Prorogato per il 2022 lo sgravio per imprenditori agricoli e coltivatori under 40 modalità di richiesta e di fruizione degli importi.

Con la
circolare n. 72 del 9 giugno 2020 l'Inps ha pubblicato le istruzioni operative per l'utilizzo dell'esonero contributivo per i
nuovi imprenditori agricoli del 2020.
L' agevolazione è stata prorogata anche per il 2021 dalla nuova legge di bilancio (legge 178 2020) e l'istituto nella
nuova circolare 47 del 23.3.2021 conferma la validità delle stesse
istruzioni operative.
La legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1 comma 520 ) ha prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 la decontribuzione coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under 40, anche per l’anno 2022.
Di fatto viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni.
Vediamo di seguito alcuni dettagli
Esonero contributivo agricoltori under 40: di cosa si tratta
La misura, istituita la prima volta nel 2004, prevede l'esonero contributivo totale ed è diretta ai
- coltivatori diretti e
- agli imprenditori agricoli professionali
- con età inferiore a quaranta anni,
- iscritti alla previdenza agricola per la prima volta tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.
Le caratteristiche dell'esonero:
- 100% della quota di contributi per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160
- per un periodo massimo di 24 mesi di attività,
- per l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo familiare.
Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione:
- il contributo di maternità, dovuto per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi;
- il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.
Al fine del rispetto del limite “de minimis” il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso come titolare o per se stesso e per alcuni componenti del nucleo.
Da notare che:
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l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
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Nei casi di diritto a più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa(es. riduzione ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti o riduzione del premio INAIL) sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole al contribuente.
Per l’ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali devono aver presentato tempestivamente la comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura utilizzando il relativo servizio on-line “ComUnica”. Inoltre la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità inerente a:
- l’adempimento degli obblighi contributivi;
- l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli altri obblighi di legge;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali
Domanda di esonero contributivo giovani agricoltori 2022
La domanda va inviata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività.
L’istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata, esclusivamente, in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando il modello telematico “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2020 (CD/IAP2021)”. Non saranno prese in considerazione le domande in formato cartaceo.
Per le iscrizioni alla gestione agricola autonoma di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali non ancora perfezionate, per le quali vi è comunque l’attribuzione del codice azienda, le domande di ammissione al beneficio saranno acquisite ed elaborate dopo il perfezionamento dell’iscrizione .
L’INPS effettuerà le verifiche e, nel caso di esito positivo, comunicherà l'esito positivo o negativo della domanda, in modalità telematica, nell’apposito campo “esito” del modulo di istanza, con l'importo del beneficio presuntivamente spettante,in caso positivo o con l'indicazione della motivazione in caso di rigetto.
Con il
messaggio 2787 del 13 luglio l'istituto aveva specificato anche che a decorrere
dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti
de minimis e SIEG già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro Nazionale Aiuti , pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio
è necessario acquisire la visura dal Registro Nazionale Aiuti.
FONTE: FISCO E TASSE
DATA: 12/05/2022