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Danno differenziale: niente retroattività per la Cassazione

Le nuove modalità di definizione del danno differenziale introdotte dalla legge di bilancio 2019 non sono retroattive . Cassazione 11114/ 2019

 

 

La Legge di Bilancio 2019 (l- 145- 2018)  ha modificato le modalità di definizione del  danno differenziale da liquidare al lavoratore infortunato o vittima di malattia professionale da parte del datore di lavoro. Si prevede infatti che l'importo  venga calcolato sottraendo dal risarcimento complessivamente calcolato dal giudice l’indennità  a qualsiasi titolo e indistintamente liquidata all'infortunato da parte dell’INAIL.

La Corte di Cassazione,  con l’Ordinanza n. 11114 del 19 aprile 2019, ha confermato  che  questa modalità , modificando le voci da considerare,  di fatto riduce l’ammontare del risarcimento del danno che la vittima  dell'infortunio o della malattia professionale riceve dal datore di lavoro  in quanto lo scomputo  avviene “per sommatoria” anziché “per poste” come accadeva prima, con conseguente diritto di regresso dell’Inail per “le somme a qualsiasi titolo pagate”.

Inoltre viene chiarito che l’applicazione del nuovo  sistema di calcolo  non ha efficacia retroattiva .

 Il caso riguardava in particolare un lavoratore deceduto per  mesotelioma pleurico per il quale gli eredi  avevano chiesto in Appello , in riforma della sentenza di primo grado, il risarcimento dei danni non patrimoniali . La Corte territoriale aveva riconosciuto la nocività dell’ambiente di lavoro per amianto e la sussistenza del nesso causale tra tale condizione di pericolo e l’evento morte.

Per la quantificazione del danno non patrimoniale iure hereditatis i giudici di secondo grado avevano applicato le tabelle di Roma, personalizzando il danno nella misura del 50%, e riparametrando l’importo ad un dodicesimo, pari al mese di sopravvivenza dell’uomo tra diagnosi della patologia  e il decesso. La società, ricorrendo  per Cassazione  ha  lamentato, la mancata detrazione dal danno biologico liquidato iure hereditatis della rendita corrisposta dall’Inail alla vedova .

A questo proposito gli Ermellini hanno però chiarito che non si può applicare l’articolo 1 della Legge di Bilancio 145/2018 ai giudizi in corso  perché ciò comporterebbe una violazione del divieto di retroattività. Nella nuova norma infatti  non vi sono “statuizioni espresse nel senso della retroattività, anzi sembrano esservi previsioni che depongono in senso contrario”. 

 

 

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

Pubblicato il 26/04/2019

Fonte: Corte di Cassazione

Privacy e controllo dei lavoratori attraverso biometria e videosorveglianza

Il parere del Garante per la privacy sul DDL “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e prevenzione assenteismo"

 

 

 

Nell'articolo si analizza come il disegno di legge recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo" ( presentato dal ministro Bongiorno, già approvato dal Senato e in attesa di esame in Commissione alla Camera) , va ad impattare sulle norme che regolamentano la protezione dei dati personali  e sulla privacy dei lavoratori.
Il disegno di legge si compone di 6 articoli  e  inserisce delle modifiche al  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo l’istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa denominato "Nucleo della Concretezza”.
Attraverso questo schema legislativo si intende, anche, contrastare l’assenteismo prevedendo che la verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro sia svolta attraverso l’introduzione di sistemi di identificazione biometrica e di videosorveglianza in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso. Con delle eccezioni richiamate nel comma 1 dell’art. 1.
E’ richiesto il coinvolgimento delle figure dirigenziali che saranno tenute ad adeguare la prestazione nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane

 

 

Regolamento Privacy UE 679 2016 e Dati biometrici

 Cosa dice il Regolamento (UE) 679/2016 su  «dati biometrici»:   sono  i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici; (C51)
I dati biometrici, come le impronte digitali, le foto digitali o le scansioni dell’iride, acquisiscono un’importanza sempre maggiore nell’identificazione delle persone nell’era tecnologica.
Sono considerati dati biometrici, coerentemente con i pareri del Gruppo di Lavoro ex art 29 (WP29):
a) i campioni biometrici,
b) i modelli biometrici,
c) i riferimenti biometrici e ogni altro dato ricavato con procedimento informatico da caratteristiche biometriche e che possa essere ricondotto, anche tramite interconnessione ad altre banche dati, a un interessato individuato o individuabile.

