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Comunicati stampa

Dettagli e istruzioni nella risoluzione numero 24/E del 12 aprile 2021 che fornisce indicazioni anche sulla restituzione spontanea delle somme non spettanti.

Ecobonus e Sismabonus dalle Entrate i codici tributo per la cessione del  credito | BibLus-net

 

Contributi a fondo perduto sotto forma di credito di imposta, istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione: 6941 è la sequenza di cifre da indicare nel modello F24.

Contributi a fondo perduto, tra le grandi novità introdotte dal Decreto Sostegni c’è anche la possibilità di ottenere gli importi a cui si ha diritto sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione: con la risoluzione numero 24/E del 12 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da inserire nel modello F24 e ha fornito le indicazioni da seguire per la compilazione.

Nel cassetto fiscale disponibile sul portale istituzionale, alla sezione “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili” è possibile verificare le somme a disposizione.

Con lo stesso documento, sono state istituite anche le sequenze di cifre da utilizzare per la restituzione spontanea delle somme ricevute indebitamente e il versamento di sanzioni e interessi.

Contributi a fondo perduto, istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione

 

Il Decreto Sostegni, e in particolare l’articolo 1 del DL numero 41 del 22 marzo, ha introdotto una serie di novità sui contributi a fondo perduto. Le modifiche rispetto al meccanismo applicato in precedenza non hanno solo riguardato i requisiti, ma anche le modalità di utilizzo.

Nella nuova formula, le partite IVA che presentano domanda all’Agenzia delle Entrate, entro la scadenza del 28 maggio 2021, per beneficiare degli aiuti hanno la possibilità di scegliere in maniera irrevocabile come ottenere le somme a cui hanno diritto:

  • erogazione diretta tramite accredito su conto corrente;
  • come credito di imposta da utilizzare in compensazione.

Dopo aver fornito le indicazioni per presentare istanza di accesso alle risorse e aver fatto partire i primi accrediti, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 24/E del 12 aprile 2021 fornisce anche tutti gli strumenti utili per beneficiare dei contributi a fondo perduto riconosciuti sotto forma di credito di imposta:

  • codice tributo da utilizzare, ovvero 6941 - Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41 del 2021;
  • istruzioni per la compilazione del modello F24, così come riportate in tabella.

 

Codice tributo 6941 - Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41 del 2021
Sezione Erario
Colonna Importi a credito compensati
Anno Anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto per esteso, es. 2021

I beneficiari dei contributi a fondo perduto possono verificare l’importo utilizzabile in compensazione cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del portale istituzionale, in particolare alla sezione “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.

L’Agenzia delle Entrate mette in guardia:

“Nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato”.

Contributi a fondo perduto, codice tributo per l’utilizzo in compensazione e per la restituzione spontanea

Con la stessa risoluzione numero 24/E del 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce anche tutto il pacchetto di informazioni utili per coloro che hanno ricevuto tramite accredito su conto corrente, o che hanno utilizzato in compensazione, importi di contributo a fondo perduto non spettanti, in tutto o in parte, e devono procedere con la restituzione spontanea.

Per la restituzione e il versamento di interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (cosiddetto F24 ELIDE), è necessario fare riferimento ai codici tributo riepilogati in tabella.

Codice tributo Denominazione
8128 Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione
spontanea - CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021
8129 Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione
spontanea - INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021
8130 Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021

Per la compilazione del modello F24 Elide, è necessario poi seguire le istruzioni riportate di seguito:

  • codici tributo devono essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
  • nella sezione “CONTRIBUENTE” devono essere indicate le informazioni sul contribuente:
    • codice fiscale;
    • dati anagrafici;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”sono indicati:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti per la restituzione e il versamento di sanzioni e interessi (8128, 8129 oppure 8130);
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo per esteso;
    • nel campo “importi a debito versati”, il valore del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Tutti i dettagli nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 24/E del 12 aprile 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 12/04/2021

Fonte: Informazione fiscale 

L'ENEA fissa limiti rigidi per l'accesso alla detrazione fiscale, anche nel caso di applicazione dell'aliquota del 50 per cento.

 

Infissi di ultima generazione: quali scegliere e come accedere alle  detrazioni fiscali

Superbonus serramenti e infissi, detrazione al 110 per cento a patto di rispettare dimensione e forma dei componenti sostituiti.

