Chi può trasmettere le dichiarazioni fiscali tramite Entratel? E quali requisiti servono per il rilascio del visto di conformità? L'elenco di soggetti interessati e le condizioni da rispettare nella risposta dell'Agenzia delle Entrate numero 79 del 7 febbraio 2022.
Con la risposta all’interpello numero 79 del 7 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate fa il punto su chi può trasmettere le dichiarazioni fiscali e su quali sono i requisiti necessari per il rilascio del visto di conformità.
Lo spunto, come di consueto, arriva dall’analisi di un caso pratico che riguarda una società che svolge attività di consulenza imprenditoriale, amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.
E in via secondaria si occupa dell’elaborazione elettronica di dati, servizi contabili, fiscali con compilazione dei dichiarativi, di segreteria e copisteria, consultazione pubblici registri accesso e svolgimento di pratiche presso uffici pubblici e privati.
Dichiarazioni fiscali tramite Entratel: chi può ottenere l’abilitazione? Quali sono i requisiti necessari?
Generalmente la società si affida a un intermediario per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali, ma per il futuro vorrebbe procedere in autonomia, solo in caso di necessità del visto di conformità vorrebbe ricorrere a un intermediario abilitato.
All’Agenzia delle Entrate si rivolge per verificare la possibilità di ottenere l’abilitazione per usare i servizi telematici Entratel, anche tramite l’amministratore unico.
I chiarimenti arrivano con la risposta all’interpello numero 79 del 7 febbraio 2022.
Via libera all’utilizzo di Entratel, per l’invio telematico delle dichiarazioni, solo se l’attività di consulenza fiscale viene svolta con “abitualità”, come previsto dalla normativa di riferimento.
Lo spunto, quindi, si trasforma nella giusta occasione per riepilogare quali sono i soggetti che possono procedere con la trasmissione delle dichiarazioni fiscali tramite il servizio Entratel:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero:
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- le associazioni e le società semplici costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti che rientrano nelle prime due categorie menzionate;
- le società commerciali di servizi contabili, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia posseduto dai soggetti indicati nelle prime due categorie menzionate;
- le società tra professionisti;
- le associazioni tra avvocati e le società tra avvocati;
- coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale.
In ogni caso, il possesso della partita IVA costituisce un requisito fondamentale per ottenere l’abilitazione.
Dichiarazioni fiscali e visto di conformità: soggetti incaricati e requisiti da rispettare
Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro e i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria possono inoltre richiedere l’autorizzazione a rilasciare il visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte:
- in prima persona;
- dal contribuente interessato;
- da una società di servizi, a condizione che la maggioranza del capitale di quest’ultima sia posseduta da uno o più professionisti.
In ogni caso sulle dichiarazioni deve esserci il controllo e la responsabilità del professionista.
I soggetti potenzialmente abilitati a rilasciare il visto di conformità devono inviare un’apposita richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle Entrate allegando una copia della polizza assicurativa.
L’Agenzia delle Entrate, in conclusione, precisa:
Si ricorda, infine, che con la risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019, è stato espressamente precisato “l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione”.
DATA: 08/02/2022
FONTE: INFORMAZIONE FISCALE