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Notizie

 

Cessione dei crediti di imposta: le regole nel Decreto Rilancio

Crediti di imposta cedibili ad altri soggetti comprese banche, per canoni locazione, adeguamento e sanificazione ambienti, botteghe e negozi

 

Il Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta ufficiale   n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ord. n. 21entrato in vigore ieri 19 maggio prevede all’art 122 una sintesi delle modalità di utilizzo dei crediti di imposta anti covid previsti in queste settimane dai vari decreti e utili a fronteggiare la crisi di liquidità di imprese e lavoratori autonomi.

L’art 122 rubricato “Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19” stabilisce che dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati di seguito, in luogo dell'utilizzo diretto, possano optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Le disposizioni suddette si applicano ai seguenti crediti:

I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs n. 241/97 e ne usufruiscono con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La quota di credito non utilizzata nell'anno NON può essere utilizzata negli anni successivi, e NON può essere richiesta a rimborso.

I poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari restano validi e si specifica che i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto a quando spettante per il credito.

Un  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni e cioè entro il 18 giugno, detterà le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 22/05/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Ecco tutte le attività che hanno diritto al credito di imposta

Il Decreto Rilancio prevede un credito di imposta fino a 80.000 euro sulle spese di adeguamento dei luoghi aperti al pubblico.

 

 

 

Il Decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale di ieri 19 maggio 2020 introduce all’art 120 un nuovo credito di imposta denominato di “adeguamento degli ambienti di lavoro”.

Il credito compete nella misura del 60 % delle spese sostenute nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro per beneficiario e spetta a soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni, agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore


Ecco l'elenco dettagliato di tutte le attività a cui spetta il credito di imposta di cui all'Allegato 1 del Decreto Rilancio:

  • alberghi
  • villaggi turistici
  • ostelli della gioventù
  • rifugi di montagna
  • colonie marine e montane
  • affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
  • attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
  • gestione di vagoni letto
  • alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
  • ristorazione con somministrazione
  • attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
  • gelaterie e pasticcerie
  • ristorazione ambulante
  • ristorazione su treni e navi
  • catering per eventi, banqueting
  • mense
  • catering continuativo su base contrattuale
  • bar e altri servizi simili senza cucina
  • attività di proiezione cinematografica
  • attività delle agenzie di viaggio
  • attività di tour operator
  • servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
  • altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
  • attività di guide e degli accompagnatori turistici
  • organizzazione di convegni e fiere
  • attività nel campo della recitazione
  • altre rappresentazioni artistiche
  • noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
  • attività nel campo della regia
  • altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
  • gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
  • attività di biblioteche e archivi
  • attività di musei
  • gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
  • stabilimenti termali


Il credito riguarda tutte le spese per interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID- 19 descritte più in dettaglio nell’articolo “Decreto Rilancio e bonus per riaperture bar ristoranti, alberghi,cinema,teatri”

Ai sensi dell'Art 122 del Decreto in oggetto il credito di imposta può essere ceduto a soggetti terzi incluse banche e istituti finanziari.

Le modalità per la cessione del credito di imposta saranno definitive in un decreto da emanarsi entro 30 giorni dall’uscita del Decreto Rilancio e cioè entro il 18 giugno 2020.

Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potrà individuare ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1 dell’art 120

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 21/05/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Decreto Rilancio, l’agevolazione Irap e il trattamento contabile

L'abolizione del saldo e acconto Irap in scadenza il mese di giugno 2020: aspetti contabili per l'iscrizione in bilancio del saldo e acconto

 

 

Il decreto Rilancio stabilisce all’articolo 24 che: non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435.

La norma dispone circa il pagamento del saldo dell’IRAP relativo all’anno di imposta 2019, stabilendo che non è dovuto.

