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Decreto Rilancio: novità e aggiornamento delle FAQ sulla sospensione cartelle

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento sospesi fino al 31 agosto e aggiornamento delle FAQ dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione sulla sospensione delle attività di riscossione

 

 

Il  “Decreto Rilancio” Decreto Legge n. 34/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, ha introdotto diverse novità in materia di riscossione, in particolare, secondo quanto disposto dall’articolo 154 comma 1, lettera a), è prevista la sospensione fino al 31 agosto dei termini di versamento derivanti da:

  • cartelle di pagamento,
  • avvisi di addebito
  • avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

 

La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, delle procedure e degli altri atti di riscossione.

Pertanto sono sospesi i termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione scadenti dall’8 marzo al 31 agosto 2020 (già previsti dal decreto “Cura Italia”, Dl n. 18/2020, ma in precedenza fino al 31 maggio) per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, e dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 30 settembre 2020.

Si consente inoltre di versare le rate di alcuni istituti agevolativi, tra cui la “rottamazione-ter” e il “saldo e stralcio”, in scadenza nell’anno 2020, se non versate alle relative scadenze, entro il 10 dicembre 2020 e si amplia la possibilità di chiedere dilazioni.

Scatta anche lo stop ai pignoramenti di stipendi e pensioni già avviati e arrivano regole più soft per le rateizzazioni e novità anche per i pagamenti della pubblica amministrazione.

Per questo motivo sono state aggiornate le risposte alle domande più frequenti (Faq) per fornire alcuni chiarimenti ai contribuenti in merito alle diposizioni introdotte, in materia di riscossione.

Vediamo le novità in merito alle sospensioni, così come indicato anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

 

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento (art. 154, lettera a)

Differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo (*) al 31 agosto 2020. Dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2020.

 (*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

 

"Rottamazione-ter” - “Saldo e stralcio” (art. 154, lettera c)

Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.

Per il pagamento entro questo termine “ultimo” di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

 

Rateizzazioni (art. 154, lettere b, d)

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

 

Sospensione attività di notifica e pignoramenti (art. 154, lettera a) (art. 152)

Differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.

Sospensione fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto su stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 agosto 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza  di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Dal 1° settembre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

 

 

 

 

 

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Pubblicato il 27/05/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Parrucchieri e estetiste: ecco le regole per riaprire

Pubblicato il documento tecnico INAIL/ISS con le raccomandazioni per parrucchieri, estetiste servizi di cura alla persona. In alcune regioni si riapre il 18 maggio

 

 

E' stato approvato ieri e  pubblicato oggi sul sito web INAIL il documento tecnico con  l’analisi del rischio contagio per le attivita del settore della cura alla persona  che fornisce indicazioni sulle misure da adottare per il contenimento della diffusione del virus.  “Non si tratta di disposizioni vincolanti – ha precisato il presidente dell’Inail, Franco Bettoni – ma di contributi di carattere scientifico, che contengono analisi del rischio per settori specifici di attività, per cui forniscono ipotesi di modulazione delle misure di contenimento già note. Spetterà alle autorità politiche e alle parti sociali trovare il giusto contemperamento tra gli interessi in gioco, con la flessibilità che le situazioni territoriali possono richiedere  tutelando allo stesso tempo la salute dei lavoratori, degli imprenditori e della popolazione in generale. Se, sulla base del trend epidemiologico e dell’analisi dei dati di monitoraggio regionale, si dovesse verificare un miglioramento degli indici di contagio, il Comitato tecnico scientifico potrà richiedere la  revisione del quadro delle raccomandazioni”. Dopo il via libera della Conferenza Stato Regioni all'autonomia delle amministrazioni regionali in tema di riaperture , si segnala che  il Veneto il Friuli  le Marche  e le regioni del Sud sono orientate ad aprire anche queste attività già dal 18 maggio mentre sembrano più prudenti Lombardia e Piemonte.

Il settore della cura alla persona, che comprende i saloni di barbieri e parrucchieri, gli istituti di bellezza, solarium, estetisti fino ai semplici  manicure,  conta  oltre 140mila imprese, il 75% circa delle quali costituito da parrucchieri-barbieri e con  260mila addetti complessivamente .

E' uno dei settori a maggiore rischio secondo le valutazioni INAIL  sul Coronavirus, per l'inevitabile  prossimità con il cliente e l’elevata probabilità di esposizione a fonti di contagio, e la presenza di operazioni che comportano la formazione di aerosol.