I dati biometrici sono, per loro natura, direttamente, univocamente e in modo tendenzialmente stabile nel tempo, collegati all'individuo e denotano la profonda relazione tra corpo, comportamento e identità della persona, richiedendo particolari cautele in caso di loro trattamento.

L'adozione di sistemi biometrici, in ragione della tecnica prescelta, del contesto di utilizzazione, del numero e della tipologia di potenziali interessati, delle modalità e delle finalità del trattamento, può comportare quindi rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato.
In ragione di ciò, qualora si intenda provvedere al trattamento di dati biometrici, è necessario presentare al Garante una richiesta di verifica preliminare..
Il Garante ha imposto la “Comunicazione di Violazione dei Dati Biometrici” o incidenti informatici (accessi abusivi, azione di malware) che, pur non avendo un impatto diretto su di essi, possano comunque esporli a rischi di violazione.

 

 

Il Parere del Garante sul DDL: non conformità con la normativa sulla privacy

 Il Garante, al quale  stato richiesto di un parere di conformità della disciplina  disegno di legge recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo" , con la normativa di settore in materia di protezione dei dati personali, in data 11 ottobre 2018 ha rilasciato il Parere  e ha rilevato una serie di aspetti di non conformità, che si vanno brevemente ad illustrare.
È previsto l’impiego simultaneo e non alternativo, oltre che obbligatorio, di due sistemi di verifica del rispetto dell’orario di lavoro (raccolta di dati biometrici e videosorveglianza). A tale proposito l’Autorità di controllo ravvisa una eccedenza rispetto alle finalità perseguite del ricorso ad entrambe le tipologie di contrasto nella lotta all’assenteismo, senza tralasciare il tema dei costi che le Pubbliche Amministrazioni sarebbero costrette a sopportare per adeguarsi alla normativa.
Per questi motivi si chiede la modifica della norma al fine di tenere conto della gradualità dell’applicazione delle tipologie sopra richiamate (videosorveglianza e biometria) e l’utilizzo di un unico sistema, con caratteristiche idonee al raggiungimento della finalità perseguita.
Quale che sarà la scelta della tipologia da usare si dovrà tenere a mente il rispetto di altri principi quali quello della minimizzazione dei dati trattati rispetto alle esigenze effettivamente perseguite (art. 5, par. 1, lett. a) e c), Reg.)., per cui un impiego massivo di tali tipologie di rilevazione delle presenze è ad avviso del Garante sproporzionato.
Inoltre il rispetto dei principi di liceità, proporzionalità e minimizzazione (comunque applicabili anche in presenza di un trattamento previsto da norma legislativa o regolamentare) richiede che il disegno di legge venga modificato al fine di:
a) limitare la scelta ad un solo strumento di verifica;
b) prevedere in ogni caso l’utilizzo nel rispetto del principio di gradualità delle misure limitative dei diritti delle persone, ove cioè altri sistemi di rilevazione delle presenze non risultino idonei rispetto agli scopi perseguiti;
c) ancorare l’utilizzo alla sussistenza di specifici fattori di rischio ovvero a particolari presupposti quali ad esempio le dimensioni dell’ente, il numero dei dipendenti coinvolti, la ricorrenza di situazioni di criticità che potrebbero essere anche influenzate dal contesto ambientale. La declinazione di tali fattori potrebbe essere demandata ai regolamenti di attuazione, sui quali il Garante dovrà esprimere il parere di competenza.

 

Il Garante rileva anche un non corretto utilizzo delle definizioni contenute nel disegno di legge, ove si parla di ’identificazione biometrica (one to many matching, confronto “uno a molti”) che si utilizza quando il dato biometrico acquisito in tempo reale di un interessato non conosciuto viene confrontato con tutti i dati biometrici presenti in un database e già associati a soggetti noti, per essere collegato a quello con le caratteristiche più simili, a fini appunto identificativi.
Nel contesto della rilevazione delle presenze, invece, i soggetti abilitati ad accedere sono noti a priori (i dipendenti pubblici di una amministrazione) e il sistema deve effettuare una mera verifica (ossia un confronto “uno a uno”).
Da questo punto di vista si ritiene più corretto il ricorso alla seguente locuzione: ”sistemi di verifica biometrica dell’identità” e poiché a tale categoria sono riconducibili varie tecnologie, si richiama l’attenzione del legislatore sull'opportunità di individuarne già in questa sede una, che risulti compatibile con le esigenze di protezione dei dati personali dei lavoratori.

