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Comunicazioni obbligatorie: dal 5.11.2019 aggiornamenti tecnici

Aggiornamenti agli standard tecnici dei modelli per le Comunicazioni Obbligatorie: Decreto ANPAL 394 del 16.9.2019 2019

 

 

L’Anpal, Agenzia nazionale per le politiche attive sul lavoro ha emanato il Decreto Direttoriale  394 del 16 settembre 2019 che annuncia  gli aggiornamenti agli standard tecnici delle Comunicazioni obbligatorie. Le novità  entreranno in vigore alle ore 16.00 del 5 novembre 2019  ed è previsto un regime transitorio per la gestione degli stati di disoccupazione ,  in caso di rapporto di lavoro immediatamente precedenti gli aggiornamenti, di cui si faranno carico i Centri per l'impiego .

 Da segnalare  come rilevanti:  l’eliminazione  dai modelli dell’informazione relativa alle "agevolazioni" e la revisione dei codici  relativi  ai contratti collettivi, dei livelli di inquadramento e della retribuzione del lavoratore.

In particolare il decreto prevede che "Ai modelli adottati con il Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007, da ultimo modificati con decreto direttoriale n. 33/43 del 17 febbraio 2016, sono  apportati gli aggiornamenti di cui agli Allegati elencati al successivo articolo 6:

Classificazioni Standard
1. ClassifStandard_Diario_degli_Aggiornamenti_Settembre_2019
2. Rev.074-ST-Classificazioni Standard
CO
1. CO_Diario_degli_Aggiornamenti_Settembre_2019
2. Rev.069-CO.Modelli-e-Regole.versione.Settembre.2019
3. CO.Allegati.Decreto.Settembre.2019:
a. Rev.063 - Allegati al DD CO
i. Rev.061 - CO - Allegati A-B-C-F-I Modelli
ii. Rev.062 - CO - Allegato D - ClassificazioniCO
iii. Rev.063 - CO - Allegato H - Controlli
b. Rev.065 - Modalità Tecniche
i. Rev.003 - CO - Allegato E - UniLavCong
ii. Rev.064 - CO - Allegato E - UniUrg
iii. Rev.066 - CO - Allegato E - UniLav
iv. Rev.066 - CO - Allegato E - UniSomm
v. Rev.066 - CO - Allegato E - Vardatori
c. Rev.066 - Regole di Trasmissione
i. Rev.002 - CO - Allegato G - UnilavCongWS
ii. Rev.065 - CO - Allegato G - Activity diagram CO
iii. Rev.065 - CO - Allegato G - ComObblWS1.0
iv. Rev.065 - CO - Allegato G - ComObblWS1.1
v. Rev.065 - CO - Allegato G -
StandardTecnici_CO_20110216_v5.5
vi. Rev.065 - CO - Allegato G - Types
vii. Rev.066 - CO - Allegato G - Accordi di Servizio
(abstract)
viii. Rev.066 - Esiti negativi COAP
UNIMARE
1. UNIMARE_Diario_degli_Aggiornamenti_Settembre_2019
2. Rev.065-UNIMARE.Modelli-e-Regole.versione.Settembre.2019
3. UNIMARE.Allegati.Decreto.Settembre.2019:
a. Rev.061 - Allegati al DD CO
i. Rev.061 - CO - Allegato D - ClassificazioniCO
b. Rev.064 - Allegati al DD Unimare:
i. Rev.063 - UNIMARE - Allegato A - Modello
ii. Rev.063 - UNIMARE - Allegato B -
ClassificazioniUnimare
c. Rev.064 - Modalità Tecniche
i. Rev.065 - UNIMARE
d. Rev.065 - Regole di Trasmissione
i. Rev.065 - CO - Allegato G - Activity diagram CO
ii. Rev.065 - CO - Allegato G - ComObblWS1.0
iii. Rev.065 - CO - Allegato G - ComObblWS1.1
iv. Rev.065 - CO - Allegato G -
StandardTecnici_CO_20110216_v5.5
v. Rev.065 - CO - Allegato G - Types
vi. Rev.066 - CO - Allegato G - Accordi di Servizio (abstract)
vii. Rev.066 - Esiti negativi COAP
viii. Rev.065 - UNIMARE - Allegato C.

