Pace fiscale: analisi comparata degli strumenti deflattivi della Legge di Bilancio 2023
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- Giovedì02,Febbraio,2023
Nuove misure di pace fiscale nella legge di bilancio 2023: sintesi caratteristiche e scadenze dei diversi strumenti a disposizione dei contribuenti
La Legge di Bilancio 2023 (n.197 del 29 dicembre 2022), entrata in vigore il 1 gennaio 2023, ha previsto molteplici istituti di supporto ai contribuenti, aventi anche finalità deflattiva del contenzioso, per il cui confronto può risultare utile una schematica sintesi delle principali caratteristiche dei diversi strumenti a disposizione con le relative scadenze.
1) Definizioni agevolate controlli automatizzati e irregolarità formali
- Definizione dei controlli automatizzati delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2019 - 2020 e 2021 ex art 36bis dpr 600/73 e 54bis dpr 633/72
Tale istituto - trattato dai commi da 153 a 154 della Legge di Bilancio 2023 - prevede:
- la riduzione delle sanzioni al 3% (contro le ordinarie sanzioni al 10%), restando dovute le imposte, i contributi ed i relativi interessi;
- la definizione deve avvenire entro 30 giorni dall’originaria ricezione della comunicazione, o dal ricevimento della comunicazione definitiva di rideterminazione delle somme dovute.
- Definizione delle rateazioni in corso alla data dell’1 gennaio 2023 derivanti da controlli automatizzati delle dichiarazioni ex art 36bis dpr 600/73 e 54bis dpr 633/72 “in generale”
Tale istituto - trattato dai commi da 155 a 158 della Legge di Bilancio 2023 - prevede:
- la definizione agevolata solo per le rateazioni in corso all’1 gennaio 2023, quindi non deve essersi verificata alcuna causa di decadenza;
- la riduzione delle sanzioni al 3% sugli importi residui dovuti per imposte;
- la definizione deve avvenire mediante prosecuzione del piano originario;
- per importi dovuti entro €5.000,00 (che non erano rateizzabili) il pagamento potrà avvenire in venti rate.
- Regolarizzazione delle irregolarità formali
Tale istituto - trattato dai commi da 166 a 173 della Legge di Bilancio 2023:
- riguarda le violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022 che rilevano ai fini della determinazione delle Imposte Dirette, IRAP ed IVA, la cui sanzione oscilla da un minimo ad un massimo, oppure è in misura fissa, ma senza che ricorra l’omesso, tardivo od errato versamento del tributo;
- risulta utile, ad esempio, per: violazioni riguardanti la competenza, le omissioni od irregolarità riguardanti Lipe, Intrastat, Spesometro, Tessera Sanitaria, l’esercizio di opzioni, irregolarità nelle scritture contabili o nella loro conservazione, le violazioni inerenti la fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili se non hanno inciso sulla liquidazione, la mancata iscrizione al VIES;
- prevede il pagamento di €200,00 per ciascun periodo di imposta oggetto di definizione, con pagamento in due rate di pari importo aventi scadenza il 31/3/2023 ed il 31/3/2024;
- occorre, di regola, procedere alla rimozione delle irregolarità od omissioni entro il 31/3/2024;
- comporta la proroga di due anni dei termini per sanzionare la contestazione delle violazioni in questione che sono state già rilevate a mezzo PVC.