 

Vediamo le misure di prevenzione proposte nel documento:

 

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'

  • Stretta programmazione dell'attivita con prenotazione dei servizi per minimizzare il numero di persone presenti 
  • eventualmente predisporre aree di attesa all'esterno (ora esenti da imposte)
  • deroghe ai giorni di chiusura ed estensione degli orari di apertura
  • distanziamento delle postazioni di almeno due metri
  • ventilazione continua dei locali, se possibile lavorare con le porte aperte.
  • utilizzo della mascherina di comunità  obbligatorio da parte del cliente  sin dall'ingresso, a eccezione del tempo necessario per  i trattamenti che non lo rendano possibile.
  • grembiuli e asciugamani monouso  oppure di materiali  riutilizzabili lavabili ad almeno 60 gradi per 30 minuti.
  • In tutti i casi possibili, le procedure devono essere svolte rimanendo alle spalle del cliente.
  •  Eliminare riviste ed ogni altro oggetto che possa essere di utilizzo promiscuo nel locale.
  •  In caso di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C il cliente dovrà rimanere a casa.
  • Ogni cliente accede al locale da solo. Consentito un accompagnatore solo per i clienti che necessitano di assistenza
  •  Consegnare all’ingresso una borsa/sacchetto individuale monouso  per raccogliere gli effetti personali del cliente da restituire al completamento del servizio
  • evitare di maneggiare il denaro  contante, privilegiando i pagamenti elettronici.
  • I trattamenti di taglio e acconciatura devono necessariamente essere preceduti dal lavaggio dei capelli
  • Fornire al cliente durante il trattamento/servizio una mantella o un grembiule  monouso

 


SANIFICAZIONE

  • Posizionare soluzioni disinfettanti e dispenser con soluzioni idro-alcoliche o a  base di altri principi attivi autorizzati dal  Ministero della Salute) per l’igiene delle mani all’ingresso e in  corrispondenza delle postazioni di lavoro a disposizione del personale e della
    clientela, con erogatori tali da evitare il contatto con il flacone.
  •  sanificare dopo ogni trattamentoservizio l’area di lavoro e gli strumenti utilizzati (ad es. forbici, pettini, etc.) oltre  le normali procedure di prevenzione in atto per il settore (vedere Rapporto ISS  COVID-19 n. 19/2020 del 25 aprile 2020).
  • Disinfettare frequentemente le superfici comuni, ossia utilizzate da più persone  (comprese tastiere, POS, maniglie, corrimani, etc.)
  • Pulire giornalmente i locali comuni come spogliatoi e servizi igienici con prodotti specifici
  • Eliminare, ove possibile, la funzione di ricircolo dell’aria negli impianti di riscaldamento/raffrescamento
  • Posizionare nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti.

 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER ESTETISTI:

  • per i trattamenti del viso che implicano l’uso di vapore, si devono prevedere, ove possibile, operazioni alternative.  potranno essere effettuati solo in locali fisicamente separati, che  devono essere arieggiati al termine di ogni prestazione.
  • Sono inibiti, ove presenti, l’uso della sauna o del bagno turco, come anche  quello delle vasche idromassaggio.
  • Al termine di ciascuna sessione vanno rimossi, con i guanti, le pellicole, i   lenzuolini monouso e quant’altro sia stato utilizzato per il trattamento.
  • Pulire e disinfettare scrupolosamente tutte le superfici della cabina estetica  all’uscita di ogni cliente utilizzando disinfettanti idroalcolici o a base di cloro
    con particolare attenzione a tutte le apparecchiature e strumenti e a tutte le superfici con cui il cliente è venuto in  contatto.

 

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI

  • obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche durante tutta la giornata di lavoro e di guanti in nitrile che dovranno essere cambiati per ogni cliente
  • L’uso della mascherina chirurgica dovrà essere associato a visiere o schermi facciali  per le attività di cura del viso e della barba.
    per gli estetisti dovranno essere previsti dispositivi di protezione individuale di livello protettivo superiore (FFP2 o FFP3 senza valvola espiratoria) per le
    attività di cura del viso che prevedono l’utilizzo di vapore e/o generazione potenziale di  aerosol
  • adeguata informazione e formazione sull’utilizzo dei DPI, con particolare riferimento alla importanza dell’uso personale e alla importanza di non toccare la parte esterna del dispositivo durante l’utilizzo  e della accurata igiene delle mani prima di indossare il dispositivo e dopo averlo ri mosso e  manipolato per la sanificazione se riutilizzabile.
  •  dopo ogni utilizzo di schermi facciali e visiere, il  dispositivo deve prima essere lavato con acqua e comuni detergenti e quindi disinfettato secondo le istruzioni fornite dal produttore o, in mancanza, mediante prodotti contenenti  agenti “disinfettanti” ;
  • Allo stesso modo, anche il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica
  • turnazione del personale 