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 19/09/2019

Fonte: ANPAL

ISA 2019: proclamato lo sciopero dei commercialisti

ISA 2019: proclamato da numerose sigle lo sciopero dal 30 settembre al 1° ottobre 2019

 

 

Le proteste contro l'applicazione obbligatoria degli ISA sono sfociate nella proclamazione dello sciopero per lunedì 30 settembre e martedì 1° ottobre 2019. Le polemiche sul tema sono state moltissime e tutte terminavano con la richiesta di applicazione facoltativa degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2018, come riassunto nell'articolo ISA 2019:chiesta la disapplicazione al nuovo Ministro

Con un comunicato stampa del 16 settembre 2019, le associazioni nazionali dei commercialisti ADC – AIDC – ANC – ANDOC – FIDDOC – SIC - UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO hanno proclamato, nel rispetto delle modalità contemplate dal codice di autoregolamentazione vigente, l’astensione degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dalle attività riguardanti:

  • la trasmissione telematica, quali intermediari, dei modelli di pagamento F24, nei giorni 30/09 e 01/10;
  • la partecipazione ad udienze presso le Commissioni Tributarie provinciali e regionali, nei giorni compresi dal 30/09 al 07/10.

Secondo le associazioni "il disagio dei professionisti, determinato dal proliferare degli adempimenti fiscali, perdura da troppo tempo ed il caos ISA, per il quale le Associazioni nazionali hanno chiesto invano la disapplicazione per l’anno d’imposta 2018 del nuovo sistema, ha senza dubbio aggravato ulteriormente la situazione.
Le scriventi Associazioni nazionali, nel ribadire la necessità della disapplicazione ISA per il 2018 o, in subordine, la loro applicazione in via facoltativa, rivendicano il rispetto dello Statuto del Contribuente, le cui disposizioni continuano ad essere violate in spregio ai diritti dei cittadini; rivendicano altresì una sistematica e formale consultazione della categoria e delle associazioni che la rappresentano nella formulazione di norme e procedure riguardanti le materie di competenza dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Il ricorso all’astensione, a lungo dibattuta, si rende ormai indispensabile per dare un segnale estremo e tangibile di un malessere che incide, ormai da troppo tempo, non solo sui professionisti che li assistono, ma soprattutto sugli operatori economici."

Il comunicato termina sottolineando che le Associazioni nazionali ADC – AIDC – ANC – ANDOC – FIDDOC – SIC - UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO sono  certe che questa protesta sarà condivisa da tutti i contribuenti, giacché alla base della proclamata astensione c’è innanzitutto la richiesta del rispetto dei diritti di ciascun cittadino dello Stato, rispetto da attuare e garantire mediante interventi concreti e attraverso una effettiva semplificazione fiscale, che si traduca anche in una vera riduzione degli adempimenti tributari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 17/09/2019

Fonte: Fisco e Tasse

DIS COLL: Indennità Disoccupazione dei Collaboratori

A chi spetta , come si calcola e come si richiede l'indennità di disoccupazione per i collaboratori "DIS COLL"

 
DIS COLL sta per "Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa " ed è stata istituita dall 'art. 15 del Decreto n. 22/2015 di attuazione del Jobs act , in forma sperimentale, e resa strutturale dal Jobs act   per il lavoro autonomo e smart working (Legge n. 81/2017).
Si applica agli eventi di disoccupazione involontaria ( quindi non in caso di recesso volontario, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa) verificatisi  a partire dal 1.1. 2015 . 
Viene erogata dall'INPS e spetta ai lavoratori non  titolari di partita IVA, ma iscritti alla gestione separata INPS , delle seguenti categorie:
  • collaboratori coordinati e continuativi , 
  • collaboratori occasionali
  • dottori e assegnisti di ricerca
  • amministratori e sindaci di società 

che perdono il lavoro di collaborazione  dopo un minimo di mesi di attività.

