Layout Type

Presets Color

Background Image

Notizie

Con la legge di bilancio per il 2021, la coibentazione del tetto è detraibile al 110%. In questo modo si scioglie un dubbio del passato.

SUPERBONUS 110%: INTERVENTI "TRAINANTI" E "TRAINATI" - PeopleAnswer

Il tetto di un edificio costituisce la sommità dello stesso e come spesso accade esso sovrasta una zona denominata sottotetto, di uso e proprietà comune, spesso privo di impianto di riscaldamento. 

Tale caratteristica di taluni immobili ha indotto il Legislatore ad intervenire sull’art. 119, Dl 34/2020 precisando che anche il tetto concorre al calcolo del 25% della superficie lorda disperdente al fine di poter ammettere al 110% gli interventi di coibentazione degli immobili. 

Facendo un passo indietro ed andando a verificare la portata dell’intervento trainante di cui all’art. 119, co.1, lett a), DL 34/2020, è possibile accedere alla maxi detrazione del 110% qualora in un edificio si pongano in essere ...interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio...

Si tratta sostanzialmente di interventi finalizzati al miglioramento della resa energetica di un immobile, fra quelli per altro previsti dall’art. 14, DL 63/2013, i quali

  • se interessano almeno il 25% della superficie lorda disperdente, e
  • sono eseguiti nel rispetto delle altre norme previste dalla normativa del superbonus, 

determinano l’accesso ad una maggiore detrazione del 110%. 

Si possono annoverare fra tali interventi quelli ad esempio di posa del c.d. cappotto termico. 

Tuttavia, comunque li si consideri, tali interventi devono rispondere ad un imperativo fondamentale che costituisce il presupposto per l’accesso a tale maggiore detrazione o a quella ordinaria (65%). 

L'imperativo è rappresentato dal fatto che gli interventi devono essere effettuati su: 

  • un immobile esistente 
  • dotato di un impianto di riscaldamento

Il motivo è molto semplice. 

Non è possibile determinare il miglioramento di un indice di resa energetica, e quindi conseguire i benefici fiscali, se si parte: 

  • da un immobile in costruzione, cioè nuovo, o comunque 
  • da un immobile privo di un sistema di riscaldamento, 

ciò perchè mancherebbe il termine di paragone iniziale per dimostrare il miglioramento grazie agli interventi effettuati sull’immobile stesso.

Il dubbio del tetto e la soluzione giunta dalla legge di bilancio 2021

Fino all’entrata in vigore della legge di bilancio 2021 che ha modificato gli artt. 119 e 121, DL 34/2020, permaneva un dubbio circa il fatto di intervenire con lavori coibentanti sui tetti degli edifici, in quanto essi, per loro natura sono al culmine di immobili dotati del c.d. sottotetto, il quale nella maggior parte dei casi non è dotato di alcun impianto di riscaldamento. Volendo pertanto accedere alle maggiori detrazioni da superbonus e dovendo rispettare il parametro del trattamento effettuato su almeno il 25% della superficie disperdente lorda, ma dovendo, per altro verso, rispettare anche il parametro della presenza di un impianto di riscaldamento, il dubbio era che il tetto non dovesse fare parte del calcolo di tale 25%. proprio con la specifica introduzione, nel comma 1, lett. a) dell’art. 119, la norma ha assunto la seguente sembianza: 

...interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. 

Di fatto, con tale precisazione viene quindi ammesso anche il tetto nel complesso delle pareti orizzontali, verticali ed inclinate sulle quali poter intervenire con la coibentazione dell’immobile, a nulla rilevando la presenza di sottotetto non riscaldato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 26/01/2021

Fonte: Fisco e tasse

La legge di bilancio 2021 definisce in maniera chiara il concetto di immobile “funzionalmente indipendente” e impone un obbligo particolare ai cantieri per i lavori da superbonus.

2020: dal Covid-19 al Superbonus, le notizie per i professionisti

Volendo partire dall’origine per rendere più chiari i caratteri di tale argomento, si può prendere a riferimento l’art. 119, lett. a) e c), DL 119/2020. 

Le lettere da a) a c) trattano gli ormai notissimi interventi trainanti:

  • installazione del cappotto termico, lettera a),
  • sostituzione dell’impianto di climatizzazione nelle parti comuni di edifici, lett. b), 
  • sostituzione dell’impianto di climatizzazione nelle singole unità immobiliari, lett. c). 

Se alla lett. b) tale concetto non è inerente, trattandosi, appunto di parti comuni, alle lett. a) e c) si rilevano due concetti che creano molti dubbi: 

  • il concetto di “indipendenza funzionale” (modificato dal Dl 104/2020) 
  • il concetto di accesso autonomo (modificato dalla legge di bilancio 2021). 

Tralasciando la definizione di accesso autonomo di cui abbiamo ampiamente trattato (modifica apportata dalla norma con l’introduzione del comma 1bis dal DL 104/2020), ci vogliamo ora concentrare sulle novità apportate dalla legge di bilancio 2021 al concetto di “indipendenza funzionale” (attraverso la ulteriore modifica del comma 1bis, art. 119). 

LEGGI ANCHE Superbonus 110: i chiarimenti dell'agenzia sul requisito di accesso autonomo

Secondo le novità introdotte dalla L. 178/2020 alla fine del comma 1bis dell’art. 119, si legge: 

Un'unità' immobiliare può' ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà' esclusiva:

  • impianti per l'approvvigionamento idrico; 
  • impianti per il gas; 
  • impianti per l'energia elettrica;
  • impianto di climatizzazione invernale.

Alla luce di quanto sopra, gli immobili che potranno accedere al superbonus per quel che riguarda gli interventi trainanti, godendo della maxi detrazione del 110%, dovranno:

  • avere autonomo accesso dall’esterno, a mezzo di strade, vialetti o giardini, ancorchè gli stessi siano condivisi con altri soggetti in comproprietà (esempio classico che aveva comportato dubbio è il classico accesso alle unità immobiliari attraverso il vialetto condominiale).
  • essere funzionalmente indipendenti attraverso il possesso autonomo ed esclusivo di almeno tre degli impianti fra quello dell’acqua, del gas, dell’energia elettrica o della climatizzazione invernale. 

Il mancato rispetto di tali due requisiti, secondo la legge di bilancio 2021 comporta il non accesso al superbonus (restano comunque ferme le altre detrazioni nella misura ordinaria, ad esempio 65%).

In conclusione la legge di bilancio 2021 rende più chiaro tale requisito di indipendenza dal punto di vista normativo recependo le indicazioni fornite in merito dalla Circ. 24/E/2020, al passo dal quale si evince che: "Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva"

Il nuovo obbligo di cantiere

Attraverso l’inserimento del nuovo comma 14bis, nell’art. 119, si introduce un importante adempimento a carico di coloro che avviano cantieri destinati a porre in essere interventi sugli immobili che accedono al 110%. Per tutti gli interventi di cui all’art. 119 è necessario esporre ben visibile ed accessibile alla lettura un cartello esposto presso il cantiere dove deve essere indicata anche la seguente dicitura: 

"Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici"».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 11/01/2021

Fonte: Informazione fiscale