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Il tuo commercialista: Cassa integrazione COVID 19 senza firma del modello SR41

 

Cassa integrazione COVID 19 senza firma del modello SR41

INPS comunica che il modello cartaceo per il pagamento delle integrazioni salariali sarà abolito. Intanto eliminato l'obbligo di firma da parte del lavoratore. Novità nella compilazione

 

 

Con il messaggio n. 1508 del 6 aprile ( allegato sotto), l'INPS comunica una ulteriore semplificazione nella procedura di pagamento della cassa integrazione ai lavoratori a seguito delle difficoltà create dall'emergenza epidemilogica Coronavirus .
In particolare si tratta dell'eliminazione dell'obbligo di firma del modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”) utilizzato per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali (ordinarie, straordinarie, FIS, Fondi e deroga) . Si ricorda che il modello  serve all' invio telematico di dati utili alla liquidazione della prestazione e all’accredito della contribuzione figurativa , che viene anche stampato e che  il datore di lavoro deve di solito far sottoscrivere al lavorare beneficiario.

Attualmente la sottoscrizione del modello da parte del lavoratore non è realizzabile  per le  restrizioni di mobilità dei cittadini quindi Inps comunica che,  anche in un’ottica generale di revisione del sistema,   il modello cartaceo verrà definitivamente dismesso , e si passerà all’acquisizione di tutti i dati utili al pagamento diretto tramite i flussi UniEmens.

 

Nel frattempo l'istituto dispone quindi :

  1. l’abolizione dell’obbligo di firma da parte del lavoratore del modello cod. “SR41”. Eventuali informazioni utili al lavoratore, potranno essere richieste dallo stesso al proprio datore di lavoro che avrà comunque la possibilità di stampare - come di consueto - il predetto modello.
  2. le condizioni soggettive di responsabilità da parte del lavoratore, contenute nel quadro G , non saranno più autocertificate, ma verranno verificate d’ufficio con  dati presenti negli archivi  dell’Istituto.
  3.  per la certificazione dell’IBAN sul quale avviene l’accredito della prestazione sono state diramate istruzioni  con la circolare n. 48 del 29 marzo 2020  per cui l'istituto si fa carico di verificare direttamente con gli istituti di credito le informazioni già possedute   e a partire dal 10 aprile 2020, per le prestazioni pensionistiche e non pensionistiche erogate dall’Istituto mediante l’accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto di deposito  non è più prevista la compilazione e trasmissione dei modelli “AP03” , “AP04” nonché “SR163” e “SR185” né Poste Italiane e gli Istituti di credito sono più tenuti alla loro validazione.
     
  4. vengono introdotte alcune semplificazioni nella compilazione del modello telematico “SR41”.

 

Su quest'ultimo punto sono già operative:

  • l’indicazione del numero di autorizzazione comunicato dall’Istitut  che consente l’abbinamento automatico del file “SR41” alla autorizzazione. A breve sarà aggiornato il  programma che automatizza le successive fasi di lavorazione in carico alle Strutture territoriali INPS . Da questa modalita restano esclusi  i beneficiari cui deve essere applicata una trattenuta sull’importo della prestazione (ad esempio: per la presenza di pensione o di provvedimenti giudiziari a favore del coniuge separato o divorziato, ma NON la trattenuta sindacale). 
  • la non obbligatorietà della compilazione dei quadri D ed E, e dei dati relativi allo stato civile, titolo di studio, partecipazione a lavori socialmente utili ed eventuali periodi effettuati.
  • Adeguamento del flusso di controllo dei modelli “SR41” 
  • possibilita di riduzione del numero di file da inviare , grazie all'utilizzo di  flussi relativi a piu mensilità 

 

Per i prossimi giorni si annuncia invece  la possibilità di effettuare pagamenti plurimi nella stessa giornata consentendo la selezione per gruppi omogenei di prestazione quali:

  • FONDI SENZA CAUSALE COVID;
  • FONDI CON CAUSALE COVID;
  • CIGO, CIGS, CIGD SENZA CAUSALE COVID;
  • CIGO, CIGD CON CAUSALE COVID.

 

 

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 07/04/2020

Fonte: Inps