Regime forfettario, quando si può applicare il 5%
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- Mercoledì13,Luglio,2022
Regime forfettario start up: quando si può applicare il 5 per cento di imposizione fiscale?
Se chi ci legge sta pensando di aprire una partita IVA nel regime forfettario potrebbe avere tanti dubbi sulle agevolazioni fiscali utilizzabili, soprattutto nella fase di start up.
Non preoccupatevi, è normale che sia così, soprattutto in un sistema tributario come quello italiano, notoriamente caratterizzato da un numero enorme di regole.
Abbiamo buone notizie da fornire ai nostri lettori in questo caso: chi apre una partita IVA nel regime agevolato (il famoso regime forfettario) nei primi anni di attività (la fase di start up) può pagare davvero poche imposte, purché si abbiano determinati requisiti.
Analizziamoli di seguito, richiamando alcuni utili documenti di prassi che si ritengono tutt’ora validi ai fini della valutazione della possibilità o meno di accedere al regime forfettario per le nuove attività.
Regime forfettario 5% startup: ecco requisiti e quando si applica per le nuove attività
Per i soggetti che avviano una nuova attività l’applicazione del regime forfettario è ancora più conveniente: per i primi 5 anni di attività l’imposta dovuta è pari al 5%.
I presupposti e i requisiti da analizzare per capire quando si applica l’imposta sostitutiva del 5% sono i seguenti:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni che precedono l’avvio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- la start up non deve essere una prosecuzione di un’attività già svolta in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per l’accesso ad arti o professioni;
- se si prosegue l’attività svolta da un altro soggetto, i ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non devono superare il limite per l’accesso al regime forfettario (che si ricorda, è pari a 65.000 euro).
A questi requisiti bisognerà poi aggiungere quelli generali previsti per l’accesso al regime forfettario, così come modificati dagli interventi legislativi successivi.
Occorrerà quindi considerare i limiti relativi alle prestazioni svolte verso l’ex datore di lavoro, il possesso di quote di controllo societario, così come il limite relativo ai compensi erogati a dipendenti e collaboratori e ai redditi da lavoro dipendente e pensione percepiti.
Al netto dei nuovi requisiti sopra elencati, sono i tre paletti generali quelli che generano maggior confusione, soprattutto per quel che riguarda il divieto di accesso al regime forfettario startup nel caso in cui il titolare di partita IVA abbia già esercitato un’attività imprenditoriale.
L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata più volte per chiarire chi e quando può beneficiare della flat tax al 5%. Facciamo il punto con le tre circolari più significative in merito.
Regime forfettario startup: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui requisiti per la tassazione al 5 per cento
Il primo documento di prassi che è necessario citare quando si parla del regime forfettario per le startup è la circolare n. 17/E/2012 relativa al regime dei minimi (regime fiscale di vantaggio) che contiene chiarimenti validi tutt’oggi per chi intende avviare una nuova attività.
In merito al requisiti del mancato esercizio nei tre anni precedenti di un’attività artistica, professionale o di impresa, anche in forma associata e familiare, bisognerà tener conto non del periodo d’imposta ma della data a partire dalla quale si vuole accedere al nuovo regime, verificando che eventuali precedenti attività siano cessate anteriormente all’inizio del triennio (calcolato secondo il calendario comune) che precede l’inizio della nuova attività.
Prendiamo ad esempio un soggetto che ha cessato la propria attività il 31 maggio 2019.
In tal caso sarà possibile avviare una nuova attività beneficiando del regime forfettario del 5% nel mese di luglio 2022, senza attendere che si concludano tre periodi d’imposta completi.
In merito, già con la circolare n. 1/E/2001 era stato chiarito che non è causa diretta ed automatica di esclusione dal regime forfettario startup la semplice apertura di partita IVA. Andrà quindi valutato l’effettivo esercizio. La circolare in oggetto è ormai molto datata, addirittura sono passati più di vent’anni, e si riferiva al cd forfettino. Tuttavia, alcuni principi in essa contenuti sono da ritenersi tuttora validi.
La verifica dell’effettivo esercizio dell’attività si applica anche nel caso di partecipazioni a società:
“nell’ipotesi di un socio accomandante che decida, successivamente, di intraprendere un’attività, andrà riscontrato se nei tre anni precedenti lo stesso abbia svolto o meno un’attività di gestione all’interno della società, ovvero si sia limitato a conferire il solo capitale.
Nel caso di partecipazione a società inattiva, il predetto limite non opera atteso che manca un’attività di gestione da parte dei soci.”
FONTE: INFORMAZIONE FISCALE
DATA: 13/07/2022