Layout Type

Presets Color

Background Image

Annunci

 

Nuova IMU 2020: ecco cosa cambia. Probabile proroga della scadenza

IMU 2020 completamente modificata, eliminata la TASI. Probabile rinvio della scadenza del 16 giugno nel Decreto Aprile

 

 

Non trova pace l'IMU, che dopo modifiche continue e complicazioni,è stata riscritta dalla Legge di bilancio 2020. Prima di entrare nel merito, però, si deve tener conto che probabilmente ci saranno modifiche nel cd. Decreto Aprile, l'ulteriore decreto a cui il Governo sta lavorando per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus. Una delle misure allo studio consiste nella moratoria dei pagamenti dell'IMU del 16 giugno, con l'eliminazione delle sanzioni per coloro che verseranno entro il 16 luglio, ma usare il condizionale è d'obbligo. 

In attesa di vedere le misure definitive contenute nel decreto aprile in merito all'IMU, vediamo cosa ha previsto la Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) che ha praticamente riscritto la disciplina della IUC eliminando la TASI e facendola confluire, a parità di gettito, nell'IMU.

Si ricorda che in generale, il presupposto d'imposta è costituito dal possesso di immobili ovvero di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Per quanto riguarda il possesso dell'abitazione principale o assimilata costituisce presupposto d'imposta solo nel caso in cui si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie Al, A8 e A9 (c.d. abitazioni di lusso). Attenzione va prestata al fatto che è stato introdotto l'obbligo di pagamento per il 2020 anche per gli immobili destinati dal costruttore alla vendita

In generale sono confermate le vari disposizioni vigenti, compresa la tassazione derivante dai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e le basi imponibili di IMU-TASI grazie al richiamo ai moltiplicatori delle rendite catastali rivalutate e alle riduzioni della base imponibile per fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati inagibili, inabitabili o inutilizzati di fatto, unità immobiliari concessi in comodato a parenti in linea retta secondo le condizioni previste. Parimenti, sono disciplinati i casi di esenzione e riduzione di imposta senza sostanziali modifiche rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente. 

Per quanto riguarda l'aliquota di base per ciascuna categoria di immobili questa è costituita dalla somma delle vigenti aliquote di base IMU e TASI: per gli immobili diversi dalle abitazioni principale, che rappresentano la categoria di maggior rilevanza ai fini del gettito, l'aliquota di base, pari allo 0,86%, è costituita dalla somma dell'aliquota di base IMU (0,76%) e TASI (0,1 %).

 

Categoria Immobile Aliquota base Aliquota

massima

Abitazione principale (A l, A8, A9) 0,50% 0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10% 0,10%
Fabbricati merce * 0,10% 0,25%
Terreni agricoli 0,76% 1,06%
Immobili ad uso produttivo (D) ** 0,86% 1,06%
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti 0,86% 1,06%

 

*esenti dal 2022

Attenzione va però prestato al fatto che il carico fiscale sugli immobili non dipende però dall'applicazione dell'aliquota di base ma dall'aliquota effettivamente deliberata che può essere stabilita nei limiti dello spazio di manovrabilità concesso ai comuni. In tal senso si prevede una completa manovrabilità al  ribasso con la facoltà per i comuni di azzerare l'aliquota e una manovrabilità al rialzo identica a quella vigente. 

Tra le altre principali modifiche segnaliamo:

  • la riduzione dell’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale,
  • l'aumento dal 2020 della deducibilità dell'imposta dal reddito d'impresa, che sarà interamente deducibile dal 2022,
  • la cancellazione dell'esenzione per i pensionati all'estero.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 22/04/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 Edilizia: proroga bilanci e versamenti CNCE

Riepilogo adempimenti per imprese e casse edili dopo il decreto Liquidità e Cura Italia: versamenti sospesi, proroga bilanci, anticipo ferie e APE, dalla CNCE

 

 

A causa dell'emergenza Coronavirus la Commissione nazionale delle Casse edili ha comunicato una serie di misure e proroghe nella attuale gestione degli adempimenti delle imprese nell'edilizia, collegate alla firma dell'Accordo del 23 marzo 2020   tra ANCE, ACI PL, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,  CONFAPI ANIEM   e FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL . Il protocollo prevedeva il ricorso alla cassa integrazione  per i  lavoratori sospesi secondo quanto previsto  dall'apposita normativa, con l'individuazione di appositi meccanismi o prestazioni  finalizzati ad accorciare i tempi  e proroghe di versamenti contributivi per  dare sostegno alla liquidità alle imprese .

