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Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 264 del 19 aprile 2021.

Contributi a fondo perduto DL Sostegni: calcolo e domande - PMI.it

Contributi a fondo perduto, l'Agenzia delle Entrate riaccende i riflettori sull'esclusione dei professionisti dalla platea dei beneficiari prima del DL Sostegni.

Contributi a fondo perduto, l’Agenzia delle Entrate riaccende i riflettori sull’esclusione netta dei professionisti prima delle novità introdotte dal Decreto Sostegni.

La barriera totale all’ingresso è stata ormai superata con le novità dell’ultimo provvedimento emergenziale, ma riguardava anche la formula prevista dal Decreto Agosto per ristorare le attività economiche e commerciali presenti nei centri storici.

Lo ribadisce ancora una volta l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 264 del 19 aprile 2021 che scioglie i dubbi di una guida turistica, intenzionata a beneficiarne.

Contributi a fondo perduto, l’esclusione dei professionisti prima del DL Sostegni

Protagonista è una contribuente, titolare di partita IVA che svolge attività di guida
turistica
 ed è iscritta nelle liste delle guide abilitate della Regione in cui esercita la sua attività a tempo pieno.

 

Si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare dei contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 59 del Decreto Agosto evidenziando alcuni aspetti:

  • dal momento che svolge la sua attività in un centro storico e ha registrato un fatturato inferiore ai due terzi del fatturato realizzato a giugno 2019, ritiene di possedere i requisiti richiesti;
  • si fa riferimento all’“attività d’impresa” e in relazione al calcolo del contributo, si parla anche di compensi;
  • non è chiaro come individuare il requisito territoriale, fondamentale per le guide turistiche attive soprattutto online;
  • non c’è un elenco di codi ATECO a cui riferirsi per essere certi di poter beneficiare delle somme stanziate.

Con la risposta all’interpello numero 264 del 19 aprile 2021, arriva il veto dell’Agenzia delle Entrate:

“Poiché il citato articolo 59 (del DL Agosto) al primo comma riconosce il contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa, essendo l’istante un lavoratore autonomo ovvero un libero professionista, in quanto guida turistica, è esclusa dall’ambito di applicazione dell’articolo 59 in commento”.

L’esclusione totale rende superfluo qualsiasi altro dubbio sulla sede legale e sui codici ATECO.

Contributi a fondo perduto, professionisti a lungo esclusi: via libera con il DL Sostegni

Fino all’approvazione del Decreto Sostegni a marzo 2021, infatti, i professionisti sono rimasti sempre fuori dalla platea di destinatari dei contributi a fondo perduto previsti in prima battuta dal Decreto Rilancio e poi riproposti e confermati in diverse forme dagli altri provvedimenti emergenziali.

La normativa ha stabilito una esclusione netta e chiara.

Nel motivare la sua risposta, infatti, l’Agenzia delle Entrate riepiloga nello specifico le caratteristiche principali dei contributi a fondo perduto introdotti dall’articolo 59 del Decreto Agosto ed evidenzia che la misura di sostegno è destinata ai soggetti “esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico” con i seguenti requisiti:

  • attività svolte nei centri storici dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta densità turistica straniera;
  • un fatturato del mese di giugno 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

La contribuente che si rivolge all’Agenzia delle Entrate per ottenere i chiarimenti è una guida turistica che sostiene la possibilità di fruire del contributo a fondo perduto nel presupposto che il lavoro svolto come autonomo possa essere assimilato ad un’attività d’impresa, anche sulla base della Guida alla definizione di PMI della Commissione Europea.

Con il documento, inoltre, si chiarisce che l’ambito soggettivo deve essere individuato facendo riferimento alle definizioni contenute nel codice civile ai fini civilistici e nel TUIR ai fini fiscali:

 

  • quando viene richiamata l’attività di impresa bisogna far riferimento all’articolo 2082 del codice civile che definisce imprenditore “chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi”;
  • quando si parla di esercenti di lavoro autonomo si fa riferimento all’articolo 2222 c.c. che descrive il lavoratore autonomo come colui che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate richiama la definizione di guida turistica da considerare per verificare la possibilità di beneficiare dei contributi a fondo perduto: l’attività si concretizza in “prestazioni di carattere intellettuale o tecnico che non danno luogo ad alcuna organizzazione imprenditoriale e i relativi compensi rappresentano prestazioni professionali svolte senza alcun vincolo di subordinazione e non riconducibili nella sfera delle attività commerciali o ausiliarie delle stesse”.

