Commercialista: Scadenza acconto IVA 2020 verso la proroga ecco il calcolo previsionale senza sconti sulle sanzioni
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- Lunedì23,Novembre,2020
Scadenza acconto IVA il 28 dicembre si va verso la proroga del termine di versamento.
Il rinvio sarà subordinato alla verifica del calo di fatturato registrato, secondo parametri ancora da definire. Da tenere a mente l'esclusione dalla possibilità di utilizzare il metodo di calcolo previsionale senza il rischio di sanzioni.
Scadenza acconto IVA, è il 28 dicembre 2020 il termine per pagare, con modello F24, l’imposta annuale.
L’appuntamento è uno dei più importanti di fine anno, ed è a fronte delle difficoltà economiche del periodo che si va verso la proroga della scadenza.
Sarà il decreto Ristori quater a definire i requisiti per accedere al rinvio: ancora una volta, sarà il calo di fatturato registrato a determinare chi è dentro o fuori.
Il nuovo decreto, dopo il voto in Parlamento sullo scostamento di bilancio di 8 miliardi, stabilirà il destino delle scadenze fiscali di novembre e dicembre. Per quanto riguarda la proroga dell’acconto IVA bisognerà definire i requisiti per beneficiare del rinvio del termine di versamento: si parla della possibilità che il calo di fatturato richiesto sia pari al 50%, da calcolare non su base semestrale ma mensile.
Per le partite IVA escluse dalla proroga, bisogna tenere a mente un aspetto importante: il metodo previsionale di calcolo perde le “agevolazioni” previste per le imposte sui redditi. In caso di scostamento tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto, la sanzione si applicherà senza “sconti”.
Scadenza acconto IVA il 28 dicembre 2020: proroga con calo di fatturato del 50%
Il dossier sulle scadenze fiscali non trova spazio nel decreto Ristori ter, che prevede esclusivamente un “aggiustamento” delle misure attualmente previste per le partite IVA in sofferenza, a causa delle restrizioni imposte per ridurre i contagi da Covid-19.
Per capire quali saranno adempimenti e versamenti oggetto di proroga bisognerà attendere il quarto decreto Ristori, dopo il voto alla Camera sul nuovo scostamento di bilancio da 8 miliardi.
Oltre alla scadenza delle imposte sui redditi del 30 novembre, al centro dell’attenzione del MEF c’è la scadenza dell’acconto IVA, fissata a lunedì 28 dicembre 2020. La proroga al vaglio del Governo sarà in ogni caso circoscritta.
Tra le ipotesi emerse nelle ultime ore, si sta valutando di limitare la possibilità di accedere al rinvio del versamento IVA annuale alle imprese con fatturato non superiore a 50 milioni di euro.
Ancora da definire invece il secondo requisito, quello relativo alla perdita registrata. Tra le simulazioni in corso, si sta valutando di far salire sul “carrozzone” delle nuove proroghe le partite IVA che hanno subito una perdita del 50% a novembre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Non quindi una verifica basata sul semestre ma sul mese, e con l’innalzamento della percentuale del calo di fatturato o corrispettivi registrato, che salirebbe dal 33% previsto ad oggi per imposte sui redditi e ritenute, al 50%.
Le incertezze sul reale perimetro della nuova proroga sono ancora molte. Il decreto Ristori quater dovrà chiarire anche se la proroga sarà per tutti o solo per le partite IVA in zona rossa.
Calcolo acconto IVA 2020, metodo previsionale senza sconti sulle sanzioni
Dato per assodato che la proroga dell’acconto IVA 2020 non sarà generalizzata, ma limitata alle imprese in “sofferenza”, ai chiamati alla cassa per mancanza dei requisiti viene in soccorso il metodo di calcolo previsionale.
Così come per la generalità degli acconti, anche per l’IVA annuale è possibile adottare il metodo previsionale. L’acconto dovuto è in questo caso pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare a dicembre (per i mensili), in sede di dichiarazione annuale per i trimestrali ordinari o per il quarto trimestre per i contribuenti trimestrali “speciali”.
Il calcolo con metodo previsionale ha il vantaggio di consentire di determinare l’acconto in misura inferiore, in caso di calo di fatturato rispetto all’anno precedente.
Lo svantaggio è che, in caso di scostamento tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto, è prevista l’applicazione di sanzioni ed interessi.
Un rischio che è stato ridotto per le imposte sui redditi, per effetto della norma di favore prevista dal decreto Liquidità, che all’articolo 20 stabilisce:
“Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.”
Per gli acconti Irpef, Ires, Irap ed imposte collegate, sanzioni ed interessi non si applicano se il versamento effettuato, applicando il metodo previsionale, è pari almeno all’80% della somma effettivamente dovuta e che risulterà dalla dichiarazione dei redditi 2021.
Una previsione simile attualmente non è prevista per l’acconto IVA. La possibilità di versare un acconto inferiore, in caso di perdite rilevanti di incassi, è prevista anche utilizzando il metodo analitico di calcolo. In questo caso si evita il rischio di sanzioni in caso di scostamento, ma bisogna predisporre una liquidazione straordinaria, con un aggravio di adempimenti e costi.
Sarebbe quindi opportuno che, accanto alla proroga, il decreto Ristori quater “adattasse” la previsione di favore legata all’utilizzo del metodo previsionale anche alla scadenza del 28 dicembre 2020.
Data pubblicazione: 23/11/2020
Fonte: Informazione fiscale