Srl: atto costitutivo o statuto da modificare, ma non sempre
Entro il 2019. Per prevedere il sindaco e il revisore
Dal consiglio dei ministri via definitivo al decreto sulla riforma della crisi d'impresa
Entro il 2019 molte srl dovranno modificare il proprio atto costitutivo o statuto per prevedere la nomina del sindaco unico, del collegio sindacale o del revisore. Tale obbligo riguarderà anche molte coop che, nella forma di srl, fino ad oggi potevano essere esentate dai controlli ma che vi saranno attratte in relazione alle nuove norme. Sono alcuni degli effetti degli artt. 379 e 389 nel nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, approvato ieri, definitivamente dal consiglio dei ministri (si vedano ItaliaOggi del 9 e del 10 gennaio 2019).
I presumibili tempi tecnici della riforma
Il comma 3 dell’art. 379 regolamenta le disposizioni transitorie attinenti alle necessarie modifiche statutarie e la tempistica per la prima nomina dei controllori. In merito alle modifiche statutarie le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore dell’articolo dianzi citato (30 giorni dopo la pubblicazione del decreto in G.U., ai sensi dell’art. 389 delle nuove norme), avranno nove mesi di tempo per modificare l’atto costitutivo e lo statuto adeguandolo alle nuove disposizioni (si veda ItaliaOggi del 9 Gennaio). A riguardo, ipotizzando la pubblicazione del decreto in G.U. nel mese di febbraio gli statuti dovranno essere modificati, presumibilmente entro il dicembre 2019.
L’obbligo di modifica statutaria
A questo punto bisognerà capire se e come gli statuti delle srl dovranno essere modificati. Fino alla scadenza dell’obbligo per le modifiche, peraltro, viene previsto che le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo o statuto conservino la loro efficacia anche se non sono conformi alle nuove regole. Appare da ritenersi che molto dipenderà dalle clausole attraverso le quali l’atto costitutivo (o lo statuto) prevedono, nella srl la disciplina della nomina dell’organo di controllo o del revisore e se tale nomina è contemplata. Nel caso in cui lo statuto preveda ad esempio: «La nomina dell’organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria», oppure «La nomina dell’organo di controllo o del revisore si rende obbligatoria al superamento dei parametri previsti dall’art. 2477 c.c.» o espressioni analoghe, le modifiche potrebbero non essere necessarie, essendo l’atto costitutivo e statuto già in linea con le nuove regole. Diversamente, qualora lo statuto prevedesse, ad esempio, che «La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei parametri di cui all’art. 2435-bis c.c. e negli altri casi previsti dall’art. 2477 c.c. (o dizioni equivalenti)», il contratto sociale dovrà essere modificato per tener conto dei nuovi parametri di nomina. Obblighi di modifica, scatteranno, evidentemente, anche nei casi in cui l’atto costitutivo o lo statuto sociale nulla prevedessero in tema di controlli.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore
A questo punto si pone l’obbligo di nominare il nuovo sindaco unico o revisore, che diverrà obbligatorio quando, nei due esercizi che antecedono quello in cui si rendono necessarie le modifiche statutarie (quindi presumibilmente l’esercizio 2017 e l’esercizio 2018), si superino i parametri di cui al novellato articolo 2477 c.c. Pur nella chiara intenzione del legislatore di accelerare le nomine nella seconda parte del 2019 (tale volontà traspare d’altro canto con chiarezza sia nella relazione di accompagnamento ove si legge che il legislatore «fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessate dovranno provvedere alla nomina dell’organo di controllo» e sia nell’aver fissato agli esercizi 2017 e 2018 quelli di osservazione ai fini della valutazione del superamento delle nuove soglie dimensionali) tali tempistiche creano notevoli perplessità. In considerazione della circostanza che le modifiche statutarie potrebbero essere completate a dicembre (e quindi in epoca di chiusura del bilancio 2019), parrebbe a riguardo più ragionevole consentire che tale nomina possa avvenire non in tale mese in cui non vi sarebbero neppure i tempi tecnici per la conoscenza dell’azienda e della sua attività e per effettuare la pianificazione dei lavori sul bilancio 2019, ma con le assemblee che approvano detto bilancio e quindi nell’aprile/giugno 2020. D’altro canto sarebbero tempi pur sempre idonei a consentirebbe all’organo di controllo e al revisore di assolvere ai nuovi compiti che verranno ad essi demandati (in particolare nelle nuove procedura di allerta) quando, nel mese di luglio/agosto 2020 (18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta del nuovo articolato) l’integrale riforma della crisi d’impresa sarà operativa.
Le cooperative
Nelle cooperative attualmente l’obbligo di controllo legale dei conti si determina quando la società, superando i parametri di cui all’art. 2519 del codice civile, deve necessariamente organizzarsi nella forma di spa. Ciò in virtù dell’applicabilità in questi casi dell’art. 2409-bis c.c. Ulteriore situazione in cui la società dovrà provvedere alla nomina del collegio sindacale o del revisore, ai sensi dell’art. 2543 c.c. si verifica al superamento dei parametri dell’art. 2477, che ora anche per le coop devono intendersi modificati. Da ciò consegue che, con le nuove norme, l’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore nelle coop scatterà (molto più frequentemente che in passato) quando verranno superati i limiti più bassi fra quelli dell’art. 2477 c.c e 2519 c.c. Anche per dette società, in forma di srl, potrebbe rendersi obbligatorio provvedere alle relative modifiche statutarie.
Fonte: ItaliaOggi