Gli stessi limiti si applicano anche ai fini dell’ecobonus del 50 per cento, la detrazione ordinaria per i lavori di riqualificazione energetica.

Dopo anni di dubbi, l’ENEA traccia i confini e specifica quelli che sono i limiti per beneficiare delle detrazioni fiscali in caso di sostituzione di serramenti e infissi.

Il chiarimento è informale e, come evidenziato da più testate specializzate, viene fornito dall’assistente virtuale dell’Ente, Virgilio. La posizione presa è innovativa ed estremamente vincolante e, tra l’altro, nella normativa e nella prassi susseguitasi negli anni non vi sono indicazioni specifiche sui limiti relativi agli infissi installati.

Superbonus 110 per infissi e serramenti: limiti rigidi per l’accesso alle detrazioni

 

Gli interventi su serramenti e infissi, sia se effettuati come lavori trainati ammessi al superbonus del 110 per cento che se relativi all’ecobonus al 50 per cento, devono configurarsi come “sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione”.

Restano esclusi dall’agevolazione gli infissi connessi alla modifica dimensionale o, anche, allo spostamento delle aperture. In parallelo, non spettano le detrazioni fiscali in caso di realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, tranne che nei casi di demolizione e ricostruzione.

Questa è la risposta che viene fornita dall’assistente virtuale ENEA, Virgilio, il servizio lanciato al fine di fornire informazioni rapide sul superbonus del 110 per cento.

Finestre ed infissi sono agevolabili esclusivamente a patto di rispettare forma e dimensioni del componente sostituito. Sono tollerati scostamenti contenuti, pari al 2 per cento, dovuti a questioni tecniche non eludibili.

Sono queste le indicazioni riportate dal portale dell’Ente Nazionale per l’Efficienza Energetica, che tuttavia non si ritrovano in maniera esplicita all’interno del vademecum relativo all’ecobonus per serramenti e infissi.

Serramenti e infissi, deroga al limite dimensionale nel caso di installazione del cappotto termico

La modifica alle dimensioni così come lo spostamento delle aperture in caso di sostituzione di serramenti e infissi è ammessa esclusivamente qualora collegata a motivi tecnici.

Al limite previsto dall’ENEA si deroga quindi anche in caso di contestuale installazione del cappotto termico esterno. In tal caso, si possono:

“modificare le dimensioni del serramento derivanti esclusivamente dal restringimento della bucatura esterna.”

Stessa deroga, inoltre, nel caso di contemporanea installazione dell’impianto radiante a pavimento e di modifiche derivanti “esclusivamente” dal suo innalzamento.

Superbonus serramenti e infissi: perché i limiti ENEA non convincono

 

Pur non essendo stata di fatto formalizzata in un documento ufficiale, l’interpretazione fornita dall’ENEA ha creato non poca confusione tra tecnici e contribuenti interessati ad accedere al superbonus del 110 per cento, così come all’ecobonus al 50 per cento.

Il perché risiede nel fatto che i limiti dimensionali e i vincoli relativi allo spostamento delle aperture non sono indicati in alcuna fonte normativa e, parimenti, la questione non è mai stata affrontata formalmente mediante documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate o del MISE.

Al contrario, basta consultare alcuni dei forum tematici in rete per constatare come, sin dalla data di avvio dell’ecobonus ordinario per serramenti e infissi, la questione sia stata tra le più dibattute.

L’interpretazione restrittiva dell’ENEA non convince. Se si guarda al decreto MISE del 6 agosto 2020, per quel che riguarda gli interventi su finestre ed infissi viene riconosciuta la possibilità di accesso ai bonus fiscali in caso di “sostituzione di elementi esistenti”, senza alcuna limitazione di carattere dimensionale.

Il requisito della sostituzione, che ha da sempre escluso la possibilità di accedere alle detrazioni fiscali in caso di nuova installazione, è specificato anche nelle guide tematiche dell’Agenzia delle Entrate.

La rilevanza del tema, e la discordanza di pareri, porta alla necessità di un intervento chiarificatore ufficiale, che metta d’accordo ENEA, Agenzia delle Entrate e MISE. Un nuovo ostacolo per l’avvio a pieno regime del superbonus 110 per cento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 09/04/2021

Fonte: Informazione fiscale 

Proroga del Superbonus 110% al 2023 e Bonus ristrutturazioni con aliquota unica al 75%: queste le linee di indirizzo del Recovery Plan, approvate da Camera e Senato.