Ricordiamo in sintesi ( in allegato l'accordo e la scheda operativa) i principali provvedimenti:

  • i versamenti  alle Casse relativi ai mesi di febbraio - marzo 2020 sono  prorogati al 31 maggio 2020 (Rimangono fermi gli obblighi relativi agli altri adempimenti collegati alle norme contrattuali e   l’obbligo di presentazione delle  denunce secondo le scadenze previste)
  • Rateizzazioni  Al termine del periodo di sospensione, i  versamenti prorogati potranno anche essere oggetto di rateizzazione, senza sanzioni e né

interessi, per un massimo di 4 rate .  Le scadenze relative ai ratei delle rateizzazioni in essere che cadano nei mesi di febbraio e marzo  2020 sono prorogate al 31 maggio 2020

  • Le Casse Edili/Edilcasse non dovranno tener conto di eventuali mancati versamenti effettuati nei mesi di febbraio e marzo ai fini del rilascio del Durc
  • Anticipo trattamento per ferie e APE :  Le Casse dovranno anticipare agli operai il pagamento del trattamento economico per ferie  entro il 30 aprile 2020 (salvo proroga su intesa delle parti),   In caso di accantonamento parziale, nel suddetto  periodo, verrà erogato l’importo effettivamente accantonato.

- le Casse dovranno informare i lavoratori  dell’anticipazione dovuta all’emergenza sanitaria  inviando un modulo predisposto sulla base del  facsimile elaborato dalla CNCE (Modulo 1 ALLEGATO alla sintesi operativa ). Il successivo conguaglio delle somme  nonché gli accantonamenti relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020, avverrà secondo le  consuete modalità,
Le Casse Edili/Edilcasse dovranno provvedere all’anticipazione dell’erogazione dell’anzianità  professionale edile (APE) maturata, a partire dal 1 aprile 2020
informando i lavoratori   con  il modulo predisposto dalla CNCE  (Modulo 2)

  • Sospensione versamenti a seguito del D.L. Liquidità (DL 23/2020): alla luce di quanto previsto dall'art. 18, co. 5 e come chiarito anche dalla circolare 9 E 2020 dell'Agenzia delle Entrate, si ricorda che  è prevista la sospensione, per gli enti non commerciali, tra cui rientrano anche le Casse Edili/Edilcasse, per i mesi di aprile e di maggio 2020, dei versamenti riguardanti :

a) ritenute alla fonte e  trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (Inps e Inail).

I versamenti sospesi  dovranno essere effettuati in un'unica soluzione, senza sanzioni e  interessi, entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di  5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non è  previsto  il rimborso di quanto già versato prima della sospensione.
 

  • La CNCE, con Comunicazione del 17 aprile 2020,  ricorda alle aziende  che hanno la facoltà di beneficiare delle rateazioni, nel rispetto del limite massimo di 4 rate, senza sanzioni, né interessi.  La CNCE precisa, inoltre, che le suddette rateazioni sono delle mere dilazioni di pagamento, alle quali la Cassa concede l’accesso, su richiesta di chi ne sia interessato, a decorrere dal mese di giugno 2020.
  • In data 15 aprile , alla luce del protrarsi dell'Emergenza COVID- 19 su tutto il territorio nazionale, le Presidenze degli Enti Nazionali, su mandato delle parti sociali, hanno deliberato eccezionalmente l'ulteriore proroga dei termini contrattualmente e statutariamente previsti di approvazione dei bilanci fino alla fine del mese di maggio 2020.

