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Quali sono le conseguenze sulla deduzione forfettaria del 10% dell’IRAP dal reddito imponibile IRES a seguito della presentazione di una dichiarazione integrativa ai fini IRAP?

IRAP 2021: Calcolo on line con File Editabile, aliquote e Deduzioni

A decorrere dal 2008, è deducibile dalla base imponibile IRES il 10% dell’IRAP pagata in ciascun esercizio, forfettariamente riferita agli interessi passivi non deducibili dall’IRAP.

 

Infatti l’art. 6 , co. 1 del d.l.  n. 185 /2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, stabilisce che "a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle imposte sui redditi (…) un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive (…), forfettariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati".

 

Per il proseguo della trattazione, è utile sottolineare, sin da subito, come attraverso il richiamo espresso all’art. 99 del TUIR, il legislatore ha assunto il c.d. principio di cassa quale criterio cardine per determinare la quota di IRAP deducibile dalla base imponibile IRES.

 

Tanto premesso, verifichiamo quali sono le conseguenze sulla deduzione in parola nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa ai fini IRAP, distinguendo l’ipotesi della dichiarazione integrativa a sfavore da quella a favore del contribuente.

 

) Dichiarazione integrativa IRAP a “sfavore”

 

La presentazione della dichiarazione integrativa a sfavore e l’eventuale conseguente versamento integrativo dell’IRAP, avvalendosi, sussistendone le condizioni, del ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 472/97, determina la fruizione di una maggiore deduzione forfettaria ai fini IRES. In particolare, la maggiore IRAP versata per l’anno cui si riferisce la dichiarazione integrativa, concorre alla quantificazione del 10% dell’IRAP deducibile ai fini IRES, nell’anno in cui viene effettuato il versamento integrativo, in base al principio di cassa sopra richiamato.

Tutto quanto finora detto può essere esemplificato come di seguito:

Anno di riferimento della dichiarazione IRAP emendata

2018

Anno di presentazione della dichiarazione integrativa IRAP a sfavore

2021

Anno di versamento della maggiore IRAP

2021

Anno di riferimento della deduzione forfettaria alla cui determinazione concorre il versamento della maggiore IRAP

2021

Anno di riferimento della dichiarazione IRES in cui è inserita la deduzione forfettaria del 10% IRAP

2021

 

In altri termini, la deduzione forfettaria per l’anno 2021 è conteggiata tenendo conto anche del versamento integrativo per il 2018 (effettuato nel 2021), oltre che del saldo per l’anno 2020 e degli acconti per il 2021, versati nel corso del medesimo anno 2021 (di norma alle scadenze ordinarie di giugno e di novembre).

 

Tale comportamento è, peraltro, in linea con quanto chiarito in diversi documenti di prassi.

 

In particolare, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.16/E del 14.04.2009, in sede di commento alla normativa di cui al citato art. 6 del d.l. n. 185/2008, ha avuto modo di precisare che “con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata nell’anno interessato dalla rideterminazione della base imponibile a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento.”

 

Analogamente, nella Circolare n.8/E del 03.04.2013 la stessa Agenzia delle Entrate ha precisato che “Ai fini del calcolo della deduzione (..) si può tener conto anche dell’IRAP versata nell’anno interessato dalla rideterminazione della base imponibile in conseguenza di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento….”.

 

I documenti di prassi, pertanto, confermano che il versamento integrativo dell’IRAP rileva ai fini del calcolo della deduzione forfettaria in base al criterio di cassa, concorrendo alla determinazione (in aumento) della deduzione nell’anno del versamento e non dell’anno di riferimento della dichiarazione dell’IRAP emendata.

 

2) Dichiarazione integrativa IRAP a “favore”

 

La presentazione della dichiarazione integrativa a favore, genera, di norma, una minore IRAP dovuta rispetto a quella indicata nella dichiarazione originaria emendata; ciò determina l’obbligo di ridurre la deduzione forfettaria dell’IRAP ai fini IRES, di cui il contribuente ha eventualmente beneficiato.

 

Le modalità operative per procedere con la rettifica della deduzione forfettaria sembrano essere più di una; passiamo ad analizzarle singolarmente, ipotizzando che nell’anno 2021 venga presentata la dichiarazione integrativa IRAP a sfavore per l’anno di imposta 2018.

