Cambia l'irpef: oggi il Governo discute un nuovo Dlgs
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- Martedì23,Aprile,2024
Atteso per oggi il Cdm n 77 con novità per l'irpef degli autonomi e dei dipendenti oltre che modifiche al reddito delle imprese: vediamo alcuni punti dalla bozza di dlgs
Il Consiglio dei Ministri dovrebbe discutere oggi in esame preliminare uno schema di DLgs. di revisione dei regimi Irpef e Ires.
Non risulta ancora l'ordine del giorno della riunione governativa, ma viene diffusa la bozza del provvedimento
con cui prenderebbe il via una prima attuazione della delega fiscale per i redditi di:
- lavoro autonomo e dipendente,
- agrari e diversi,
- d’impresa.
Come sottolineato ieri 22 aprile dal Vice Ministro Leo: “Il provvedimento è ancora oggetto di revisione da parte degli uffici competenti”
Ma vediamo alcune delle novità per l'Irpef del lavoro autonomo.
1) Riforma Fiscale: le novità per il lavoro autonomo
Per quanto riguarda il lavoro autonomo si vuole introdurre una nozione onnicomprensiva del reddito.
Il nuovo art 54 del TUIR prevedrebbe che:
- Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V.
- Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
- Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:
- a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- b) rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
- c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.
- Le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.
Inoltre sinteticamente:
- verrebbe prevista la deducibilità per quote di ammortamento dei beni immateriali,
- si introdurrebbe il regime di neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e di riorganizzazione che coinvolgono studi professionali.
Si attende il CdM di oggi con maggiori e ulteriori commenti dall'Esecutivo.
FONTE: FISCO E TASSE
DATA: 23/04/2024