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Da oggi al via la richiesta del contributo a fondo perduto: a chi spetta

A chi spetta e come fare richiesta del contributo a fondo perduto: da oggi lunedì 15 giugno è possibile presentare la domanda all'Agenzia delle Entrate

 

 

Da oggi, lunedì 15 giugno e fino al 13 agosto, è possibile inviare la domanda per la richiesta del contributo a fondo perduto (art. 25 Dl Rilancio), la somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate, tramite bonifico bancario, a seguito della presentazione, in via telematica, di una apposita istanza, della quale può usufruire una vasta platea di beneficiari, senza alcun obbligo di restituzione, per far fronte ai danni economici subiti a seguito dall’emergenza epidemiologica “Covid 19".

I destinatari del contributo a fondo perduto COVID-19, sono i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, che hanno conseguito nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.

Oltre al requisito del fatturato, è necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:

  • l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
  • inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019
  • domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L’elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell’istanza.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019. in particolare:

  • il 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
  • il 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
  • il 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per saperne di più

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 15/06/2020

 

Fonte: Fisco e Tasse

 

Il 15 giugno il via alle domande per Voucher 3I-investire in innovazioni

Investire in Innovazioni - Voucher 3I : disponibile il fac-simile della domanda da presentare on line sul portale di INVITALIA gestore dell’iniziativa

 

 

 

Voucher 3I è un’iniziativa rivolta alle start-up innovative che finanzia l’acquisto di servizi di consulenza specialistica nei percorsi di brevettabilità delle loro invenzioni.

Tale incentivo è stato introdotto con il Decreto Crescita (art 32, comma 7, D.L. 34/2019) convertito con modificazioni dalla L. 58/2019. È una misura agevolativa promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestita da Invitalia valida per il triennio 2019-2021.

 

Le domande sono presentabili tramite piattaforma on-line a partire dal 15 giugno con apposito fac-simile

SCARICABILE QUI

e accompagnato dalla seguente documentazione:

  • una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
  • l'accordo di consulenza tra la startup innovativa e il fornitore del servizio compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal consulente prescelto e dal legale rappresentante della start up innovativa. Non sarà possibile redigere e inviare una domanda senza allegare tale documento. 

Sarà inoltre necessario che vi sia piena corrispondenza tra i dati relativi al fornitore (nominativo, codice fiscale / partita IVA ecc.) indicati nell'accordo di consulenza e quanto riportato nella domanda di ammissione.

In assenza di tale conformità, Invitalia non potrà prendere in esame la domanda presentata.

 

Vediamo come si svolge l’iter delle domande in caso di esito positivo o negativo:

la start-up innovativa presenta richiesta a Invitalia esclusivamente tramite la procedura informatica appositamente predisposta e indicando la tipologia del servizio di cui vuole beneficiare nonché il fornitore dello stesso (sarà necessario allegare accettazione dell’incarico da parte di quest’ultimo)

Entro 30 giorni dalla domanda INVITALIA verifica i requisiti di richiedente e fornitore. Appena avviata la procedura di verifica avvisa quest’ultimo. In caso di esito positivo della stessa, rilascia il voucher alla start-up e lo notifica al fornitore prescelto. Il fornitore provvede entro 120 giorni ad erogare il servizio richiesto che sarà pagato con il voucher. Successivamente il fornitore dovrà inviare ad INVITALIA apposita documentazione attestante una relazione conclusiva dell’erogazione del servizio controfirmata dalla start-up, il voucher 3l ricevuto dall’impresa, la fattura per il servizio intestata a INVITALIA che verificato il tutto provvederà al pagamento (in caso di diniego non pagherà il voucher)

in caso di esito negativo della domanda INVITALIA procede a darne con istanza ad entrambi apposita comunicazione.

Il Voucher 3I finanzia l’acquisizione di servizi specialistici di consulenza per la brevettazione, attraverso il rilascio di voucher per:

  • verifica della brevettabilità dell’invenzione ed effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive al deposito della domanda di brevetto (importo consentito euro 2.000 + IVA)
  • stesura della domanda di brevetto e di deposito della stessa presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (importo consentito euro 4.000 + IVA)
  • deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto (importo consentito euro 6.000 + IVA).

Attenzione va prestata al fatto che una impresa può richiedere nell’anno, conteggiato a partire dalla prima richiesta, un massimo di 3 voucher per singola tipologia per cui massimo 9 totali.

Soggetti fornitori abilitati:

I servizi possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e avvocati, iscritti negli appositi elenchi predisposti e gestiti dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense.

 

 

 

 

 

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Pubblicato il 11/06/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Bonus professionisti aprile: nuove domande dall'8 giugno

Decreto in arrivo per il bonus aprile ai professionisti iscritti alle Casse Ordinistiche. Sara automatico per chi lo ha già richiesto in marzo. Devono fare domanda gli iscritti anche a gestioni INPS

 

 

La ministra del lavoro Catalfo ha annunciato ieri di aver firmato il decreto attuativo per garantire  il bonus di aprile ai professionisti iscritti alle Casse private . La proroga del bonus marzo è stata prevista dal decreto rilancio sia per aprile che per maggio ma per ora pare che sia in fase di pubblicazione solo il provvedimento che stanzia le risorse per il mese di aprile. Come in precedenza saranno le rispettive casse ordinistiche a gestire le domande.

La ministra ha ricordato che  con il Decreto rilancio la platea si è allargata  in quanto è stato eliminato l'obbligo di iscrizione ESCLUSIVA alla Cassa privata, mentre resta il divieto per i beneficiari di pensione e i titolari di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Inoltre l’indennità di 600 euro viene garantita anche

  • a chi si è iscritto  tra il 2019 e il 23 febbraio 2020,  con  un reddito complessivo 2018  sotto i 50mila euro.
  • a chi ha chiuso la partita Iva nel periodo compreso dal 23 marzo e il 30 aprile 2020 . 

Per  chi ha già ricevuto  l’indennità nel mese di marzo  viene prevista l’erogazione automatica  per il mese di aprile; a quanto emerge dalla bozza di decreto dall’8 giugno  potranno quindi presentare la domanda coloro che non rientravano nella platea del Decreto Cura Italia ovvero  gli iscritti anche a gestioni INPS . (cfr i requisiti previsti dal decreto Cura Italia nell'articolo "Bonus 600 euro professionisti con casse previdenziali".)

l’istanza va presentata  seguendo i modelli predisposti da ciascuna Cassa , allegando una autocertificazioine in cui si dichiara di  essere libero professionista, non titolare di pensione diretta e di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di non aver percepito altri  bonus  previsti dai decreti Cura Italia e Rilancio,  oltre che i requisiti reddituali già previsti:

  • un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro  con attività  limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza COVID-19;
  • un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro, con attività cessato o ridotta di almeno il 33% o sospesa  in conseguenza
  • dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

(Qui il tool gratuito per il calcolo del requisito reddituale ) 

Alla domanda va allegata anche copia del documento d’identità, codice fiscale e coordinate bancarie o postali  per il pagamento . L’erogazione delle somme  sarà disposta  in base all’ordine cronologico delle domande presentate e accolte dopo la verifica della sussistenza dei requisiti.

In questo momento il decreto  è alla Corte dei Conti e dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale  domani. Andranno verificate le modalità operative  sui siti delle propria cassa previdenziale di appartenenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 05/06/2020

Fonte: Fisco e Tasse