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Comunicati stampa

Coronavirus e modifiche ai codici Ateco del Dpcm 22 marzo 2020

Il Mise pubblica il Decreto con la nuova lista dei codici Ateco delle attività imprenditoriali e industriali considerate essenziali per le quali non vi è obbligo di chiusura

 

 

Dopo una lunga trattativa con i sindacati, che contestavano l’eccessiva numerosità delle attività lavorative ammesse a proseguire, il Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato l’elenco delle attività di cui all’allegato 1 del DPCM 22/03/2020, sostituendolo con l’allegato 1 del Decreto Mise del 25 marzo 2020, che qui pubblichiamo.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto da oggi 26 marzo 2020, e le imprese le cui attività sono sospese per effetto di questo dovranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Per le attività di seguito elencate sono applicate le seguenti ulteriori prescrizioni:

  1. le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del dpcm 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del dpcm 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
  2. le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del dpcm 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del dpcm 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
  3. le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

 

 

 

 

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Forma Giuridica: Normativa - Decreto Ministeriale
del 26/03/2020
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

 COVID-19: slittano a maggio i pagamenti di professionisti, PMI, autonomi e turismo

Emergenza Coronavirus: il decreto legge in discussione al Governo prevede lo slittamento a maggio dei pagamenti dei professionisti, delle PMI, degli autonomi e del turismo

 

 

Proliferano i provvedimenti d’urgenza causati dal Covid 19: sospesi versamenti fiscali e contributivi. Già nella giornata di venerdì l’esecutivo con Comunicato stampa aveva annunciato la sospensione dei versamenti prevista per il 16 marzo, riservandosi appunto nelle ore successive la possibilità e il tempo necessario per giungere ad una soluzione equa ed efficace tanto per le parti sociali quanto per la tesoreria.

Il prossimo Decreto-Legge in approvazione questa mattina disciplinerà le nuove scadenze per imprese e professionisti. In particolare, si sensi dell’articolo 58 intitolato “Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi” il Governo è intervenuto per regolamentare questioni urgenti e relative alla massa di liquidità che avrebbe dovuto transitare oggi 16 marzo 2020 dalle casse di imprenditori e professionisti alle casse dello Stato. Tra le ipotesi più accreditate c’era quella di una sospensione selettiva dei pagamenti fiscali. Si legga anche: Coronavirus: sospensioni dei pagamenti 16 marzo, le misure al vaglio del Governo. Ricordando che lo Stato, pur non incassando qualcosa come 21 miliardi di euro, dati risultanti dai versamenti tributari dello stesso trimestre del 2019, dovrà pagare ugualmente stipendi e pensioni, vediamo nel dettaglio quanto previsto dall'art. 58 della bozza di Decreto:

  • saranno sospesi tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute relative alle addizionali con scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato. Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni ai sensi del comma 5 del suddetto articolo.
  • saranno sospesi, per tutti i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale od operativa nel territorio italiano e aventi ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro  i versamenti da autoliquidazione con scadenza nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 e riguardanti:
    • le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973
    • le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta;
    • l’imposta sul valore aggiunto
    • i contributi previdenziali e assistenziali
    • i premi per l'assicurazione obbligatoria.
  • disciplina i versamenti sospesi ai sensi del comma 2 e del DM 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si avrà diritto al rimborso di quanto già versato
  • per tutti i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale od operativa nel territorio italiano e aventi ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente al 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di vigore di tale decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute di cui agli art. 25 e 25 bis del D.P.R. 600/1973 da parte del sostituto d’imposta se nel mese precedente non abbiamo sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Per potersi avvalere di questa opzione sarà necessaria una dichiarazione apposita e provvederanno ed effettuare le ritenute entro il 31 maggio 2020 o con rateizzazione da maggio e per un massimo di 5 rate mensili senza sanzioni né interessi.
  • per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale od operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, restano valide le disposizioni previste ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020

Per tutte le misure previste dalla bozza di Decreto si legga anche l’articolo: Nuovo decreto Cura Italia: aiuti e stop ai versamenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 16/03/2020

Fonte: Fisco e Tasse

Proroga versamento saldo IVA: il MEF ufficializza

Covid-19: con un comunicato il MEF preannuncia proroghe e sospensioni dei termini

 

 

Pubblicato alle 18.50 di ieri 13 marzo 2020 il comunicato numero 50 del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale si avvisano gli addetti  ai lavori della proroga dei termini dei versamenti previsti per il 16 Marzo.

Probabilmente l’annuncio ufficiale si è reso necessario dopo che nel primo pomeriggio si era diffusa la notizia che il “DL emergenza sanitaria”, la cui approvazione del Consiglio dei Ministri era prevista per domani pomeriggio, potrebbe in realtà slittare nella giornata di domenica.

Nel comunicato si legge che “I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell'epidemia di Covid-19”.  Prorogati quindi tutti i versamenti in scadenza lunedì, compreso il saldo Iva che aveva suscitato alcune perplessità in questi giorni.

Infine viene data evidenza al fatto che il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di:

  • imprese,
  • professionisti
  • e partite IVA

colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria.

 

 

 

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Pubblicato il 14/03/2020

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze