Sanzioni in caso di fattura elettronica tardiva, errata o incompleta: quanto si paga? Di seguito importi e istruzioni per il pagamento, con il relativo codice tributo da indicare nel modello F24.
La normativa vigente impone pesanti sanzioni per le fatture elettroniche inviate in ritardo, con errori, scartate dal Sdi o ancora omesse.
Con la risposta all’interpello numero 129/2020, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la linea rigida sui termini da rispettare: non è possibile spostare in avanti il termine dei 12 giorni in caso di fattura immediata, anche se la scadenza ricorre in un giorno festivo.
Trascorso il periodo transitorio o di moratoria previsto per i titolari di partita IVA nei primi mesi dall’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica, gli errori iniziali nella predisposizione e nell’invio telematico della fattura elettronica sono stati considerati in qualche modo fisiologici nel primo anno di applicazione, anche e soprattutto tenendo presente che si è trattato di una vera e propria rivoluzione, non solo tecnologica ma anche organizzativa.
Nell’analisi che segue facciamo il punto su regole, importi e possibilità di ravvedimento operoso delle sanzioni previste per il tardivo o errato invio della fattura elettronica, oltre che sui principali codice errori previsti dall’Agenzia delle Entrate.
Un focus inoltre sui termini di invio per i soggetti obbligati alla fattura elettronica dal 1° luglio 2022, per i quali sono previsti in via temporanea tempi di emissione pù lunghi.
Sanzioni fatturazione elettronica 2022: quali importi si rischia di dover pagare in caso di tardiva emissione della fattura?
La fattura elettronica inviata in ritardo, con errori o addirittura omessa può determinare gravi conseguenze per il contribuente, soprattutto in termini di sanzioni.
Sanzioni fatturazione elettronica 2022, importi diversi a seconda della violazione commessa:
Tipologia di violazione | Riferimento normativo | Sanzioni amministrative |
---|---|---|
Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA | Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997 | Da 250 euro a 2.000 euro |
Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata | Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997 | Dal 90 al 180 per cento dell’imposta, con importo minimo di 500 euro |
Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge | Articolo 6 comma 2 d. lgls. 471/1997 | Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro |
Violazioni solo formali | Articolo 6 comma 5-bis d. lgs. 472/1997 | Niente sanzioni |
I riferimenti normativi essenziali in materia di sanzioni sulla fatturazione elettronica tardiva, omessa o errata sono quindi:
- l’articolo 6 del decreto legislativo numero 471/1997;
- l’articolo 6 del decreto legislativo numero 472/1997.
A questo proposito, è bene evidenziare che nel caso di violazioni di più obblighi legati alla fatturazione elettronica o alla registrazione le sanzioni si applicano una sola volta, nel rispetto del principio del cumulo giuridico.
Appare opportuno comunque richiamare in questa sede quanto era stato previsto nel corso del periodo di moratoria valido nel 1° anno di applicazione della fattura elettronica.
Sanzioni fatturazione elettronica previste nel periodo transitorio, importi e date diversi a seconda che si tratti di contribuenti IVA mensili o trimestrali:
Periodicità liquidazione IVA | Data fattura | Sanzioni |
---|---|---|
Trimestrale | Uguale o inferiore al 30 giugno 2019 | a) Niente sanzioni se la fattura viene emessa ed inviata all’Agenzia delle Entrate entro il termine di scadenza della liquidazione IVA relativa al periodo cui la fattura si riferisce b) 20% delle sanzioni previste in via ordinaria (vedi paragrafo successivo) se la fattura viene emessa ed inviata all’Agenzia delle Entrate entro il termine di scadenza della liquidazione IVA relativa al periodo successivo a quello di effettuazione dell’operazione |
Mensile | Uguale o inferiore al 30 settembre 2019 | Stesse regole di cui sopra |
Le sanzioni di cui sopra o meglio, il meccanismo di riduzione delle sanzioni sulla fatturazione elettronica omessa, tardiva o errata, sono state introdotte in via transitoria dall’articolo 10 del DL 119/2018 per venire incontro alle esigenze di rodaggio del sistema nel suo complesso e sono state applicabili nell’anno di esordio della fattura elettronica sia per le fatture immediate che per quelle differite.
Per l’IVA a debito sulle fatture emesse dallo scorso 1° luglio 2020 le sanzioni previste in caso di fattura elettronica tardiva, omessa o errata sono quelle ordinarie e sintetizzate nella tabella di cui sopra.
Sanzioni fatturazione elettronica per i forfettari: più tempo per l’emissione nel terzo trimestre 2022
Le regole sopra analizzate sono ormai cristallizzate nella normativa di riferimento della fatturazione elettronica.
A queste si affiancano le recenti novità introdotte e, in particolare, quelle che riguardano i nuovi soggetti obbligati alla fattura elettronica dal 1° luglio 2022.
Come noto, da questa data anche i titolari di partita IVA in regime forfettario, dei minimi così come le associazioni sportive dilettantistiche sono tenuti ad adeguarsi allo standard della fatturazione elettronica. Un esonero “residuale” è previsto fino al 31 dicembre 2023 esclusivamente per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 25.000 euro.