Superbonus 110: arriva la proroga al 2023 nelle linee guida del Recovery  Plan (otee)

Estensione della detrazione Superbonus 110% per tutto il 2023 e semplificazione della procedura di accesso, nonchè unica aliquota del 75% per la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

 

Nulla di ufficiale, ma queste sono le principali proposte in tema di detrazioni fiscali per interventi edilizi e superbonus, previste dalle linee di indirizzo del Recovery Plan (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) recentemente approvate, con specifiche risoluzioni di maggioranza, da Camera e Senato, sulla base delle quali il Governo dovrà redigere la versione definitiva del PNRR da trasmettere all’Unione Europea entro il 30 aprile 2021.

 

Scarica il testo della Relazione delle commissioni riunite sulla proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

La misura del superbonus del 110% deve essere semplificata e prorogata nel tempo e, comunque, al fine di facilitare l’immissione anche di capitale e risparmio privato in un ampio processo di rigenerazione urbana, razionalizzando anche tutti gli altri bonus esistenti per le ristrutturazioni e per l’efficientamento energetico degli edifici sotto un’unica aliquota al 75%, modificando l’articolo16-bis del Tuir, prevedendo anche per questi la durata della detrazione in cinque anni.

 

In sintesi, nelle Relazioni si leggono le seguenti indicazioni:

  • l’estensione del cosiddetto Superbonus 110% all’intero anno 2023, indipendentemente dalla avvenuta realizzazione di percentuali di lavori nell’ultimo anno di vigenza dell’incentivo, anche al fine di moltiplicare gli effetti positivi in termini di risparmio energetico annuo generato dagli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio privato. 

 

  • necessità di valutare l’inserimento di tale incentivo in una strategia di riqualificazione degli edifici e di semplificazione per favorire l’accesso ad essa, in particolare sul versante della verifica preventiva della conformità urbanisticadegli interventi sugli edifici ubicati nei centri storici laddove la presenza di vincoli impedisce il miglioramento di almeno due classi energetiche e l’accelerazione dei tempi di recupero del credito nonché la sua estensione ad altre tipologie di immobili e l’opportunità di un’estensione delle platea dei beneficiari;

 

  • prevedere l’estensione della platea dei beneficiari del Superbonus 110% anche a soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, privilegiando il settore alberghiero e le PMI tra i comparti in difficoltà;

 

  • l’estensione della detrazione di imposta del 110%, così come di altre forme di agevolazione fiscale, agli interventi effettuati dalle aziende agricole e/o agrituristiche sui fabbricati rurali, essendo tali aziende attualmente escluse dal perimetro di applicazione della disposizione di cui all’articolo 119, comma 9, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, valutando inoltre l’opportunità di estendere il perimetro di applicazione delle predette agevolazioni fiscali anche agli ippodromi;

 

  • appare opportuno razionalizzare tutti gli altri bonus esistenti per le ristrutturazioni e per l’efficientamento energetico degli edifici sotto un’unica aliquota al 75%, modificando l’articolo 16-bis del TUIR;

 

  • è necessario prevedere per la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato una stabilizzazione delle agevolazioni fiscali, quali i cosiddetti bonus ristrutturazione edilizia, ecobonus, sismabonus, bonus verde, bonus arredi, bonus facciate, bonus idrico e bonus colonnine, e renderli strutturali almeno fino al 2025;

 

  • appare inoltre necessario dare attuazione, potenziandolo ulteriormente, al geo bonus di cui alla legge n.145 del 2018 per interventi su edifici e terreni pubblici quale elemento fondamentale per il coinvolgimento dei cittadini, delle amministrazioni e delle imprese nelle politiche volte alla bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, alla prevenzione e al risanamento del dissesto idrogeologico, alla realizzazione o alla ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e al recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

 

  • si evidenzia l’esigenza di adottare ulteriori misure volte a :
    • aggiornare il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 
      • rendere strutturali lo sconto in fattura e la cessione del credito, e confermando quest'ultimo, almeno pari a 5 anni, ovvero fino al 30 giugno 2027, così da garantire un utilizzo il più possibile diffuso della misura del superbonus e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni;
      • prevedere misure di semplificazione quali, ad esempio:
        • costituire un portale unico in cui i contribuenti e professionisti possano effettuare tutte le comunicazioni necessarie; 
        • approvare appositi formulari cui i professionisti possano far riferimento e attenersi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 07/04/2021

Fonte: Informazione fiscale