 

 

 

 

 

2 FILES ALLEGATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 21/04/2020

Fonte: Commissione nazionale casse edili

 

Cassa integrazione COVID 19 senza firma del modello SR41

INPS comunica che il modello cartaceo per il pagamento delle integrazioni salariali sarà abolito. Intanto eliminato l'obbligo di firma da parte del lavoratore. Novità nella compilazione

 

 

Con il messaggio n. 1508 del 6 aprile ( allegato sotto), l'INPS comunica una ulteriore semplificazione nella procedura di pagamento della cassa integrazione ai lavoratori a seguito delle difficoltà create dall'emergenza epidemilogica Coronavirus .
In particolare si tratta dell'eliminazione dell'obbligo di firma del modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”) utilizzato per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali (ordinarie, straordinarie, FIS, Fondi e deroga) . Si ricorda che il modello  serve all' invio telematico di dati utili alla liquidazione della prestazione e all’accredito della contribuzione figurativa , che viene anche stampato e che  il datore di lavoro deve di solito far sottoscrivere al lavorare beneficiario.

Attualmente la sottoscrizione del modello da parte del lavoratore non è realizzabile  per le  restrizioni di mobilità dei cittadini quindi Inps comunica che,  anche in un’ottica generale di revisione del sistema,   il modello cartaceo verrà definitivamente dismesso , e si passerà all’acquisizione di tutti i dati utili al pagamento diretto tramite i flussi UniEmens.

 

Nel frattempo l'istituto dispone quindi :

  1. l’abolizione dell’obbligo di firma da parte del lavoratore del modello cod. “SR41”. Eventuali informazioni utili al lavoratore, potranno essere richieste dallo stesso al proprio datore di lavoro che avrà comunque la possibilità di stampare - come di consueto - il predetto modello.
  2. le condizioni soggettive di responsabilità da parte del lavoratore, contenute nel quadro G , non saranno più autocertificate, ma verranno verificate d’ufficio con  dati presenti negli archivi  dell’Istituto.
  3.  per la certificazione dell’IBAN sul quale avviene l’accredito della prestazione sono state diramate istruzioni  con la circolare n. 48 del 29 marzo 2020  per cui l'istituto si fa carico di verificare direttamente con gli istituti di credito le informazioni già possedute   e a partire dal 10 aprile 2020, per le prestazioni pensionistiche e non pensionistiche erogate dall’Istituto mediante l’accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto di deposito  non è più prevista la compilazione e trasmissione dei modelli “AP03” , “AP04” nonché “SR163” e “SR185” né Poste Italiane e gli Istituti di credito sono più tenuti alla loro validazione.
     
  4. vengono introdotte alcune semplificazioni nella compilazione del modello telematico “SR41”.

 

Su quest'ultimo punto sono già operative:

  • l’indicazione del numero di autorizzazione comunicato dall’Istitut  che consente l’abbinamento automatico del file “SR41” alla autorizzazione. A breve sarà aggiornato il  programma che automatizza le successive fasi di lavorazione in carico alle Strutture territoriali INPS . Da questa modalita restano esclusi  i beneficiari cui deve essere applicata una trattenuta sull’importo della prestazione (ad esempio: per la presenza di pensione o di provvedimenti giudiziari a favore del coniuge separato o divorziato, ma NON la trattenuta sindacale). 
  • la non obbligatorietà della compilazione dei quadri D ed E, e dei dati relativi allo stato civile, titolo di studio, partecipazione a lavori socialmente utili ed eventuali periodi effettuati.
  • Adeguamento del flusso di controllo dei modelli “SR41” 
  • possibilita di riduzione del numero di file da inviare , grazie all'utilizzo di  flussi relativi a piu mensilità 

 

Per i prossimi giorni si annuncia invece  la possibilità di effettuare pagamenti plurimi nella stessa giornata consentendo la selezione per gruppi omogenei di prestazione quali:

  • FONDI SENZA CAUSALE COVID;
  • FONDI CON CAUSALE COVID;
  • CIGO, CIGS, CIGD SENZA CAUSALE COVID;
  • CIGO, CIGD CON CAUSALE COVID.

 

 

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 07/04/2020

Fonte: Inps