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Novità ISA del Decreto Rilancio spiegate dalla Agenzia delle Entrate

ISA come strumento idoneo a cogliere la specificità del contribuente: lo spiega la circolare n 16/E

 

 

La circolare n. 16/E del 16 giugno dell'Agenzia delle Entrate esplicita la ratio delle modifiche apportate dall'art 148 del Decreto Rilancio alla disciplina degli ISA.

Stando alla circolare le nuove disposizioni del Decreto Rilancio introducono una disciplina eccezionale, che non modifica l’art. 9 bis del DL n. 50 /2017 istitutivo degli ISA, ma prevede di far fronte a specifiche esigenze. 

Nel dettaglio:

  • al comma 1 dell’art 148 si disciplina un intervento limitato ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 finalizzato a tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19;
  • al comma 2 dell’art 148 si disciplina un intervento limitato ai soli periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e 2020 finalizzato alla individuazione di particolari modalità di svolgimento delle attività di analisi del rischio basate sull’esito della applicazione degli ISA.

Si ricorda che come chiarito dalla Circolare n.17/2019, gli ISA sono anche uno strumento per individuare le posizioni più a rischio di evasione e utili per la successiva fase dei controlli.

Infatti, ai sensi del comma 14 dell’art 9 bis i livelli di affidabilità fiscale dei contribuenti vengono usati anche nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

 

Ciò premesso il comma 2 dell’art 148 del Decreto Rilancio introduce proprio delle novità in merito alle suddette strategie adottate dall’ Agenzia delle Entrate nonché della Guardia di Finanza prevedendo che:

  • limitatamente al periodo di imposta 2018, siano effettuate tenendo conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli ISA relativo al periodo di imposta 2019;
  • limitatamente al periodo d'imposta 2020, siano effettuate tenendo conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

 

La Circolare 16/E spiega che la ratio di questo intervento va ricercata:

  • nelle difficoltà correlate al primo periodo d’imposta di applicazione degli ISA (2018)
  • negli effetti sull’economia e sui mercati conseguenti all’emergenza sanitaria (2020)

 

Per quanto riguarda il 2018 trattandosi del primo anno di applicazione degli indicatori, l’agenzia nel definire le strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione dovrà tenere conto del livello di affidabilità delle due annualità 2018 e 2019. Solo se il contribuente avrà un punteggio basso in entrambe le annualità allora occorrerà valutare la posizione dello stesso ai fini del rischio di evasione. Si precisa che il provvedimento del Direttore della agenzia del 10 maggio 2019 ha previsto che ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6.

Per quanto riguarda invece il 2020 appare evidente come il legislatore non voglia basare l’analisi del rischio di evasione fiscale solo su una annualità interessata da emergenza da covid ma su un periodo più ampio tenendo conto delle annualità 2018 e 2019.

La circolare chiarisce inoltre che “Al fine di favorire il più possibile ogni attività idonea a cogliere le specificità dei contribuenti viene, altresì, previsto che l’individuazione delle informazioni possa avvenire senza tener conto dei limiti temporali previsti all’articolo 9-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto e che l’approvazione degli ISA e la loro eventuale integrazione possano avvenire rispettivamente fino al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione.”

Tale spostamento dei termini introdotto dal decreto rafforza la capacità di adattamento degli ISA ad eventi inattesi e straordinari come l’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del COVID-19.

Il comma 1 dell’articolo 148 del “decreto Rilancio” spostando al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione, il termine per le integrazioni degli indici, con effetti significativi sulle diverse tempistiche dell’intero processo di elaborazione ed aggiornamento degli ISA, ha voluto riconoscere ancora più tempo per svolgere tutte le analisi e le elaborazioni necessarie a tenere in adeguata considerazione gli effetti economici prodotti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Inoltre, le situazioni di natura straordinaria che causano mutamenti imprevedibili nelle condizioni di svolgimento delle attività economiche o delle aree territoriali, rappresentano un elemento di cui gli ISA dovrebbero essere in grado “sempre” di tenere conto, ai fini della capacità degli stessi a rappresentare la realtà delle attività economiche cui si riferiscono, come prevede il richiamato comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto.

