Commercialista: Cessione dei crediti di imposta: le regole nel Decreto Rilancio
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- Venerdì22,Maggio,2020
Cessione dei crediti di imposta: le regole nel Decreto Rilancio
Crediti di imposta cedibili ad altri soggetti comprese banche, per canoni locazione, adeguamento e sanificazione ambienti, botteghe e negozi
Il Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta ufficiale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ord. n. 21entrato in vigore ieri 19 maggio prevede all’art 122 una sintesi delle modalità di utilizzo dei crediti di imposta anti covid previsti in queste settimane dai vari decreti e utili a fronteggiare la crisi di liquidità di imprese e lavoratori autonomi.
L’art 122 rubricato “Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19” stabilisce che dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati di seguito, in luogo dell'utilizzo diretto, possano optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Le disposizioni suddette si applicano ai seguenti crediti:
- credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) nel dettaglio in questo articolo “Credito di imposta per botteghe e negozi utilizzabile dal 25 marzo 2020”
- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del Decreto Rilancio dettagliato in questo articolo “Decreto Rilancio: bonus sulle locazioni non abitative e affitto d'azienda”
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del Decreto Rilancio dettagliato in questo articolo “Decreto Rilancio e bonus per riaperture bar ristoranti, alberghi, cinema, teatri”Decreto Rilancio e bonus per riaperture bar ristoranti, alberghi,cinema,teatri
- credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi dì protezione di cui all'articolo 125 del Decreto Rilancio dettagliato in questo articolo “Credito di imposta per sanificazioni nel Decreto Rilancio”
I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs n. 241/97 e ne usufruiscono con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
La quota di credito non utilizzata nell'anno NON può essere utilizzata negli anni successivi, e NON può essere richiesta a rimborso.
I poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari restano validi e si specifica che i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto a quando spettante per il credito.
Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni e cioè entro il 18 giugno, detterà le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.