Leggi anche le ultime istruzioni dell'Agenzia in Violazioni formali, come sanarle
2) Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie
Tale istituto - trattato dai commi da 174 a 178 della Legge di Bilancio 2023:
- riguarda le violazioni diverse da quelle ex art. 36bis Dpr 600/73 ed art. 54bis Dpr 633/72 (definibili con gli istituti di cui ai commi da 153 a 159), o riferite ad irregolarità formali (definibili con gli istituti di cui ai commi da 166 a 173);
- riguarda le dichiarazioni presentate sino al periodo d’imposta 2021;
- può riguardare solo le dichiarazioni validamente presentate, anche se tardivamente;
- non può riguardare le dichiarazioni omesse (quindi sono anche escluse quelle trasmesse oltre 90 giorni dall’ordinario termine, perché da considerare comunque omesse), né RW;
- consente di regolarizzare le violazioni sostanziali e quelle prodromiche non assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione, sempreché non siano già state contestate dall’Ufficio;
- non si può applicare il cumulo giuridico;
- il ravvedimento comporterà il pagamento delle sanzioni ad 1/18 del minimo edittale;
- il termine di versamento è il 31 marzo 2023, oppure mediante rateizzo in 8 rate trimestrali (aventi scadenza al 31/3, 30/6, 30/9 e 20/12);
- si può pagare facendo ricorso alla compensazione.
3) Definizione agevolata, conciliazione e rinunce controversie tributarie
- Definizione agevolata atti di accertamento dell'Agenzia delle Entrate
Tale istituto - trattato dai commi da 179 a 185 della Legge di Bilancio 2023:
- prevede che possono essere definiti: 1) Processi Verbali di Constatazione consegnati al 31/3/2023; 2) Avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati all’1/1/2023, o notificati al 31/3/2023; 3) Inviti al contraddittorio;
- comporta l’applicazione delle sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo di legge (cioè di quanto irrogato in caso di acquiescenza, oppure di legge in caso di adesione);
- prevede che le somme dovute non possono essere compensate;
- si perfeziona con il pagamento
o entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di adesione riguardanti P.V.C. ed Inviti al contradditorio;
o entro i termini del ricorso per gli Accertamenti;
- ammette il pagamento rateizzato in venti rate trimestrali.
- Definizione agevolata delle controversie tributarie
Tale istituto - trattato dai commi da 186 a 205 della Legge di Bilancio 2023 - prevede:
- la definizione dei contenziosi pendenti in ogni stato e grado all’1 gennaio 2023;
- la controparte deve essere l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia Dogane e Monopoli;
- se la controparte è un ente territoriale, quest’ultimo può stabilire entro il 31/3/2023 se rendere definibili i propri crediti;
- l’oggetto della controversia deve riguardare atti impositivi (cioè atti di accertamento, liquidazione e rettifica e/o di irrogazione sanzioni), od atti di mera riscossione;
- sono escluse le controversie: inerenti i dinieghi, i rimborsi, la spettanza di agevolazioni; quelle di valore indeterminabile; relative al recupero crediti sorti all’estero; riguardanti le risorse U.E., l’IVA dovuta all’importazione ed il recupero degli aiuti di Stato;
- si considera pendente un contenzioso quando: 1) il ricorso è stato notificato all’Ufficio; 2) i termini di impugnazione sono pendenti all’1/1/2023; 3) pendono i termini di riassunzione all’1/1/2023;
- occorre formulare istanza entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia da definire e non lo si può fare parzialmente;
- occorre pagare un importo commisurato al valore della controversia pari:
o al 100%: 1) se l’A.d.E. è risultata vincente all’1/1/2023; 2) se il contribuente ha notificato il ricorso ma non si è costituito in giudizio;
o al 90% se il contribuente si è costituito in giudizio all’1/1/2023;
o al 40% se l’A.d.E. ha perso il primo grado (non cautelare);
o al 15% se l’A.d.E. ha perso il secondo grado (non cautelare);
o al 5% se l’A.d.E. ha perso in entrambi i gradi di giudizio e pende ricorso in Cassazione;
- in caso di soccombenza parziale si applicano le differenti misure;
- se la controversia riguarda solo sanzioni collegate al tributo è dovuto un importo pari:
o al 15% se l’A.d.E. ha perso in I grado;
o al 40% negli altri casi;
- se la controversia riguarda solo sanzioni non collegate al tributo la definizione è gratuita ove i tributi siano stati già pagati;
- il pagamento deve avvenire entro il 30 giugno 2023;
- si può rateizzare il dovuto se di importo superiore ed €1.000,00 in venti rate (aventi scadenza al 30/6, 30/9 e 20/12 e 31/3);
- non è possibile compensare il dovuto;
- la definizione si perfeziona con il pagamento del dovuto e prevale su eventuali sentenze depositate e non passate in giudicato all’1/1/2023;
- esplica effetti in favore di coobbligati anche se la controversia non è più pendente per loro;
- il contribuente ha la facoltà di richiedere la sospensione del giudizio sino al 10/7/2023;
- i termini di impugnazione e riassunzione che scadono tra l’1/1/2023 ed il 31/7/2023 sono sospesi di nove mesi, ma ciò non vale per la proposizione del ricorso e costituzione in giudizio;
- l’eventuale diniego alla definizione agevolata viene comunicato entro il 31/7/2024.
