La Legge di Bilancio proroga anche per il 2021 la possibilità di sospensione, ma solo per coloro che non hanno rilevato il 100% degli ammortamenti nel 2020
La Legge 30 dicembre 2021 numero 234, la Legge di Bilancio 2022, al comma 711 dell’articolo 1, interviene sull’ultimo periodo del comma 7-bis dell’articolo 60 del DL 104/2020 (come convertito dalla Legge 126/2020), il quale, prima della modifica normativa, prescriveva: “tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze”.
La Legge di Bilancio 2022 sostituisce per intero il periodo in questione, disponendo che “in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all’esercizio successivo per i soli soggetti che nell’esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.
Quindi il Legislatore interviene direttamente con una norma per prorogare di un anno l’originaria misura in deroga, ma stabilendo nuovi limiti di accesso.
Il funzionamento del meccanismo di sospensione rimane invariato: con la deroga sarà possibile sospendere, anche sui bilanci dell’esercizio 2021, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali; la norma non si occupa di definire le modalità di recupero che, di conseguenza si possono solo presumere: dato che gli ammortamenti non dedotti nel 2020 dovevano slittare al 2021, è presumibile ritenere che, mantenendosi inalterato il meccanismo di slittamento, questi slitteranno al 2022 e quelli del 2021 al 2023, con un allungamento di due anni del piano di ammortamento originario. Per il resto, le sensibilità interpretative e tecniche della normativa originale escono inalterate dalla proroga.
Ciò che cambia è il perimetro dei beneficiari: nella precedente versione della norma, il MEF, con decreto ministeriale, poteva estendere la misura emergenziale, universalmente accordata ai contribuenti, anche ai successi esercizi. Con la modifica normativa il perimetro temporale della proroga è limitato all’esercizio 2021, e i soggetti che potranno beneficiarne saranno soltanto coloro che, sul bilancio 2020, hanno già usufruito della sospensione per il 100% degli ammortamenti.
La logica alla base della norma è facilmente comprensibile: il contribuente che ha scelto di non usufruire della sospensione nell’anno peggiore della crisi sanitaria, non c’è motivo che lo faccia in quello successivo.
fonte: fisco e tasse
data: 03/01/2022