 

2.1 RETTIFICA DELLA DEDUZIONE FORFETTARIA IRAP – MODALITA’ OPERATIVA n.1

 

La prima soluzione consiste nel rettificare la originaria deduzione dell’anno di riferimento della dichiarazione IRAP emendata, presentando apposita dichiarazione integrativa IRES a sfavore per il medesimo anno, con eventuale versamento integrativo dell’IRES, conseguente al maggior imponibile IRES rideterminato per effetto della riduzione della deduzione forfettaria, avvalendosi, in presenza delle condizioni richieste dalla normativa, del ravvedimento operoso (art. 13 del d.lgs. n. 472/97). La rettifica della deduzione forfettaria ai fini IRES e conseguente presentazione di integrativa IRES a sfavore è presentata contestualmente alla dichiarazione integrativa IRAP a favore.

 

Esemplificando:

Anno di riferimento della dichiarazione IRAP emendata a favore

2018

Anno di presentazione della dichiarazione integrativa IRAP a favore

2021

Anno di riferimento della dichiarazione IRES a sfavore contenente la deduzione ricalcolata e rettificata

2018

Anno di presentazione della dichiarazione integrativa IRES a sfavore contenente la deduzione forfettaria rettificata in diminuzione

2021

Anno del versamento integrativo IRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data di pubblicazione: 30/03/2021

Fonte: Fisco e tasse

 

 

 

Modello 730/2021, l'obbligo di tracciabilità delle spese detraibili porta alla necessità di predisporre e conservare i documenti che attestano il pagamento con carte o bancomat.

730/ 2021. Solo pagamenti tracciabili per le spese da detrarre sulla  dichiarazione 2021 – Camera del Lavoro Territoriale CGIL di Rimini

Modello 730/2021, la tracciabilità delle spese detraibili obbliga ad un appesantimento delle verifiche circa i documenti necessari.

Dalle spese sanitarie sostenute presso medici e strutture private, passando per le spese scolastiche e fino a quelle sostenute per l’affitto di studenti fuori sede, a partire dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili.

Carte, bancomat o assegni aprono le porte alle detrazioni fiscali nel modello 730/2021. A patto però che il contribuente possa provare di aver pagato con mezzi diversi dal contante: come?

Serve che la ricevuta rilasciata evidenzi la modalità di pagamento o, in alternativa, un’annotazione da parte del venditore sul documento di spesa.

Modello 730/2021, tracciabilità delle spese detraibili: quali documenti conservare?

 

L’obbligo di tracciabilità ai fini delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 15 del TUIR è entrato in vigore lo scorso 1° gennaio, e il modello 730/2021 segna il debutto operativo della stretta ai contanti per i rimborsi Irpef del 19%.

Normalmente, lo scontrino rilasciato dall’esercente riporta se il pagamento è stato effettuato in contanti o in modalità elettronica. È questa la prima verifica da fare per capire se una spesa rientra o meno tra quelle detraibili con il modello 730/2021.

Lo scontrino o la fattura rilasciata dall’esercente o dal professionista resta il documento principale ai fini delle detrazioni Irpef ma, a partire dalle spese sostenute nel 2020, è necessario che questo riporti che il pagamento è stato eseguito con carte o bancomat.

È possibile provare che il pagamento è stato effettuato con mezzi tracciabili anche consegnando al professionista o al CAF l’estratto conto bancario, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamento con PagoPA.

C’è un’ulteriore via alternativa che, in caso di impossibilità a produrre i documenti di cui sopra, consente di salvare la detrazione fiscale nel modello 730/2021.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 431 del 2 ottobre 2020, l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Modello 730/2021, per quali spese detraibili si applica l’obbligo di tracciabilità

L’obbligo di tracciabilità ai fini delle detrazioni Irpef in dichiarazione dei redditi abbraccia la generalità degli oneri contenuti all’articolo 15 del TUIR, con la sola eccezione delle spese mediche sostenute presso strutture pubbliche o accreditate e delle spese per farmaci.

Ad introdurlo è stata la Legge di Bilancio 2020, ascrivendo a bilancio un maggior gettito nelle casse dell’Erario pari a 868 milioni di euro nel solo 2021.

Bonifici, bollettini postali, bancomat, carte di credito o prepagate ed assegni sono i mezzi di pagamento ritenuti idonei alla detraibilità della spesa sostenuta in dichiarazione dei redditi. L’uso del contante fa venir meno la possibilità di beneficiare dello sconto Irpef.