Non c’è dubbio sulla netta esclusione. In ogni caso, come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, per le guide turistiche il Decreto Rilancio con l’articolo 182 ha previsto una specifica misura di supporto economico. E nel frattempo, invece, il Decreto Sostegni ha aperto le porte dei nuovi contributi a fondo perduto anche ai professionisti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 19/04/2021

Fonte: Fisco e tasse

La risposta all'interpello n. 254 del 15 aprile 2021 fa il punto sulle regole da seguire.

Superbonus e General Contractor. Entrate conferma che i costi non sono  detraibili | Ediltecnico

Superbonus 110 per cento, spese detraibili ed escluse: l'Agenzia delle Entrate torna sul tema dei general contractor.

Superbonus 110 per centogeneral contractor al centro degli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

La risposta all’interpello n. 254 del 15 aprile 2021 fa il punto sulle spese detraibili e su quelle escluse, nel caso di lavori affidati ad un unico fornitore che opera come contraente generale.

Sul punto ricordiamo che solo pochi giorni fa, la DRE Lombardia aveva chiarito che i costi di consulenza restano fuori dal superbonus del 110 per cento. Stessa indicazione arriva dall’Agenzia delle Entrate, che conferma la necessità che le spese detraibili siano strettamente correlate agli interventi eseguiti.

Al contrario, le fatture ricevute dal contribuente, relative alla progettazione dei lavori, alla realizzazione delle opere così come all’esecuzione degli adempimenti necessari, sono ammesse al superbonus del 110 per cento, a patto di rispettare specifiche istruzioni in merito alla compilazione della fattura.

 

Facciamo quindi il punto delle indicazioni contenute nella risposta all’interpello n. 254 del 15 aprile 2021 in merito alle spese detraibili e quelle escluse dal superbonus per chi si affida ad un general contractor.

Superbonus, spese detraibili ed escluse: istruzioni ufficiali delle Entrate sui general contractor

A chiedere indicazioni operative all’Agenzia delle Entrate è un contribuente che, nell’ambito del superbonus del 110 per cento, ha appaltato tutti gli interventi da eseguire sul proprio immobile a un unico soggetto che agisce come general contractor.

Il contraente generale offre, in un unico contratto, sia il servizio di posa in opera degli interventi che quello di progettazione.

Il fornitore unico agisce anche come contraente generale per il pagamento delle prestazioni rese dai professionisti, fatturando successivamente al contribuente il medesimo importo, applicando lo sconto in fattura.

In sostanza, i servizi professionali necessari per le pratiche amministrative e fiscali necessarie per accedere al superbonus del 110 per cento sono fatturati dal professionista al general contractor, e poi addebitati in fattura al contribuente.

Ed è a fronte del “pacchetto completo” di servizi forniti dal general contractor che l’istante chiede se e per quali spese può accedere al superbonus del 110 per cento.

La risposta all’interpello n. 254 del 15 aprile 2021 si sofferma quindi sulle spese ammesse e su quelle escluse della possibilità di beneficiare della detrazione fiscale.

Superbonus, quando le spese fatturate dal general contractor sono detraibili

Affidarsi ad un fornitore unico per la gestione dell’iter dei lavori e della documentazione necessaria non osta con la possibilità di accedere al superbonus.

Secondo quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, l’istante può accedere all’agevolazione, esercitando altresì l’opzione per lo sconto in fattura, in relazione ai costi che gli verranno fatturati dall’impresa:

  • per la realizzazione di interventi specifici oggetto di agevolazione;
  • per i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori;
  • per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione (visto di conformità e asseverazioni).

Sono ammesse al superbonus tutte le spese correlate agli interventi che danno diritto alla detrazione, specifica l’Agenzia delle Entrate.

Superbonus, fatture del contraente generale con descrizione puntuale

Sia per l’accesso al superbonus che per l’esercizio dello sconto in fattura, è necessario che siano accuratamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del contribuente.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, la fattura emessa dal contraente generale per il riaddebito delle spese professionali (o altra documentazione idonea), dovrà indicare in maniera dettagliata il servizio ed il soggetto che lo ha reso.

Superbonus e general contractor: costi di coordinamento esclusi dalla detrazione

Riprendendo quanto già evidenziato dalla DRE Lombardia, la risposta all’interpello n. 254 del 15 aprile 2021 conferma invece che sono escluse dal superbonus le spese relative ai corrispettivi riconosciuti al contraente generale per l’attività di mero coordinamento e per lo sconto in fattura applicato.

L’Agenzia delle Entrate, richiamando a quanto evidenziato nella circolare n. 30/E/2020, conferma quindi che non si tratta di costi imputabili alla realizzazione dell’intervento, e che quindi resta esclusa la possibilità di beneficiare della detrazione al 110 per cento per tali categorie di spese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 16/04/2021

Fonte: Informazione fiscale 

A ribadirlo è la risposta all'interpello numero 247 del 14 aprile 2021 dell'Agenzia delle Entrate.