Requisiti necessari :
• almeno tre mesi di contribuzione nell’anno precedente  solare  la perdita del lavoro ( in caso di interruzione nel 2017  si calcola la contribuzione versata nel 2016). ATTENZIONE MODIFICA 2019 vedi sotto.
• stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda  con la sottoscrizione della DID dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
 
 

Calcolo assegno, erogazione e durata della DIS COLL

Per il calcolo dell'indennità si fa riferimento al reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa precedenti: 
  • l’assegno è pari al 75% dell'ultima retribuzione, per la parte di compensi fino a 1.195 euro lordi;
  • per la quota che oltrepassa questa soglia, invece, si deve calcolare il 25%.
  • E’previsto un tetto massimo di 1.300 euro lordi Per i primi 4 mesi, si ha diritto a ricevere l'intero sussidio.
  • l'indennità viene ridotta  del 3% ogni mese a partire dalla quinta mensilità. 
La Dis coll  ha  una durata massima di sei mesi . La durata è commisurata però al periodo lavorato: cioè  viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà di quelli lavorate 
Il periodo di fruizione della DIS-COLL comincia dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, in caso di domanda presentata successivamente , dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Nel caso in cui il soggetto beneficiario trovi una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il diritto alla DIS-COLL decade. Se il contratto di lavoro subordinato è inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL viene sospesa e riprende a decorrere dopo la fine del contratto.
La fruizione della DIS COLL non dà diritto all'accredito di contributi figurativi ai fini della pensione, come succede invece per l'indennità di disoccupazione da lavoro dipendente.
L’indennità  di disoccupazione dei collaboratori viene pagata dall'INPS mediante:
  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • accredito su libretto postale;
  • bonifico domiciliato presso Poste Italiane, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.

Va ricordato che, secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti superiori a 1.000 euro 

 

Decadenza dal diritto alla DIS COLL e riduzione indennità

ll beneficiario decade dall'indennità DIS COLL nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • inizio di un'attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;
  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
  • se è titolare di pensione ;
  • se acquisisce i diritto all'assegno ordinario di invalidità, ( possibile comunque la scelta sostitutiva dell’indennità DIS-COLL);
  •  non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti .

 

Nuova aliquota contributiva 2017 per la DIS COLL 

L' aliquota per il calcolo della contribuzione alla gestione separata a fare data dal 1° luglio 2017  è pari al  32,72% dei compensi, cui deve aggiungersi l’aliquota aggiuntiva dello 0,51%   per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, compresi sindaci e amministratori di società, anche se non beneficiari della DIS COLL.

 

DIS COLL Come e quando presentare la domanda

Per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio,.

ATTENZIONE Scaduto tale termine , il diritto decade 

Il servizio di domanda  è disponibile all'indirizzo :

www.inps.it / Prestazioni e Servizi / Domande per Prestazioni a sostegno del reddito/Domanda Dis Coll. 

Per utilizzarlo   è necessario essere titolari del codice  personalizzato  PIN INPS

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; Enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

Nel caso di  maternità o  degenza ospedaliera  durante il rapporto di collaborazione/assegno o dottorato di ricerca successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera .
Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

L'Inps ha specificato nella circolare 115 2017 che la domanda di DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità  per la qualifica di  disoccupato  ai sensi  dell’art. 21 del d.lgs. n. 150 del 2015. 

Dopo aver presentato la domanda il  collaboratore  ancora privo di  occupazione, è tenuto a contattare il Centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni  per la stipula del patto di servizio  personalizzato .

 

Modifica del DL 101 2019

Per l'indennità di disoccupazione per i lavoratori  para subordinati  DIS COLL , iscritti alla gestione separata INPS in via esclusiva,   è necessario dal 6.9.2019 il prerequisito di almeno 1 mese di contribuzione nell'anno precedente la cessazione della collaborazione,  invece dei precedenti 3 mesi.

La novità è stata  introdotta dal   D.L. 101/2019, pubblicato  in Gazzetta Ufficiale il 5.9.2019  ( che contiene anche nuove misure per il lavoro dei riders e per  l'occupazione in aree industriali di crisi complessa)  che modifica l'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo  2015, n. 22.
Resta immutato invece il requisito di almeno 1 mese di contribuzione o di lavoro nell’anno di inizio disoccupazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale Pubblicato il 06/09/2019

Fonte: Fisco e Tasse