Il frontespizio è una delle sezioni della dichiarazione IVA 2023 che i titolari di partita IVA tenuti all'adempimento devono inviare all'Agenzia delle Entrate. Il modello va compilato seguendo le apposite istruzioni e trasmesso entro la scadenza del 2 maggio
Per compilare il frontespizio della dichiarazione IVA 2023 si devono seguire le istruzioni fornite dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello deve essere presentato dai titolari di partita IVA tenuti all’adempimento entro la scadenza del 2 maggio 2023, dato che il termine canonico del 30 aprile cade di domenica.
Il frontespizio della dichiarazione IVA 2023 raccoglie i dati anagrafici del contribuente e si divide in due facciate, una con l’informativa sul trattamento dei dati personali e una in cui devono essere riportati i dati richiesti, la firma l’impegno alla presentazione telematica, i dati relativi al visto di conformità e la sottoscrizione dell’organo di controllo.
Dichiarazione IVA 2023: la compilazione del frontespizio
La dichiarazione IVA 2023 va presentata all’Agenzia delle Entrate dai titolai di partita IVA tenuti all’invio entro la scadenza del 2 maggio 2023.
Il modello definitivo, relativo al periodo d’imposta 2022, è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate e si può inviare dallo scorso 1° febbraio. La dichiarazione da compilare si può scaricare direttamente dal sito dell’Agenzia, oppure utilizzando il link di seguito.
I soggetti obbligati all’adempimento dovranno compilare la dichiarazione seguendo le apposite istruzioni per la compilazione, scaricabili alla stessa sezione del sito e tramite il link in basso.
Il frontespizio è la prima parte della dichiarazione IVA 2023, dove devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente. Si compone di 2 facciate:
- la prima contiene l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- la seconda richiede l’indicazione delle seguienti informazioni:
- codice fiscale del contribuente, posto nella parte superiore del modello;
- dati anagrafici del contribuente e del dichiarante;
- firma della dichiarazione;
- l’impegno alla presentazione telematica;
- i dati relativi al visto di conformità;
- la sottoscrizione dell’organo di controllo.
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La prima parte del frontespizio riguarda la scelta del tipo di dichiarazione. Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Il presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
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La casella “Dichiarazione integrativa”, invece, va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:
- il codice 1, nell’ipotesi prevista dal DPR n. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione del d.lgs. n. 472/1997;
- il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate, ai sensi della legge n. 190/2014, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione del d.lgs n. 472/1997. L’Agenzia delle entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.
L’eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso.
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L’eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, può essere chiesto a rimborso o può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Dichiarazione IVA 2023: la compilazione del frontespizio, i dati del contribuente
Nel riquadro “Dati del contribuente”, che va sempre compilato, devono essere indicati i seguenti dati:
- Numero di partita IVA: numero attribuito a ciascun contribuente;
- Altre informazioni: questo campo va compilato tenendo conto della natura del contribuente. I dati da indicare sono:
- nell’ipotesi in cui il contribuente sia un’impresa artigiana iscritta nell’apposito albo, deve essere barrata la relativa casella 1;
- nell’ipotesi in cui il contribuente si trovi in stato di amministrazione straordinaria di tipo conservativo o di concordato preventivo, deve essere barrata la casella 2.
- Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica, l’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando il numero di telefono o cellulare, fax e l’indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Le persone fisiche devono indicare il Comune o lo Stato estero di nascita. Il contribuente nato all’estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.
Se a compilare la dichiarazione sono soggetti diversi dalle persone fisiche, questi devono indicare la propria natura giuridica facendo riferimento ai codici alla tabella generale di classificazione riportata nelle istruzioni.
Quando a compilare la dichiarazione è un soggetto diverso dal contribuente bisogna specificarlo nell’apposito quadro. Qui devono essere riportati l’indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, il codice di carica corrispondente ed i dati anagrafici richiesti.
Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione IVA per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato “Codice fiscale società dichiarante”
FONTE: INFORMAZIONE FISCALE
DATA: 09/02/2023