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Comunicati stampa

 Mutui prima casa: sospensioni da Corona Virus

Coronavirus: come comportarsi con i mutui prima casa. Possibile richiedere la sospensione?

 

 

Il Fondo di solidarietà per i mutui utilizzati per l’acquisto della prima casa (introdotto dalla L. 244/2007) presente presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze prevede la possibilità di beneficiare di sospensioni del pagamento delle rate quando si verificano situazioni di temporanea difficoltà. L'emergenza rappresentata dalla diffusione del coronavirus e le misure prese per contenerla, dovrebbero permettere l'accesso al Fondo. Il Governo era intervenuto sul fondo nel DL 9/2020 (articolo 26) aggiungendo una nuova causale a supporto della richiesta di sospensione. 

Inoltre, l'ordinanza della Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020 sospende inoltre  le rate dei mutui (anche persona fisica non imprenditore) fino alla cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale

In particolare questa possibiltà riguarderà coloro i quali hanno:

  • un Isee non superiore ai 30 mila euro,
  • una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione dell’orario di lavoro per almeno trenta giorni.

La richiesta della sospensione delle rate può essere chiesta per un periodo al massimo di 18 mesi. 

In generale, dal 27 aprile 2013, è possibile inoltrare al Consap, Concessionario Servizi Assicurativi Pubblici e attraverso le proprie banche, le richieste di sospensione dei mutui per l'acquisto della prima casa. In questo caso:

  • Il Fondo sosterrà i costi relativi agli interessi maturati versando direttamente alla banca mutuante la quota maturata escluso l’importo dello spread.
  • il mutuatario dovrà presentare la domanda di sospensione direttamente presso la sua banca compilando la modulistica ufficiale

La modulistica necessaria viene continuamente aggiornata e pubblicata sul sito del Ministero del Tesoro e sul sito del Consap Spa, ma sarà probabilmente necessaria qualche settimana per rendere operativo il tutto. Tuttavia l'articolo 26 del DL 9/2020 specifica "anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito" perciò è consigliabile raccogliere per tempo la documentazione necessaria.

Una volta che la banca avrà effettuato gli adempimenti del caso provvederà ad inoltrare al CONSAP la richiesta del cliente.

CONSAP a sua volta, verificata l’esistenza dei requisiti necessari per avvalersi della sospensione previsti dal Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 37 del 22 febbraio 2013 rilascerà il nulla osta.

Solo allora la banca comunicherà al cliente mutuante l’avvenuta sospensione del piano di ammortamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 10/03/2020

Fonte: Fisco e Tasse

Autocertificazione e regole per gli spostamenti in zona arancione

Emergenza Coronavirus. Ecco il modello di autocertificazione e Direttiva del ministero dell'Interno: come ci si può spostare e i controlli previsti

 

 

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha adottato una direttiva  per i prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato” istituite ieri dal DPCM 8 marzo 2020 per l'emergenza Coronavirus, per la regione Lombardia e 14 provincie di altre regioni del Nord Italia (Modena,    Parma,    Piacenza,    Reggio nell'Emilia,    Rimini,    Pesaro e Urbino,    Alessandria,    Asti,    Novara,    Verbano-Cusio-Ossola,    Vercelli,    Padova,    Treviso,    Venezia).

 E'  stato inoltre fornito un facsimile di autocertificazione che le persone delle zone interessate devono utilizzare se devono spostarsi per lavoro o altri motivi urgenti . 

L'autocertificazione compilata e firmata  deve essere presentata al momento del controllo.  Sarà possibile pero anche compilarla  in quel momento  sui moduli  forniti  dalle forze di polizia.

Si ricorda che resta comunque il divieto assoluto a spostarsi, invece,   per le persone sottoposte a quarantena o positive al Coronavirus.

I controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato” per l'emergenza Coronavirus sono le seguenti:

a) gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

b) I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.

c) Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.

d) Negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.

e) Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso.

f) Analoghe controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.

3) La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.

4) La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella indicata dal dpcm 8 marzo 2020 (articolo 650 del codice penale: inosservanza di un provvedimento di un’autorità), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave.

A questo proposito, al fine di fornire al pubblico un'informazione non solo corretta ma quanto più esaustiva possibile, il personale operante provvederà anche a informare gli interessati sulle più gravi conseguenze sul piano penale di un comportamento, anche solo colposo, non conforme alle previsioni del dpcm che possono portare a configurare ipotesi di reato.

 

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 09/03/2020

Fonte: Ministero dell’Interno

 

Coronavirus 2020: agevolazioni per i Comuni della Zona Rossa e misure nazionali

COVID-19: le misure previste nel DL approvato il 28 febbraio per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus, da quelle riservate ai Comuni della zona rossa a quelle di carattere nazionale

 

 

Sono molte le misure messe in campo per cercare di arginare l'emergenza del cd. Coronavirus, il COVID-19.

Il consiglio dei ministri ha approvato il 28 febbraio 2020 (salvo intese) il decreto legge contenente le prime misure urgenti per sostenere le famiglie, i lavoratori, imprese e turismo a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le misure agevolative di carattere nazionale, previste per tutti, sono:

  • proroga per gli invii dei dati degli oneri detraibili o deducibili per la predisposizione della dichiarazione precompilata al 31 marzo 2020, nonchè slittamento al 31 marzo 2020 dell'invio delle Certificazioni Uniche, e una nuova finestra, a settembre, per la trasmissione del 730 precompilato.
    Messa a disposizione dei contribuenti della dichiarazione precompilata 2020 dal 5 maggio, invece del 15 aprile.
  • per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020:
    • i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
    • i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
      I versamenti di cui sopra sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
  • Procedura allerta - Differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione (c.d. “procedimento di allerta”) che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, introdotto dal Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza (Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire un graduale adeguamento a questa novità, evitando che l’emergenza comporti conseguenze per coloro che hanno tale obbligo e potrebbero trovarsi nell’impossibilità di farvi fronte.

In particolare, per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’) sono state approvato le seguenti misure emergenziali:

  • Premi assicurativi - sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini per i versamenti dei premi, o delle relative rate di premio, per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
  • Bollette - Sospensione  fino al 30 aprile 2020 delle bollette di luce, gas, acqua e dei rifiuti.
  • Diritti camerali – Sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini per i versamenti del diritto annuale, e delle sanzioni per le imprese iscritte in ritardo alla camera di commercio; che abbiano tardato la denuncia al REA; che abbiano depositato in ritardo il modello unico di dichiarazione o la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.
  • Quote degli utili dovuti dalle società cooperative - Sospensione fino al 30 novembre 2020 dei termini relativi agli adempimenti ed al versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta.
  • Cartelle di pagamento - Proroga al 31 maggio dei versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”.  
  • Intermediari ubicati nella zona rossa - Sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.
  • Ratei mutui immobili - Sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni. 
  • In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni di cui all’articolo 1 o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta, ai sensi del comma 2, un'indennità mensile pari a 500,00 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 02/03/2020

Fonte: Fisco e Tasse