L’agevolazione riguarda solamente i soggetti che hanno conseguito ricavi, quelli di cui al primo comma dell’articolo 85 (o compensi di cui all’articolo 54 nell’ambito del lavoro autonomo) per un ammontare non superiore a 250 milioni di euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

 

I risvolti contabili dell'abolizione dell'Irap di giugno

Ai fini contabili per i bilanci ancora non approvati, e che sono relativi all’esercizio appena chiuso, non cambia nulla, stando al tenore letterale dell’articolo 27 si deve ritenere che l’imposta è comunque dovuta e andrà iscritta per i’intero importo; in conseguenza di ciò nei bilanci avremo, da un lato, i crediti per gli acconti anticipati e pagati nel corso del 2019 e dall’altro il debito tributario iscritto per competenza.

Nel caso in cui la società in sede di compilazione della dichiarazione IRAP, per l’esercizio 2019, risulterà a credito, usufruendone nel rispetto delle regole vigenti o chiedendolo a rimborso, chiuderà il debito tributario e il conto degli acconti, iscrivendo la differenza ad un conto contabile denominato credito IRAP 2019 in compensazione (o rimborso).

All’opposto, se la redazione del modello di dichiarazione farà emergere un debito, a titolo di saldo dell’IRAP, il contribuente (impresa in contabilità ordinaria o società) dovrà iscrivere nel 2020 una sopravvenienza attiva per importo dovuto a titolo di saldo,  che secondo la norma in esame non sarà dovuto,  inoltre è doveroso evidenziare che l’OIC 29 al paragrafo 60 recita che “Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d’esercizio da parte degli amministratori. Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio”

Pertanto e solo nell'ipotesi in cui l'impresa dovesse risultare a debito (non andranno fatte modifiche se l'impresa risulta a credito), dovendo corrispondere un saldo a titolo di IRAP, in ossequio al testo dell’OIC 29 se il progetto di bilancio è stato definito e si è in attesa di fare l'assemblea, il bilancio non deve essere cambiato; in tal caso si agirà direttamente sulla contabilità nel 2020, registrando una sopravvenienza attiva pari alla parte di tributo non pagato. Viceversa se il progetto di bilancio non è stato redatto si dovrà intervenire sulla contabilità nel 2019 e si dovrà variare l'iscrizione dell'IRAP adeguando, sia il costo che il debito, al minor valore pari alla somma degli acconti versati, in modo da non far emergere alcun importo dovuto.

Le criticità dell'abolizione del saldo e acconto Irap di giugno

Agire sul saldo, a parere di chi scrive, non è stata una scelta di grande rilievo economico, perché in questo modo si tende ad aiutare le imprese che nel 2019 hanno conseguito un aumento della base imponibile IRAP e quindi un incremento della performance economica (maggiori ricavi o minori costi e quindi maggiore efficienza).

Per poter agevolare tutte le imprese allo stesso modo, si sarebbe dovuto agire sull’aliquota dell’imposta disponendo, anche a parità di gettito e quindi senza impegnare ulteriormente i conti dello stato, una riduzione dell’imposta dovuta.

In questo modo si sarebbero agevolate sia le imprese che hanno conseguito un incremento della base imponibile, nel confronto tra l’esercizio 2018 e il 2019, che le imprese che hanno avuto un risultato meno lusinghiero. Quest’ultime avrebbero avuto un maggior credito, mentre le prime avrebbero pagato di meno, ma non si sarebbe trasferito tutto il vantaggio solo alle imprese del primo tipo.

La norma prevede che il beneficio commentato non si applica alle banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

Si ricorda, infine, che non è dovuta la prima rata di acconto IRAP che imprese e lavoratori autonomi dovranno corrispondere entro il prossimo mese di giugno. Riguardo agli acconti di imposta si deve ricordare che questi erano già stati interessati da recenti disposizioni, in particolare dal Decreto Liquidità che all’articolo 20 ha previsto che le norme in tema di sanzioni e interessi, in caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti relativi alle imposte dirette, non si applicheranno qualora l’importo versato non risulti inferiore all’80% di quanto dovuto in base alla dichiarazione del periodo di imposta relativo all’anno in corso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 20/05/2020

Fonte: Fisco e Tasse