Il termine del 16 marzo, la scadenza per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla cessione del credito e allo sconto in fattura, è stato oggetto di proroga al 31 marzo 2023. L'ufficialità del rinvio è arrivata con l'approvazione finale della Camera alla legge di conversione del decreto Milleproroghe
La prima scadenza del superbonus del 2023 e dei bonus edilizi dell’anno è stata rinviata.
La proroga è contenuta nel testo della legge di conversione del decreto Milleproroghe, approvato in via definitiva dalla Camera lo scorso 23 febbraio.
Il termine del 16 marzo prossimo è passato al 31 marzo 2023, con due settimane in più e allineandosi alla scadenza per le unifamiliari.
Per i soggetti che intenderanno fruire in modo indiretto della detrazione attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito, e che dovranno provvedere alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ci saranno due settimane di tempo in più.
L’adempimento riguarda la scelta della fruizione del superbonus e degli altri bonus edilizi per le spese sostenute nell’anno 2022.
Si tratta di una delle ultime scadenze per le comunicazioni relative alle cessioni del credito dei bonus edilizi, in quanto il decreto 11/2023 ha eliminato tale possibilità per i cantieri la cui CILA o CILAS verrà presentata a partire dal 17 febbraio 2023.
Cessione del credito e sconto in fattura, proroga della scadenza al 31 marzo 2023
A poco tempo dalla prima scadenza del superbonus 2023, il termine del 16 marzo è stato spostato al 31 marzo.
La proroga per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate nel caso di scelta di fruizione indiretta per beneficiare della maxi agevolazione introdotta dal decreto Rilancio è arrivata con la legge di conversione del decreto Milleproroghe.
Nel caso delle opzioni previste dall’articolo 121, ovvero la cessione del credito o lo sconto in fattura, dovrà essere inviata l’apposita comunicazione entro il 31 marzo 2023.
Il testo ha ottenuto il via libera definitivo alla Camera giovedì 23 febbraio.
Il nuovo calendario è stato ridefinito:
“Al fine di consentire ai contribuenti, una corretta predisposizione delle informazioni necessarie per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica.”
Il testo originario prevedeva il rinvio al 16 giugno ma è stato riformulato prima dell’approvazione.
Come stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, prot. numero 283847:
FONTE: INFORMAZIONE FISCALE
DATA: 28/02/2023