 

Rif.
- Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria 12 novembre 2014
- Provvedimento del 15 settembre 2016, che richiama i principi da rispettare e gli adempimenti da effettuare per rendere possibile il ricorso a tecniche biometriche per rilevare la presenza  in servizio dei lavoratori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 16/02/2019

Fonte: Fisco e Tasse

Processo tributario telematico: da oggi accesso al fascicolo telematico

Fascicolo telematico 2019: accesso agli atti anche per la parte non costituita a partire da oggi 28 gennaio 2019. Il comunicato del MEF.

 

 

Da oggi, lunedì 28 gennaio 2019 nell'ambito del processo tributario telematico è disponibile il nuovo servizio di richiesta di accesso temporaneo al fascicolo processuale telematico. La nuova funzionalità è stata realizzata per la parte non ancora costituita in giudizio e consente la visualizzazione degli atti e dei documenti processuali relativi a ricorsi e appelli iscritti ai rispettivi registri generali.

 

In particolare gli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie

  1. esaminano la richiesta di accesso temporaneo
  2. possono accoglierla o rifiutarla, comunicandone l’esito al richiedente tramite PEC.
  3. In caso di autorizzazione alla consultazione, la visibilità del fascicolo processuale è consentita per un periodo di 10 giorni di calendario.

E' questo quanto annunciato nel comunicato stampa n.18 del Ministero dell'Economia e delle Finanza del 25 gennaio 2019 qui allegato.

 

Si ricorda che nel decreto fiscale 119/2018 collegato alla Legge di bilancio 2019  sono introdotte alcune norme mirate ad estendere l'utilizzo del processo tribuatrio telematico. In particolare:

  • dal 1° Luglio 2019 è stata introdotta l’obbligatorietà di procedere alle notifiche e ai depositiall’interno del processo tributario di primo e secondo grado, esclusivamente in via telematica.Inoltre le parti che parteciperanno al giudizio senza l’aiuto di un difensore, potranno utilizzare le modalità telematiche laddove indichino nel ricorso o nel primo atto introduttivo il proprio indirizzo pec.
  • spunta anche la possibilità, previa richiesta nel primo atto introduttivo al processo, di poter partecipare a distanza alle udienze pubbliche mediante un collegamento audiovisivo tra l’aula dell’udienza e il domicilio indicato dal contribuente. Affinché tutto ciò sia possibile sarà necessario assicurare attraverso il rispetto delle regole tecniche-operative previste, che vi sia in entrambi i luoghi la possibilità reciproca di vedere tutte le persone presenti. Per garantire un’organizzazione efficiente delle udienze a distanza, viene stabilito che almeno una udienza al mese, per ogni sezione, venga dedicata esclusivamente alle pubbliche udienze che abbiano richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.  

 

 

 

 

In allegato qui sotto : Comunicato MEF n. 18 del 25.01.2019

 

Comunicato n.18

PTT: accesso agli atti e ai documenti del fascicolo telematico anche per la parte non costituita 

Dal 28 gennaio 2019 nell'ambito del processo tributario telematico è disponibile il nuovo servizio di richiesta di accesso temporaneo al fascicolo processuale telematico. La nuova funzionalità è stata realizzata per la parte non ancora costituita in giudizio e consente la visualizzazione degli atti e dei documenti processuali relativi a ricorsi e appelli iscritti ai rispettivi registri generali. Gli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie esaminano la richiesta di accesso temporaneo e possono accoglierla o rifiutarla, comunicandone l’esito al richiedente tramite PEC. In caso di autorizzazione alla consultazione, la visibilità del fascicolo processuale è consentita per un periodo di 10 giorni di calendario.

Roma, 25 gennaio 2019 Ore 15:00

 

 

 

 

 

Pubblicato il 28/01/2019

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze