IRES, aliquota 2022 e istruzioni: di seguito la guida completa per il calcolo dell'imposta sul reddito delle società, codici tributo F24 e regole per il versamento.
IRES: dall’aliquota alle regole di calcolo, tutte le istruzioni in vista della dichiarazione dei redditi 2022.
Non si prevedono novità nel breve periodo: anche nel 2022 dovrebbero rimanere invariate sia l’aliquota IRES che le regole per calcolare l’imposta sul reddito delle società.
Nelle righe che seguono forniremo quindi un riepilogo di come funziona l’IRES, chi paga e quali sono i codici tributo da indicare nel modello F24 ai fini del versamento.
Entrata in vigore dal 1° gennaio 2004, come previsto dal decreto legislativo n. 344/2003, l’IRES ha sostituito la previgente imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG).
Modernizzare il regime fiscale dei capitali e delle imprese facendo riferimento al modello prevalente nei Paesi dell’Unione europea: questo lo scopo alla base del provvedimento che ha introdotto la nuova formula dell’imposta.
L’IRES colpisce il reddito prodotto dalle società e dagli enti.
L’aliquota dell’imposta è stata ridotta dalla Legge di Stabilità del 2016, ed è passata dal 27,50 per cento al 24 per cento, valore confermato anche nel 2022.
Il versamento IRES si effettua con modello F24, specificando il codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate per il singolo caso.
Ecco un’analisi dell’IRES con i presupposti, i soggetti passivi dell’imposta, aliquota, metodo di calcolo e principi applicativi.
Il calcolo della base imponibile IRES (ovvero, come stabilisce l’art. 75 del TUIR, del “reddito complessivo netto”) avviene in modo differente a seconda della natura del soggetto.
Occorre, quindi, distinguere tra:
- società di capitali ed enti commerciali residenti;
- enti non commerciali residenti;
- società ed enti non residenti.
Per altri soggetti invece, quali ad esempio i trust, i criteri di determinazione variano a seconda della tipologia di attività esercitata (commerciale o meno), nonché della residenza.
È opportuno evidenziare inoltre che, con riferimento alla posizione delle società di capitali residenti, l’ordinamento presenta diversi regimi che prevedono deroghe ai criteri ordinari di determinazione del reddito, in genere sotto forma di esenzioni (es. SIIQ, società cooperative) o di regimi forfetari (tonnage tax).
Le società e gli enti commerciali residenti determinano il reddito secondo le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo II del TUIR (artt. 81 - 142). Più precisamente:
- la sezione I del Capo II (artt. 81 - 116) contiene le norme relative alla determinazione della base imponibile;
- la sezione II del Capo II (artt. 117 - 129) disciplina il consolidato fiscale nazionale;
- la sezione III del Capo II (artt. 130 - 142) disciplina il consolidato fiscale mondiale.
Sono due gli articoli fondamentali che regolano la determinazione del reddito per le società di capitali e gli enti commerciali:
- l’art. 81 del TUIR che prevede che il reddito complessivo delle società di capitali e degli enti commerciali, da qualsiasi fonte provenga, sia sempre considerato per presunzione di legge reddito d’impresa (c.d. “principio di attrazione”);
- l’art. 83 co. 1 del TUIR, ovvero il criterio base che regola la determinazione del reddito d’impresa delle società di capitali e degli enti commerciali che non adottano gli IAS/IFRS ossia il c.d. “principio di derivazione”, secondo cui il reddito d’impresa è determinato apportando all’utile o alla perdita risultanti dal Conto economico le apposite variazioni in aumento o in diminuzione previste dal TUIR (si pensi, a titolo di esempio, alle particolari percentuali di deducibilità previste per i costi di telefonia, rappresentanza, ecc.).
Gli enti non commerciali residenti determinano il reddito secondo le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III del TUIR (artt. da 143 a 150). La determinazione del reddito complessivo avviene in base a regole analoghe a quelle previste per le persone fisiche. Il reddito complessivo degli enti non commerciali è costituito:
- dalla sommatoria dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi conseguiti nel periodo d’imposta;
- al netto delle eventuali perdite derivanti dall’attività commerciale esercitata.
I redditi e le perdite devono essere determinati:
- distintamente per ciascuna categoria, in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano, al netto delle eventuali perdite deducibili;
- salvo diversa disposizione, in base alle norme del Titolo I del TUIR (artt. 1 - 71), relative alle tipologie reddituali dei soggetti IRPEF.
FONTE: IFORMAZIONE FISCALE
DATA: 04/02/2022