L’avvio dell’obbligo per i forfettari e per gli altri soggetti precedentemente esonerati è stato affiancato ad un periodo di gestione più blanda dal regime sanzionatorio.
Nel dettaglio, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022 l’emissione della fattura elettronica sarà possibile entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Non si applicheranno sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica se si rispetta quindi la scadenza del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre.
Di seguito qualche esempio su come calcolare le scadenze da rispettare.
Data operazione | Scadenza a regime | Scadenza III trimestre 2022 (Art. 18 DL n. 36/2022) |
---|---|---|
1° luglio | 13 luglio | 31 agosto |
5 luglio | 18 luglio | 31 agosto |
1 ottobre | 13 ottobre | - |
5 ottobre | 18 ottobre | - |
Sanzioni fatturazione elettronica 2022 e ravvedimento operoso
Le sanzioni da pagare in caso di omessa, errata o tardiva fatturazione elettronica possono essere ridotte tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
In estrema sintesi, giova in questa sede ricordare che l’articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997 prevede le seguenti riduzioni delle sanzioni:
- 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
- 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
- 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
- 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.
Sanzioni fatturazione elettronica 2022: novità nei termini di emissione della fattura
Il regime sanzionatorio di cui abbiamo parlato sinora deve essere valutato sulla base del momento in cui l’emissione della fattura elettronica è obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
In questo senso, occorre evidenziare quanto segue:
- nel caso della fattura immediata l’invio della fattura elettronica al Sdi è possibile entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, ovvero dalla data del documento. Si tratta di una novità recentemente introdotta dal cosiddetto Decreto Crescita;
- nel caso della fattura differita l’emissione e l’invio telematico della fattura elettronica deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Errori fatturazione elettronica: cosa fare in caso di scarto?
Ci sono dei casi in cui è possibile evitare le pesanti sanzioni previste in materia di fattura elettronica semplicemente ponendo in essere le corrette procedure.
È il caso della fattura elettronica scartata dal Sistema di Interscambio (Sdi): come previsto dal provvedimento della stessa Agenzia delle Entrate dello scorso 30 aprile 2018, la fattura elettronica scartata può essere reinviata entro i 5 giorni dalla data di notifica dello scarto.
La notifica dello scarto contiene sempre la tipologia di errori commessi nella fatturazione elettronica.
Proponiamo quindi di seguito una tabella sinottica con i principali codice errori che si possono leggere nelle ricevute/notifiche di scarto dello Sdi:
Codice errori fatturazione elettronica | Causale dello scarto |
---|---|
Codice errore 00001 | nome file non valido ovvero il nome del file da inviare al Sdi deve essere formato da IT, identificativo fiscale soggetto emittente, simbolo ( _ ), progressivo alfanumerico da 5 caratteri, formato xml |
Codice errore 00002 | nome file duplicato ovvero il nome file è stato già usato in un precedente invio telematico |
Codice errore 00003 | le dimensioni del file superano quelle massime consentite ovvero 5Mb |
Codice errore 00102 | file non integro ovvero il file xml risulta danneggiato/manomesso |
Codice errore 00403 | file con data successiva a quella di ricezione ovvero il caso in cui il file xml contiene erroneamente una data successiva a quella di invio telematico |
Codice errore 00417 | file con identificativo fiscale IVA e codice fiscale non valorizzati ovvero il caso in cui il file xml non contiene partita iva e/o codice fiscale del soggetto emittente |
Codice tributo modello F24 per il pagamento delle sanzioni sulla fatturazione elettronica tardiva, omessa o errata
Nel caso in cui ci si accorga di omissioni, errori o ritardi nella fatturazione elettronica occorre ravvedersi mediante il pagamento delle sanzioni di cui abbiamo parlato sinora.
Il pagamento deve essere eseguito tramite modello F24, compilando la sezione erario ed utilizzando il codice tributo 8911.
Sanzioni fattura elettronica emessa in ritardo ma con liquidazione IVA corretta
Le sanzioni sull’emissione tardiva della fattura elettronica vengono irrogate anche quando il contribuente - nonostante il ritardo dell’emissione e/o dell’invio allo SdI della fattura medesima - liquida e paga correttamente l’IVA dovuta.
La conferma è arrivata dalla risposta all’interpello numero 528 dello scorso 16 dicembre 2019 con il quale l’Agenzia delle Entrate ha associato questa fattispecie alla violazione dell’articolo 6 del decreto legislativo numero 471/1997.
Fattura immediata e sanzioni: il termine dei 12 giorni è valido anche in caso di festivo
Sempre da un documento di prassi, la risposta all’interpello numero 129/2020, arriva un nuovo chiarimento dall’Agenzia delle Entrate che conferma una linea rigida sui tempi della fattura elettronica.
Si specifica che la trasmissione della fattura immediata oltre la scadenza dei 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, anche se cade in un giorno festivo, è punibile con le sanzioni previste dalla legge.
Il motivo? Non è possibile applicare la norma secondo la quale gli adempimenti, anche se solo telematici, che scadono in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.
La regola, infatti, riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Nel caso della fattura, ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate, bisogna tutelare la controparte contrattuale, a cui è destinato il documento, e garantire la possibilità di esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti.
FONTE: INFORMAZIONE FISCALE
DATA: 02/09/2022