Superbonus e condominio: gli unici proprietari accedono al 110% -  FISCOeTASSE.com

 

Superbonus 110 per cento, le spese per gli interventi agevolabili rientrano nella maxi detrazione anche per i lavori su un edificio costituito da più unità immobiliari in comproprietà.

 

Superbonus 110 per cento, anche per le spese relative ai lavori da effettuare su un edificio in comproprietà si ha diritto alla maxi detrazione prevista dal decreto Rilancio.

A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 247 del 14 aprile 2021.

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate ribadisce che, dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, la maxi agevolazione spetta anche per gli interventi realizzati su edifici non in condominio ma composti da più unità immobiliari (fino a 4).

Le spese relative ai lavori realizzati su tali unità immobiliari sono agevolabili sia nel caso in cui tali unità immobiliari appartengano ad un unico proprietario, sia nel caso in cui appartengano a più comproprietari.

 

Il limite massimo di spesa per i lavori, ammesso in detrazione, si ottiene dalla somma degli importi previsti per ciascun intervento con contabilità separata.

Superbonus 110 per cento: maxi detrazione anche per interventi su un edificio in comproprietà

Il superbonus 110 per cento è l’oggetto di diversi documenti chiarificatori pubblicati dall’Agenzia delle Entrate dall’introduzione dell’agevolazione prevista dal decreto Rilancio.

La risposta all’interpello numero 247 del 14 aprile 2021 si esprime sugli interventi da realizzare su un edificio composto da più abitazioni possedute in comproprietà.

Nel caso concreto, infatti, la proprietà dell’edificio è divisa in due parti tra due coniugi e riguarda uno stabile composto da due unità abitative, non funzionalmente autonome e con accesso comune dall’esterno.

A completamento dell’edificio c’è anche un magazzino, per un quarto dell’istante e per tre quarti della moglie.

All’Agenzia delle Entrate viene richiesto se sia possibile beneficiare dell’agevolazione per diversi interventi, tra i quali:

  • la coibentazione termica delle pareti verticali perimetrali, considerate parti comuni;
  • la sostituzione dei serramenti, sui singoli appartamenti;
  • la coibentazione del solaio sottotetto non riscaldato;
  • la copertura, che però essendo di chiusura a un sottotetto non riscaldato non rientra negli interventi legati al 110 per cento ma nel bonus ristrutturazione con detrazione al 50 per cento.

Prima di concentrarsi sugli aspetti specifici della richiesta, l’Agenzia delle Entrate richiama le modifiche della Legge di Bilancio 2021.

La maxi detrazione spetta anche per gli interventi realizzati su edifici non in condominio ma composti da più unità immobiliari, fino ad un massimo di 4.

Le spese agevolabili, nel rispetto dei requisiti di legge, sono quelle relative ai lavori realizzati sulle unità immobiliari sia nel caso in cui tali unità siano di proprietà di un unico proprietario, sia nel caso in cui appartengano a più comproprietari.

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate richiama anche la circolare numero 24 del 2020: la circolare chiarisce che nel caso di più interventi agevolabili realizzati sullo stesso edificio, il limite massimo di spesa ammesso in detrazione si ottiene dalla somma degli importi previsti per ciascun intervento.

Occorre tuttavia fare attenzione perché i lavori devono avere contabilità separata, per poter accedere all’agevolazione.

Superbonus 110 per cento: gli interventi agevolabili

Dopo i chiarimenti più generali, l’Agenzia delle Entrate fornisce delucidazioni su aspetti specifici presentati dall’istante.

 

Uno di tali aspetti riguarda la sostituzione dei serramenti, un intervento che può beneficiare autonomamente dell’ecobonus ma anche del superbonus 110 per cento.

Per avere accesso alla maxi detrazione, tuttavia, l’intervento deve essere “trainato” da un intervento trainante ed essere effettuato congiuntamente.

Deve inoltre comportare il miglioramento di almeno due classi energetiche e, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Ulteriori chiarimenti sono forniti riguardo alla coibentazione del sottotetto.

Tale intervento, dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, rientra tra gli interventi trainanti finalizzati all’efficienza energetica senza che il concetto di superficie disperdente sia vincolato soltanto al locale eventualmente esistente.

Rientra quindi nel superbonus anche la coibentazione del sottotetto, nel presupposto di un intervento su più del 25 per cento della superficie disperdente.

Tale superficie deve essere raggiunta con la coibentazione delle superfici che, prima dell’intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno.

 

L’importo totale della detrazione che spetta dovrà essere ripartita tra i detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, tenendo conto dei costi sostenuti e documentati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 15/04/2021

Fonte: Informazione fiscale