Gli interventi prescritti dall’articolo 148 in commento, infatti, dovranno essere idonei a rendere rappresentativi gli ISA per il “campione di riferimento” individuando gli effetti della crisi epidemiologica.

Qualora, le specifiche modalità di svolgimento dell’attività del singolo contribuente siano profondamente diverse da quelle del campione riferibile alla gran parte dei soggetti che svolgono la specifica attività utilizzato nella fase di aggiornamento degli ISA  il contribuente potrà dichiarare la presenza di una ipotesi di non normale svolgimento delle attività.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 19/06/2020

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

Decreto legge 52 2020: Cassa integrazione COVID

DECRETO-LEGGE n. 52 /2020 Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, proroga di termini in reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro

 

 

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020  il Decreto legge n. 52 del 16 giugno 2020 " Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonche' proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. "

Il decreto entra in vigore oggi 17 giugno 2020.

Si compone dei seguenti 5 articoli :

Art. 1         Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario -    1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e  22  del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, esclusivamente per  i  datori  di  lavoro  che  abbiano interamente fruito del periodo  precedentemente  concesso  fino  alla  durata massima di quattordici settimane, e'  possibile  usufruire  di  ulteriori   quattro   settimane   anche   per   periodi    decorrenti  antecedentemente al 1° settembre 2020Resta ferma la durata  massima di  diciotto  settimane  considerati   i   trattamenti   riconosciuti  cumulativamente sia ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22,  sia  ai sensi del presente comma, mediante il riconoscimento  delle  medesime  ulteriori massime quattro settimane, nel limite di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, 

Art. 2:   Modifica dei termini per la presentazione   della domanda di Rem:  1. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  82,  comma  1,  del  decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le domande  per  il  Reddito  di  emergenza possono essere presentate entro il 31 luglio 2020.
 Art. 3:  Modifica dei termini per la presentazione delle domande di  emersione    di rapporti di lavoro irregolare  e  di  rilascio  di  permesso  di    soggiorno temporaneo.
  1. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  103,  comma  5,  del  decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  le  domande  di  emersione  di  rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo,  di cui  ai  commi  1  e  2  del  predetto  articolo,  possono  essere  presentate entro il 15 agosto 2020.
Art. 4:  Disposizioni in materia di allocazione delle  risorse  disponibili  a   legislazione vigente  

Art. 5: Entrata in vigore.
 

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legge
Numero 52 del 16/06/2020
Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 

 

Decreto Liquidità: autocertificazione per velocizzare finanziamenti SACE

Il decreto Liquidità prevede una dichiarazione sostitutiva, anche ai fini antimafia, per snellire le richieste di finanziamenti rivolti a SACE

 

 

L’art. 1 bis della legge di conversione del Decreto Liquidità avvenuta in data 5 giugno scorso con Legge n.40 ha previsto che le imprese richiedenti i finanziamenti garantiti SACE, possono attestare alla Banca i requisiti richiesti attraverso una autocertificazione valida anche ai fini antimafia, con lo scopo di sollevare le banche dallo svolgere le istruttorie e rendere piu' snelli e veloci l'erogazione dei finanziamenti richiesti.

 

Nella dichiarazione il titolare o il legale rappresentante della impresa richiedente dovrà indicare quanto segue:

  • che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
  • che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
  • che il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
  • che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
  • che ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al dlgs n. 159 del 2011), il titolare, il legale rappresentate e gli altri organi decisionali non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'art. 67 del medesimo codice (ovvero sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, divieto di soggiorno in uno o più comuni diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale);
  • che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni (art. 12, comma 2, dlgs 74/200).

Il comma 4, dello stesso articolo sancisce che i controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali saranno disciplinati con protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il MEF e SACE.

Questa autocertificazione andrà tempestivamente inviata a SACE.

Il comma 5 dello stesso articolo sancisce invece che fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato nell'autocertificazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 16/06/2020

 

Fonte: Fisco e Tasse