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La Cooperativa sociale di produzione e lavoro non può beneficiare del Superbonus se rientra tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi; i chiarimenti delle Entrate.

Il requisito della mutualità per le cooperative di produzione e lavoro -  Euroconference News

Se una Cooperativa sociale di produzione e lavoro corrisponde retribuzioni per un importo non inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, è esente dalle imposte sui redditi, di conseguenza non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

 

Se, invece, fruisce di una esenzione parziale dalle imposte sui redditi, in quanto l'ammontare delle retribuzioni corrisposte risulta essere inferiore al suddetto 50%, potrà usufruire dell'agevolazione Superbonus, e optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa.

 

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'istanza di Interpello del 15 aprile 2021 n. 253

Con riferimento ai soggetti ammessi al Superbonus, l'Agenzia ricorda che la circolare n.24/E del 2020 ha chiarito che, in linea generale, trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area). Tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo ivi previste.

 

E' stato, inoltre, chiarito che il Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, peraltro, non possono esercitare neanche l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

 

Con riferimento al soggetto istante, viene precisato che il Superbonus si applica, tra l'altro, agli interventi effettuati:

  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
  • dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto1991, n. 266, 
  • dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. 

 

Di conseguenza, le cooperative iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio (legge 8 novembre 1991, n. 381), le c.d. ONLUS di diritto, rientrano, pertanto, tra i soggetti beneficiari del cd. Superbonus.

 

Per detti soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale, fermo restando l'esclusione di cui al comma 15-bis dell'articolo 119 (unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico). 

 

Non opera neanche la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119, in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni (come chiarito dalla circolare 30/E del 2020). Per le ONLUS, le OdV e le APS il Superbonus spetta indipendentemente dalla circostanza che l'edificio sia o meno costituito in condominio e, pertanto, anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari di proprietà dei sopra richiamati soggetti.

 

Con riferimento al caso di specie, l'articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, dispone che «I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loroopera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all'ultimo comma, non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà».

 

In conclusione, la cooperativa sociale di produzione e lavoro:

  • non potrà beneficiare del Superbonus, nel caso in cui:
    • corrisponda retribuzioni per un importo non inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, rientrando tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973.

 

  • potrà beneficare del Superbonus, nel caso in cui:
    • corrisponda retribuzioni per un importo inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, usufruendo così della esenzione parziale dalle imposte sui redditi, ai sensi del medesimo art. 11, D.P.R. n. 601/1973. Potrà accedere all'agevolazione, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti ivi previsti con la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 22/04/2021

Fonte: Informazione fiscale 

 

 
 

Modello 730 precompilato 2021, sarà accessibile dal 10 maggio la dichiarazione dei redditi predisposta dall'Agenzia delle Entrate.

Come accedere al 730 precompilato 2021: online dal 10 maggio. I dettagli -  Lavoro e Diritti

Per accedere è necessario avere le credenziali SPID, CIE o CNS, e la scadenza per la trasmissione è fissata al 30 settembre. Facciamo quindi il punto sulle istruzioni da tenere a mente e sui dati presenti.

 

Modello 730 precompilato 2021, si parte dal 10 maggio.

Arrivati ormai vicini alla data a partire dalla quale sarà disponibile la dichiarazione dei redditi online, è bene fare il punto sulle regole per accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate.

Il calendario del modello 730 è stato rivisto alla luce del protrarsi dell’emergenza sanitaria.

Con le ultime proroghe previste dal decreto Sostegni, la scadenza entro la quale l’Agenzia delle Entrate deve rendere accessibile la dichiarazione precompilata è stata spostata al 10 maggio, mentre resta fissato al 30 settembre 2021 il termine ultimo di invio, sia per chi usa la precompilata che per chi si avvale della trasmissione tramite CAF o intermediari.

 

Il 10 maggio 2021 è la data a partire dalla quale i contribuenti potranno visualizzare i dati presenti nel modello 730 precompilato.

Da quelli relativi ai redditi percepiti, estrapolati dalla certificazione unica, fino alle spese detraibili trasmesse da soggetti terzi, facciamo il punto sulle informazioni contenute e sulle istruzioni per l’accesso alla dichiarazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

Modello 730 precompilato 2021: come accedere, scadenza e dati presenti

È dal 2015, in relazione ai redditi del 2014, che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di lavoratori dipendenti e pensionati il modello 730 precompilato, la dichiarazione dei redditi predisposta sulla base dei dati trasmessi da soggetti terzi al Fisco.

L’accuratezza dei dati presenti è sensibilmente migliorata negli anni, anche alla luce dell’estensione dell’obbligo di invio dei dati relativi alle spese sostenute.

Dalle spese sanitarie, fino a quelle scolastiche e quelle relative ai lavori edilizi, nel modello 730 precompilato trovano spazio numerose informazioni, che il contribuente può scegliere di accettare ovvero integrare.

