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Notizie

 

Mediocredito pronto a ricevere le domande di finanziamento entro i 25 mila euro

Lo dice un comunicato di ieri di Mediocredito, gestore del fondo di garanzia, che informa che è pronta la procedura online per l’invio delle domande.

 

 

È di ieri la notizia che il Mediocredito ha attivato la procedura on line con la quale le banche possono iniziare ad inserire le richieste di finanziamento pervenute da PMI ed entro i 25 mila euro di importo con rimborso del capitale previsto non prima di 24 mesi e con durata massima di 72 mesi.

Stando a quanto dice il comunicato le banche possono avviare l’erogazione dei finanziamenti poiché come noto la procedura di istruttoria per queste richieste è stata semplificata proprio al fine di far pervenire liquidità in tempi molto rapidi alle suddette imprese.

Prima di farlo devono però aver ricevuto dal Mediocredito la comunicazione di “presa in carico” della istanza da parte del fondo e questo per scongiurare il rischio che le banche restino scoperte se i contribuenti hanno presentato richiesta a più istituti di credito.

Lo stesso comunicato di Mediocredito ricorda che il Decreto Liquidità ha previsto un tetto massimo per il costo di questi finanziamenti che copra solamente le spese di istruttoria e di gestione della pratica.

Ricordiamo che le PMI che possono avvalersi di queste misure a sostegno della liquidità sono:

  • P.IVA individuali
  • microimprese e piccolo e medie imprese fino a 50 milioni di euro di fatturato o 43 milioni di euro di attivo e 499 dipendenti

Inoltre per l’erogazione del finanziamento è necessario aver compilato il seguente modulo denominato Allegato 4 bis e predisposto da Mediocredito per i finanziamenti entro i 25 mila euro corredato della documentazione necessaria, oltre che da eventuali moduli richiesti espressamente dal proprio istituto di credito e in allegato un documento in corso di validità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 17/04/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 Congedi COVID 19: chiarimenti sulla compatibilità

Casi specifici ed esempi di compatibilità del congedo per i genitori straordinario per COVID 19 - Messaggio INPS 1621 2020

 

 

Nuovi chiarimenti dall'INPS  nel messaggio 1621 del 15 aprile 2020 in merito all'utilizzo dei Congedi parentali speciali " COVID 19"  istituiti per i genitori  alle prese con la sospensione delle attività scolastiche. I requisiti e le modalità di richiesta sono illustrati in dettagli nell'articolo Congedi e permessi COVID 19 .

Ricordiamo comunque che si tratta di un periodo massimo di 15 giorni da fruire a partire dal 5 marzo e fino a quando le scuole resteranno sospes (ad oggi 3 maggio 2020)  per i quali l'INPS assicura un indennità giornaliera pari al 50%  della retribuzione, ad uno dei genitori presenti in famiglia, o anche da entrambi in giorni diversi, sempre che l'altro non sia disoccupato o non lavoratore.

Vediamo di seguito in sintesi le indicazioni  generali  sul diritto a richiedere l'agevolazione e i chiarimenti sulla compatibilità con alcune situazioni specifiche:

  • i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale ordinario  in questo periodo di emergenza ma  che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa ( con  permesso o ferie), possono ancora presentare domanda di congedo COVID-19 .
  • Il congedo puo essere richiesto  in modalità  frazionata (in giorni) alternandolo con attività lavorativa  oppure con altre tipologie di permesso o congedo
  • il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti  iscritti nello stesso stato di famiglia.

N.B I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare se risiedono  nella stessa abitazione anche se risultano in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze oppure che sia stato disposto l’affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori. Il congedo, in tale ultimo caso, potrà essere fruito dal solo genitore con l’affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell’altro genitore.

 

Nella tabella che segue sono riepilogati i casi di compatibilità del Congedo COVID 19 con altre agevolazioni e in situazioni particolari

 

Congedo parentale ordinario

NON COMPATIBILE

 

Riposi giornalieri della madre o del padre  per allattamento D.lgs n. 151/2001

NON COMPATIBILE.

 
Voucher baby sitting COVID 19  NON COMPATIBILE  

Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa

NON COMPATIBILE

Se l’attività cessa durante il congedo COVID-19 richiesto, la fruizione si interromperà nello stesso momento . Vale per entrambi i genitori non solo il richiedente

Strumenti a sostegno del reddito  ad es.CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL

NON COMPATIBILE in caso di cassa integrazione a zero ore

COMPATIBILE con attività lavorativa ridotta per l’altro genitore

E’ possibile comunque scegliere di fruire del congedo COVID 19 invece che della cassa integrazione

Malattia di un genitore

COMPATIBILE ( per l’altro genitore)

 

Congedo Maternità/Paternità

COMPATIBILE se ci sono altri figli

Per iscritti alla Gestione separata o Autonomi, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 solo se chi fruisce l’indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa compatibile se nel nucleo familiare vi sono altri figli

Lavoro agile

COMPATIBILE

Infatti il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli.

Ferie

NON COMPATIBILE per il richiedente

Si , per l’altro genitore

Aspettativa non retribuita

COMPATIBILE per l’altro genitore

 

Part-time e lavoro intermittente

COMPATIBILE per l’altro genitore appartenente al nucleo familiare

anche durante le giornate di pausa contrattuale

Percezione del bonus 600 euro INPS (articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020)

COMPATIBILE

sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell’altro genitore presente

Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19

COMPATIBILE  in caso di  sospensione obbligatoria

Si tratta infatti di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione dell’attività

Permessi per assistere figli con disabilità l 104 1992 ampliati di 12 giorni e prolungamento congedo parentale DLGS 151 2001 ART 33.

CUMULABILI con congedo COVID-19 anche per lo stesso figlio

COMPATIBILI anche nella stessa giornata se fruiti dai 2 genitori  

L’istituto  precisa che “si tratta di benefici diretti a salvaguardare  due situazioni diverse  non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.

ATTENZIONE i permessi non sono previsti in caso di cassa integrazione a zero ore

In caso di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 16/04/2020

Fonte: Fisco e Tasse

Coronavirus e modifiche ai codici Ateco del Dpcm 22 marzo 2020

Il Mise pubblica il Decreto con la nuova lista dei codici Ateco delle attività imprenditoriali e industriali considerate essenziali per le quali non vi è obbligo di chiusura

 

 

Dopo una lunga trattativa con i sindacati, che contestavano l’eccessiva numerosità delle attività lavorative ammesse a proseguire, il Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato l’elenco delle attività di cui all’allegato 1 del DPCM 22/03/2020, sostituendolo con l’allegato 1 del Decreto Mise del 25 marzo 2020, che qui pubblichiamo.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto da oggi 26 marzo 2020, e le imprese le cui attività sono sospese per effetto di questo dovranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Per le attività di seguito elencate sono applicate le seguenti ulteriori prescrizioni:

  1. le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del dpcm 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del dpcm 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
  2. le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del dpcm 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del dpcm 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
  3. le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

 

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Ministeriale
del 26/03/2020
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico