All’avvicinarsi della prima scadenza annuale del 31 gennaio ecco l’analisi di una procedura di liquidazione dell’imposta di bollo prevista da una norma che ha superato i 50 anni e che potrebbe essere ben maggiormente utilizzata anche nell’ambito delle professioni sanitarie.
L’assolvimento in modalità virtuale dell’imposta di bollo è una forma di liquidazione che interessa principalmente, ma non in via esclusiva, operatori del ramo finanziario come banche, poste, società di gestione del risparmio come pure gli esercenti altre attività mobiliari e le imprese di assicurazioni.
La norma non ne definisce i limiti di applicazione, demandati ai documenti di prassi amministrativa e consente a coloro che ritengano di poter più agevolmente adempiere all’obbligo di assolvimento dell’imposta, ove non diversamente stabilito, come ora ad esempio per la fatturazione elettronica, di poter presentare apposita domanda agli uffici competenti che valutano, purtroppo ancora oggi con una certa riottosità, se concedere o meno tale autorizzazione.
Imposta di bollo virtuale: la normativa di riferimento
Il DPR 642/1972 “Disciplina dell’imposta di bollo” al suo articolo 15 regola la modalità di pagamento del bollo virtuale:
“Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l’intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell’imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale”
In effetti l’aggiornamento della norma non ha corretto l’indicazione dell’intendente di finanza, una funzione istituita nel 1869 e che dal 1923 per effetto dell’ampiamento delle competenze previsto da un Regio Decreto dell’epoca era indicata anche con l’appellativo di prefetti finanziari.
Questo fino a quando la Legge n. 358/1991, in materia di riforma della struttura del Ministero delle Finanze, ha previsto l’abolizione delle strutture intendentizie, trasferendone le relative funzioni alle Direzioni Provinciali e Regionali della neo Costituita Agenzia delle Entrate.
E come opportunamente riassume la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 16/E/2015:
“attualmente le competenze in materia di imposta di bollo assolta con modalità virtuale risultano così ripartite:
- in via generale il rilascio dell’autorizzazione e la liquidazione del tributo sono di competenza delle Direzioni Provinciali;
- per gli uffici e gli enti statali e per le Camere di Commercio il rilascio delle autorizzazioni è di competenza delle Direzioni Regionali”
In entrambi i casi, per la liquidazione del tributo è competenza della Direzione Provinciale nel cui ambito ha domicilio fiscale il contribuente.
La liquidazione e il versamento dell’imposta di bollo virtuale
La liquidazione dell’imposta di bollo assolta con modalità virtuale è eseguita dall’ufficio sulla base della dichiarazione a consuntivo presentata in via telematica entro il 31 gennaio dell’anno successivo dal soggetto autorizzato o da un intermediario.
Termine fissato invece a fine Febbraio per i soggetti indicati all’articolo 15-bis dello stesso DPR 642/72, il quale dispone:
“ 2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all’;articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all’ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell’articolo 15 è eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:
- a) la società Poste italiane S.p.a.;
- b) le banche;
- c) le società di gestione del risparmio;
- d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all’articolo 61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- e) le società di intermediazione mobiliare;
- f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell’articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
- g) le imprese di assicurazioni”
L’Ufficio ne verifica il contenuto ed opera contestualmente la liquidazione a saldo relativamente al precedente anno solare e quella in acconto per l’anno in corso.
La predetta liquidazione e la ripartizione dell’importo complessivamente dovuto, suddiviso in rate bimestrali, sono notificate al contribuente in un unico documento che costituisce l’avviso di liquidazione dell’imposta di bollo dovuta.
I versamenti sono effettuati a mezzo F24 utilizzando il codice tributo 2505, denominato “BOLLO VIRTUALE-RATA”, istituito con risoluzione 12/E del 3 febbraio 2015 insieme agli altri codici 2506, 2507 e 2508 relativi rispettivamente ad “acconto” , “sanzioni” ed “interessi”.
L’autorizzazione per il bollo virtuale
L’articolo 15 del dpr 642/1972 dispone che:
“Ai fini dell’autorizzazione di cui al precedente comma, l’interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno.”
Il provvedimento autorizzativo è rilasciato a seguito della verifica della legittimità della richiesta, che deve riguardare i documenti e gli atti riconducibili fra quelli per i quali è prevista la possibilità di assolvimento dell’imposta in modo virtuale, nonché previa verifica di alcuni requisiti di idoneità del soggetto e di rilevanza dell’attività svolta.
Le circolari 61 del 3 novembre 1973 e 49 del 27 luglio 1987 hanno fornito le indicazioni operative agli uffici per la valutazione delle richieste.
La numero 61 ha precisato che:
“le autorizzazioni non possono essere concesse in modo indiscriminato, ma deve essere di volta in volta valutata la qualità dei richiedenti, la loro serietà e la capacità economica ad assolvere il tributo con modalità virtuale, oltre alla quantità degli atti che si presume verranno assoggettati al bollo in modo virtuale”
Con la Circolare numero 49 del 1987 è stato ulteriormente chiarito che, nell’esaminare le richieste di autorizzazione al pagamento in modo virtuale del tributo, si deve tener conto dell’importo della base imponibile e del numero degli atti e documenti posti in essere dal contribuente nel corso dell’anno, respingendo le istanze che non giustifichino la complessa procedura di cui all’articolo 15 del DPR n. 642/1972 indicando agli Uffici competenti di adottare i provvedimenti di autorizzazione:
“limitatamente ai casi di particolare utilità per il contribuente e per l’Amministrazione Finanziaria e, comunque, per importi di tributo non inferiore a lire cinque milioni annui”
Ma dando comunque seguito alle istanze riguardanti:
“… senza alcun limite di importo, gli atti e documenti che, per la forma ed il supporto cartaceo utilizzato (ad esempio carte di credito), non possono essere redatti su carta bollata ovvero con l’applicazione delle marche da bollo”
La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 16/E del 2015 ha confermato l’applicazione degli indirizzi forniti dalle predette circolari, precisando però che:
“Non assume di per sé rilevanza la determinazione di una soglia minima degli importi del tributo da versare.
Si deve ritenere, pertanto, non più attuale l’indicazione fornita con la circolare numero 49 del 1987, secondo la quale il provvedimento di autorizzazione poteva essere adottato per importi di tributo non inferiore a lire cinque milioni annui”
FONTE: FISCO E TASSE
DATA: 27/01/2023