Con il messaggio n. 2864 del 18 luglio 2022 l'INPS fornisce le istruzioni per l'esonero contributivo dedicato alle società cooperative formate tramite un workers buyout. Lo sgravio del 100 per cento è previsto dalla Legge di Bilancio 2022 per le associazioni costituite a partire dal 1° gennaio nel limite massimo di 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore.
Società cooperative, nel messaggio n. 2864 del 18 luglio 2022 l’INPS comunica le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo.
Si tratta della misura prevista dalla Legge di Bilancio 2022, e dedicata alle cooperative costituite a partire dal 1° gennaio in seguito ad un processo di workers buyout.
Consiste in uno sgravio contributivo del 100 per cento, per massimo due anni dalla data di costituzione, nel limite di 6.000 euro su base annua per ciascun lavoratore interessato.
Le società idonee all’esonero hanno ricevuto entro il 30 giugno 2022 il codice di autorizzazione “8Y”. Lo sgravio va indicato in UNIEMENS a partire dal mese di agosto 2022.
Società cooperative: dall’INPS le istruzioni per l’esonero dei contributi
L’INPS tramite il messaggio n. 2864 del 18 luglio 2022 ha fornito le istruzioni operative relative all’esonero contributivo dedicato alle società cooperative.
La misura è stata prevista dal comma 253 della Legge di Bilancio 2022 ed è dedicata alle società che si sono costituite a partire dal 1° gennaio in seguito ad un processo di workers buyout, cioè cooperative composte da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori in questione (comma 3-quater, art. 23 del D.L. n. 83/2012).
I lavoratori, dunque, tramite questo processo rilevano l’azienda mantenendo l’attività produttiva e salvaguardando l’occupazione.
Per queste società è previsto uno sgravio contributivo del 100 per cento sui contributi previdenziali, per un periodo massimo di 2 anni a partire dalla data di costituzione della cooperativa e nel limite di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ogni lavoratore.
Non rientrano tra le contribuzioni oggetto di esonero:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- l’eventuale contributo al Fondo TFR;
- l’eventuale contributo ai Fondi di solidarietà, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;
- il contributo per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale.
La misura è stata approvata dalla Commissione Europea lo scorso 9 giugno e inserita nel Quadro Temporaneo di aiuti di Stato UE. L’esonero è concesso alle società costituite entro il 30 giugno 2022, data di scadenza del Quadro Temporaneo, e che abbiano comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico tale costituzione entro la stessa data.
Alle società cooperative in questione è stato attribuito, entro la data prevista dalla Commissione, il codice di autorizzazione “8Y” che identifica le aziende idonee all’esonero.
Inoltre, i soggetti interessati dovranno inviare una richiesta di fruizione alla struttura territoriale competente, utilizzando la funzione “Contatti” del Cassetto previdenziale, con la quale si dichiara la data di costituzione, la forza lavoro e la retribuzione media erogata e l’importo dell’esonero richiesto.
FONTE: INFORMAZIONE FISCALE
DATA: 26/07/2022