- Conciliazione agevolata delle controversie tributarie
Tale istituto - trattato dai commi da 206 a 212 della Legge di Bilancio 2023 - prevede:
- la conciliazione fuori udienza;
- riguarda solo le controversie in cui è controparte l’A.d.E.;
- risulta escluso per le risorse U.E. e per l’IVA all’importazione;
- comporta l’applicazione della sanzione ad 1/18 del minimo;
- prevede il pagamento in unica soluzione od in veti rate;
- non è ammesso il pagamento mediante compensazione.
- Rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Cassazione
Tale istituto - trattato dai commi da 213 a 218 della Legge di Bilancio 2023 - prevede:
- l’applicazione delle sanzioni ad 1/18;
- non è utilizzabile nel caso il contenzioso verta su risorse U.E. o IVA all’importazione;
- non permette di compensare quanto dovuto;
- deve avvenire entro il 30 giugno 2023
4) Definizione avvisi e conciliazioni- Rottamazione
- Omessi pagamenti di rate riferite ad avvisi di accertamento, liquidazione e rettifica, reclami, mediazioni, conciliazioni giudiziali
Tale istituto - trattato dai commi da 219 a 221 della Legge di Bilancio 2023 - prevede:
- il versamento integrale della sola imposta;
- deve avvenire entro il 31 marzo 2023;
- la rata insoluta non deve aver comportato la notifica di cartelle esattoriali prima del pagamento dell’unica somma dovuta o della relativa prima rata;
- il dovuto non è compensabile.
- Rottamazione carichi esattoriali affidati dal 2000 al 30 giugno 2022
Tale istituto - trattato dai commi da 231 a 252 della Legge di Bilancio 2023 - prevede:
- il debitore deve presentare istanza entro il 30 aprile 2023;
- si pagano le somme dovute per capitale;
- si risparmiano: sanzioni, interessi, more ed aggi;
- per le sanzioni amministrative (incluse le multe stradali), diverse da quelle inerenti violazioni tributarie o previdenziali, si ha l’abbattimento degli interessi;
- il rateizzo è previsto in 18 mensilità così ripartite:
o 10% al 31/7/2023;
o 10% al 30/11/2023;
o il restante 80% in 16 rate di pari importo scadenti il 28/2, 31/5, 31/7 e 30/11;
- l’A.d.E comunica entro il 30 giugno 2023 le somme dovute.
5) Stralcio debiti fino ad €1.000,00
Tale istituto - trattato dai commi da 222 a 230 della Legge di Bilancio 2023 - prevede:
- lo stralcio dei ruoli affidati all’esattore dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
- riguarda il debito residuo all’1/1/2023;
- è escluso in caso di: aiuti di Stato, somme dovute a seguito di sentenze della Corte dei Conti; multe ed ammende penali; risorse dovute all’U.E.; IVA all’importazione;
- per le multe da violazioni stradali lo stralcio riguarda solo gli interessi;
- lo stralcio può riguardare anche somme dovute ad enti territoriali, ove gli stessi abbiano ritenuto ammetterlo entro il 31/1/2023.
DATA: 02/02/2023
FONTE: FISCO E TASSE