedeva un credito di imposta per i soli immobili cat. C/1.

Il credito di imposta potrà essere fruito con le seguenti modalità:

  • in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
  • ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
  • Ai sensi dei commi 7 e 8 al posto dell'utilizzo diretto si può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per tutte le disposizioni applicative entro 20 giorni dalla entrata in vigore del decreto si provvederà con provvedimento della Agenzia delle Entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 13/05/2020

Fonte: Fisco e Tasse