Per la messa a punto del modello 730 precompilato sono quindi chiamati in causa più soggetti. Dopo la fase di trasmissione dei dati da parte di datori di lavoro e altri soggetti, la palla passa nelle mani dell’Agenzia delle Entrate, che predispone la dichiarazione dei redditi del contribuente sulla base delle informazioni in suo possesso.

Per il modello 730 precompilato 2021, la prima data da segnare in rosso sul calendario è quella del 10 maggio, giorno a partire dal quale il contribuente potrà accedervi. Ancora non è noto, invece, da quando sarà possibile modificare i dati presenti, e si attendono novità a breve.

Sono molte le novità al debutto, partendo dall’obbligo di tracciabilità per le detrazioni fiscali. Ad eccezione di farmaci e spese mediche sostenute presso strutture pubbliche o private accreditate, nel modello 730 entrano solo quelle pagate con carte e bancomat.

 

Nella dichiarazione dei redditi 2021 entrano inoltre il superbonus del 110 per cento ed il bonus facciate, due novità dello scorso anno nell’ambito delle agevolazioni edilizie.

Si ricorda che per accedere al modello 730 precompilato, il contribuente dovrà utilizzare una delle seguenti credenziali:

  • Spid - il "Sistema Pubblico dell’Identità Digitale" per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione
  • Cie - Carta d’identità elettronica 3.0
  • Pin e password Inps - si ricorda che dal 1° ottobre 2020 non vengono più rilasciate le credenziali dell’Istituto, ma restano valide quelle in possesso del contribuente fino a naturale scadenza, e comunque entro il 30 settembre 2021;
  • Pin e password Fisconline - anche per le credenziali dell’Agenzia delle Entrate, si ricorda che non vengono più rilasciate dal 1° marzo 2021, ma è possibile utilizzare quelle in possesso fino al 30 settembre 2021.

Modello 730 precompilato 2021, scadenza unica per l’invio fissata al 30 settembre

La stagione della dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti e pensionati si concluderà il 30 settembre 2021. È questa la scadenza prevista per i contribuenti che utilizzano il modello 730.

Il termine di trasmissione è lo stesso per chi si avvale del modello 730 precompilato 2021 e per chi effettua l’invio della dichiarazione dei redditi tramite CAF, professionisti o tramite il sostituto d’imposta.

Il nuovo calendario delle scadenze del modello 730, in vigore dal 2020, incide sui termini per i rimborsi fiscali. Alla luce del termine lungo per l’invio del 30 settembre 2021, la data per l’erogazione del rimborso Irpef spettante è differenziata in relazione al periodo di trasmissione della dichiarazione dei redditi.

Nello specifico, il rimborso emerso dal modello 730 precompilato è erogato sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ovvero il risultato contabile della dichiarazione.

Presentazione della dichiarazione Scadenza per comunicazione dati al sostituto d’imposta
Entro il 31 maggio Entro il 15 giugno
Dal 1° al 20 giugno Entro il 29 giugno
Dal 21 giugno al 15 luglio 23 luglio
Dal 16 luglio al 31 agosto Entro il 15 settembre
Dal 1° al 30 settembre Entro il 30 settembre

Tra gli appuntamenti in calendario, bisogna poi ricordare la scadenza del 25 ottobre, termine entro il quale si potrà presentare il modello 730 integrativo in caso di errori.

Modello 730 precompilato 2021, i dati presenti nella dichiarazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate

Il set di informazioni del quale si avvale l’Agenzia delle Entrate per predisporre il modello 730 precompilato 2021 è particolarmente articolato.

Nella dichiarazione dei redditi precompilata sono presenti, in primo luogo, i dati relativi ai redditi corrisposti al lavoratore o al pensionato dal proprio sostituto d’imposta. Trovano poi spazio molte delle spese detraibili, tra le quali a titolo esemplificativo gli interessi passivi per il mutuo, le spese relative a farmaci o visite mediche.

Passiamo quindi in rassegna l’elenco delle informazioni e dei dati che il contribuente potrà visualizzare nel proprio modello 730 precompilato 2021:

  • i dati della Certificazione Unica, consegnata al dipendente o pensionato dal sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente pensionistico) e inviata da quest’ultimo all’Agenzia delle Entrate. Si tratta, ad esempio, del reddito di lavoro dipendente o di pensione, ritenute Irpef, trattenute di addizionale regionale e comunale e dati dei familiari a carico;
  • i dati relativi alle locazioni brevi (corrispettivi e ritenute) contenuti nella Certificazione unica - Locazioni brevi, inviata dagli intermediari immobiliari;
  • gli interessi passivi sui mutui, i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi e i contributi previdenziali, che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali;
  • contributi deducibili e/o detraibili versati a enti o casse con finalità assistenziali o a società di mutuo soccorso;
  • le spese sanitarie e i relativi rimborsi comunicati da medici, farmacie, strutture sanitarie accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture sanitarie autorizzate e non accreditate, parafarmacie, ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, nonché da enti e casse con finalità assistenziali per quanto riguarda i rimborsi;
  • le spese veterinarie e i relativi rimborsi, comunicati da farmacie, parafarmacie e veterinari;
  • le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri e i contributi versati alla previdenza complementare, che vengono comunicati rispettivamente, da università e da enti che erogano rimborsi delle spese universitarie, da soggetti che esercitano attività di pompe funebri e da enti previdenziali;
  • le spese per la frequenza degli asilo nido e relativi rimborsi che vengono comunicate dagli asili nido pubblici e privati e dagli atri soggetti che ricevono le rette e/o che erogano i relativi rimborsi;
  • alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: per esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di arredo degli immobili ristrutturati e di riqualificazione energetica degli edifici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili.

Sono queste le informazioni più importanti a disposizione del Fisco per la messa a punto della precompilata. Il contribuente può scegliere di accettare il modello 730 così come predisposto dall’Agenzia delle Entrate, ovvero modificarlo in caso di errori o informazioni mancanti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data pubblicazione: 21/04/2021

Fonte: Informazione fiscale 

Fornisce nuove istruzioni per l'apposizione del visto di conformità.

Commercialisti e Superbonus: i documenti necessari per il visto di  conformità – CreaValore

Superbonus 110 per cento: il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili aggiorna la check list per i professionisti.

Superbonus 110 per cento, nuove istruzioni per i commercialisti: il CNDCEC aggiorna la check list dei controlli preventivi all’apposizione del visto di conformità.

La guida aggiornata, pubblicata il 19 aprile 2021 e frutto del lavoro di ricerca del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, tiene conto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, tra cui la proroga dell’agevolazione fino al 30 giugno 2022 e, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2023.

Il documento fornisce tutte le indicazioni utili per il rilascio del visto di conformità sulle comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate ne casi di opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

 

Oltre alle indicazioni operative per l’apposizione del visto di conformità, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti mette a disposizione dei professionisti anche i facsimile di lettera di incarico professionale e di preventivo per prestazioni relative al Superbonus ed una sintesi aggiornata delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate agli interpelli sulla materia.

Superbonus 110 per cento, visto di conformità: nuove istruzioni dei Commercialisti

Per l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito relativa al superbonus del 110 per cento è necessario il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

Il visto è rilasciato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997. Si tratta del visto leggero rilasciato nell’ambito delle dichiarazioni fiscali.

Questo è uno degli aspetti evidenziati nel documento aggiornato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti e pubblicato il 19 aprile 2021.

Il visto di conformità leggero implica il riscontro della corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione con i dati relativi ai documenti e alle disposizioni che regolano detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta e scomputo delle ritenute d’acconto.

Il professionista tenuto al rilascio del visto di conformità per il superbonus del 110 per cento è tenuto quindi ad eseguire un’attività di controllo formale e non di merito, con il fine di evitare errori materiali e di calcolo.

Il professionista abilitato che rilascia il visto di conformità per il superbonus del 110 per cento attesta quindi che, in base ai documenti predisposti dal contribuente, sussistono i presupposti per l’accesso alla detrazione fiscale. Tra i compiti del commercialista o altro professionista c’è inoltre la verifica circa la presenza di asseverazioni e attestazioni rilasciate da tecnici incaricati.

Anche in tal caso, al professionista è richiesto un mero controllo formale di tipo documentale, così come effettuato ai fini del visto di conformità per il modello 730.

Sono queste alcune delle indicazioni fornite dai Commercialisti, nel documento redatto dalla Fondazione Nazionale e dal CNDCEC.

Superbonus 110 per cento, dal visto di conformità alla lettera di incarico: area riservata sul sito della FNC

Accanto all’aggiornamento della check list dei controlli relativi al visto di conformità, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti fornisce un nuovo servizio per i professionisti.

Sul portale della FNC vengono messi a disposizione, oltre alla check list in formato personalizzabile, anche:

  • i modelli di dichiarazioni sostitutive da rendere ai fini del superbonus del 110 per cento;
  • i facsimile di lettera di incarico professionale e di preventivo per prestazioni relative al Superbonus;
  • la sintesi aggiornata delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate agli interpelli sulla materia, corredata dalla raccolta degli interpelli medesimi in versione integrale, in formato pdf.

Per scaricare gli allegati, i commercialisti possono accedere all’apposita area riservata creata sul portale della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, compilando il modulo presente sul sito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 20/04/2021

Fonte: Informazione fiscale

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