Ecobonus 2022: la detrazione del 110, 65 e 50 per cento per la riqualificazione energetica è stata confermata dalla Legge di Bilancio. Come funziona e a chi spetta? Facciamo di seguito il punto sui lavori ammessi e sui soggetti beneficiari.
Ecobonus confermato per il 2022: la detrazione per la riqualificazione energetica potrà essere fruita anche per i lavori effettuati nel nuovo anno.
La Legge di Bilancio 2022 conferma le regole ad oggi vigenti: l’ecobonus spetta in diverse percentuali, in relazione alla tipologia di intervento eseguito.
Dal superbonus del 110 per cento fino all’ecobonus ordinario del 65 e del 50 per cento, facciamo di seguito il punto delle regole da tenere a mente, soggetti beneficiari e lavori ammessi in detrazione fiscale.
Alla generalità dei lavori ammessi all’ecobonus sarà possibile applicare la cessione del credito o lo sconto in fattura, come alternativa alla fruizione della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.
A decorrere dal 12 novembre 2021, e quindi anche per il 2022, l’esercizione delle due opzioni sarà subordinato all’apposizione del visto di conformità da parte del professionista e dell’attestazione di congruità dei prezzi.
Partendo dall’elenco dei lavori rientranti nell’ecobonus del 110, 65 e 50 per cento, soffermamoci quindi sulle regole in vigore dal 1° gennaio 2022 e sui casi in cui è possibile beneficiarne.
Ecobonus 2022, guida alla detrazione del 110, 50 e 65 per cento
- Ecobonus 2022: cos’è e come funziona
- Ecobonus 2022, detrazione fiscale fino al 110 per cento: elenco spese ammesse e limiti di spesa
- Ecobonus 2022, detrazione fiscale 65 per cento: elenco spese ammesse
- Ecobonus 2022: detrazione fiscale 50 per cento: elenco spese ammesse
- Ecobonus 2022: detrazione fiscale fino all’85 per cento per i condomini
- Ecobonus 2022: soggetti beneficiari
- Ecobonus 2022: pagamento spese con bonifico parlante
- Ecobonus 2022: cessione del credito e sconto in fattura
- Comunicazione ENEA Ecobonus 2022
Ecobonus 2022: cos’è e come funziona
L’ecobonus è la detrazione fiscale riconosciuta per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Le regole relative ai limiti di spesa, ai lavori ammessi in detrazione fiscale e agli adempimenti richiesti sono contenute all’articolo 14 del DL n. 63/2013, più volte modificato nel corso degli anni e ad ultimo dalla Legge di Bilancio 2022.
La Manovra, attualmente in fase di discussione in Senato, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2024 dell’ecobonus, accanto al bonus ristrutturazione e al bonus mobili.
Un rinnovo pluriennale, che porta alla necessità di capire come funziona e chi potrà beneficiare dell’ecobonus, la detrazione fiscale IRPEF ed IRES concessa per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Le spese ammesse sono numerose, e proprio su tale aspetto ci soffermeremo di seguito, specificando quali lavori rientrano nel superbonus del 110 per cento, e quali sono invece ammessi in detrazione fiscale con le aliquote ordinarie del 65 e del 50 per cento.
Ecobonus 2022, detrazione fiscale fino al 110 per cento: elenco spese ammesse, limiti e beneficiari
Con l’introduzione del superbonus, la percentuale di detrazione spettante per alcuni lavori ammessi all’ecobonus è salita al 110 per cento.
Si tratta nello specifico dei seguenti interventi:
Elenco lavori ammessi ecobonus 110 per cento | Limiti di spesa |
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Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari | 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a 8’ immobiliari; 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari |
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente | 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 immobiliari |
interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari | 30.000 euro |
Quelli riportati nella tabella di cui sopra sono i lavori trainanti, che ricomprendono anche gli interventi di coibentazione del tetto, agevolabili senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
DATA:16/12/2021
FONTE: INFORMAZIONE FISCALE