 

Il documento rimanda per ulteriori approfondimenti :

 

 

 

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Pubblicato il 14/05/2020

Fonte: Inail

Decreto di Maggio: ecco le misure in arrivo

Le misure del Decreto legge di Maggio per il sostegno delle famiglie e imprese al tempo del Covid 19 in arrivo già da questa settimana

 

 

La prima bozza del decreto di maggio, che dovrebbe essere in discussione mercoledì da parte del Consiglio dei Ministri, amplia le misure contenute nel decreto Cura Italia diventato Legge n.27 del 24 aprile 2020.

Vediamo in estrema sintesi,  cosa prevede il decreto in questa prima bozza del 30 aprile 2020 in modifica appunto del decreto Cura Italia:

  • In merito ai dispositivi di protezione individuale vengono previste mascherine obbligatorie per tutti  i lavoratori e i volontari, sanitari e non, compresi i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
  • viene in generale ampliata la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione sia ordinaria che in deroga fino a diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.
  • vengono previste misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali per favorire la celere disponibilità di reddito da parte dei lavoratori;
  • Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 30 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire,  per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
  • In alternativa alla prestazione per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting  ovvero per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia , ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia”  nel limite massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 5 marzo al 30 settembre 2020.
  • Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, viene aumentato da 1000 euro a 2000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  • Ferma restando la fruizione dei benefici economici, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per quattro mesi (invece dei due originari) dall'entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL, e per i beneficiari di integrazioni salariali le procedure di avviamento a selezione, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.
  • Vengono estesi anche agli enti del terzo settore i  contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari previsti per le imprese
  • Viene aumentato da 300 milioni a 800 milioni il limite di spesa previsto per  il Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 1, lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro .
  • A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di licenziamento per giustificato motivo è precluso per cinque mesi (invece dei precedenti 60 giorni) e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
  • In materia di termini per il versamento di ritenute e contributi vengono aggiunte alle categorie interessate i "servizi degli istituti di bellezza.”;
  • Alle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche,  applicano la sospensione dei versamenti fino al 30 giugno 2020 (invece del 31 maggio originariamente previsto). I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (invece del 30 giugno 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (invece di giugno 2020 .
  • Viene esteso agli enti del terzo settore il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro prima previsto solo per le imprese e gli esercenti arti o professione.
  • La sospensione dei versamenti per i canoni di locazione per immobili pubblici viene sospesa non solo per il settore sportivo ma anche per gli enti del terzo settore.
  • Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.”.
  • Reddito di emergenza- Viene istituito a decorrere dal mese di maggio 2020 un Reddito di emergenza quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di luglio 2020.Il Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili fino ad un massimo comunque non superiore a 800 euro mensili.
  • Disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza - Cambiamo i requisiti di accesso per il reddito di cittadinanza: aumenta l’ISEE da 9369 a 10000 euro, la soglia del valore del patrimonio immobiliare è incrementata da 30.000 euro a euro 50.000;la soglia del valore del patrimonio mobiliare è incrementata da 6.000 euro a 8.000 euro  per un single. I criteri di accesso al reddito di cittadinanza, come temporaneamente modificati, rilevano solo in relazione all’attribuzione dei ratei mensili spettanti sino al 31 dicembre 2020.
  • Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 -Viene confermata l’indennità di 600 euro anche per il mese di aprile 2020 nei confronti degli  stessi beneficiari per il mese di marzo.
  • Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020  pari a 1000 euro.
  • Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
  • Indennità per i lavoratori domestici -  Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva non superiore a 20 ore settimanali, è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 400 euro, per ciascun mese. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla medesima data, uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 20 ore settimanali, è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 600 euro, per ciascun mese.
  • Detraibilità dall'imposta personale sui redditi delle spese per la frequenza a centri estivi - diventano detraibili, ma solo per il 2020, fino a 300 euro le spese per la frequenza di persone di età minore di 16 anni a centri estivi, diurni o residenziali e a centri di aggregazione giovanile sostenute da contribuenti con un reddito non superiore a 36000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 04/05/2020

Fonte: Fisco e Tasse