Ma quali sono le spese per le quali è necessario prestare attenzione? Proponiamo di seguito l’elenco di quelle principali:

  • affitto studenti fuori sede;
  • abbonamento mezzi pubblici
  • prestazioni sanitarie effettuate presso strutture private non accreditate;
  • spese sportive per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
  • spese scolastiche e universitarie;
  • spese veterinarie;
  • spese per l’assistenza personale di soggetti non autosufficienti;
  • spese funebri.

Le stesse spese indicate all’articolo 15 del TUIR sono tra l’altro sottoposte alla limitazione per reddito.

A partire dal modello 730/2021, la detrazione spetta:

  • per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 29/03/2021

Fonte: Informazione fiscale 

 

 A spiegarlo è la risposta all'interpello numero 210 del 25 marzo 2021: non si deve trattare di un intervento di nuova costruzione.

Demolizione e ricostruzione con ampliamento: dall'Agenzia delle Entrate  chiarimenti sulla fruizione del Sismabonus

 

Superbonus 110 per cento, per interventi di demolizione e ricostruzione si ha diritto all'agevolazione se nel provvedimento amministrativo risulta che è un lavoro di conservazione del patrimonio edilizio esistente. 

 

Superbonus 110 per cento, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio, l’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio spetta a condizione che nel provvedimento amministrativo risulti che è un lavoro di conservazione del patrimonio edilizio esistente.

Lo spiega la risposta all’interpello numero 210 del 25 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Il documento di prassi specifica che non si deve trattare di un intervento di nuova costruzione.

Deve infine risultare il cambio d’uso degli immobili in residenziale.

 

In conclusione l’Agenzia delle Entrate riporta i limiti di spesa a cui gli interventi dell’istante devono fare riferimento.

Superbonus 110, demolizione e ricostruzione: spetta per la conservazione del patrimonio edilizio

Continuano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul superbonus 110 per cento, l’agevolazione sugli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico introdotta dal decreto Rilancio.

Per quanto riguarda i lavori di demolizione e ricostruzione, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che sono agevolabili a condizione che nel provvedimento amministrativo risulti che è un lavoro di conservazione del patrimonio edilizio esistente.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 210 del 25 marzo 2021.

Il caso concreto nasce dallo spunto presentato dall’istante, che intende fruire del superbonus in caso di interventi antisismici da effettuare su pertinenze di categoria catastale F/2, ovvero ruderi, di categoria C/2 e di categoria C/6.

Tali interventi precedono l’aumento della volumetria esistente entro il limite del 35 per cento e cambi di destinazione d’uso.

A riguardo l’Agenzia delle Entrate spiega che:

“Sotto il profilo fiscale, si ritiene che, fermo restando il rispetto delle condizioni e degli adempimenti normativamente previsti, l’Istante possa fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico, purché nel provvedimento amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione nonché risulti il cambio d’uso degli immobili in "residenziale".”

In altre parole, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dalla legge, devono risultare soddisfatte le seguenti condizioni:

  • dal provvedimento amministrativo che autorizza i lavori deve risultare che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in una nuova costruzione;
  • deve risultare il cambio di destinazione d’uso degli immobili.

A riguardo l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’agevolazione spetta anche per gli interventi sui ruderi, dal momento che, anche se si tratta di una categoria di fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito possono essere considerati come edifici esistenti.

Sono, infatti edifici già costruiti e individuati a livello catastale.

Superbonus 110: i limiti delle spese agevolabili

Un altro aspetto di chiarimento del documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate riguarda i limiti relativi alle spese agevolabili.

In merito il documento di prassi fa il punto sulle soglie di riferimento per gli interventi prospettati dall’istante.

Tali limiti restano gli stessi anche dopo le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, che allunga il periodo dell’agevolazione.

Ai fini del calcolo del limite delle spese ammissibili, si deve considerare il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori.

Nel caso specifico:

  • per gli interventi antisismici è pari a 288.000 euro: 96.000 euro per 3, il numero di unità;
  • per l’installazione degli impianti fotovoltaici è pari a 144.000 euro: 48.000 euro per 3. Resta inoltre il limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
  • per l’istallazione dei sistemi di accumulo: 144.000 euro, ovvero 48.000 euro per 3. In questo caso resta anche il limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

Ad ulteriore chiarimento sugli interventi relativi agli impianti solari fotovoltaici e di accumulo, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare numero 24/E del 2020.

Nel recente documento di prassi viene spiegato quanto segue:

“L’Istante potrà fruire del Superbonus solo per l’istallazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo, per i quali il limite di spesa massimo ammissibile deve essere distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data  di pubblicazione: 26/03/2021

Fonte: Informazione fiscale